Valutando la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, la circolare dell’Inps specifica le diverse fasce di retribuzione a seconda dell’orario di impiego settimanale dei lavoratori domestici.
Vediamo nel dettaglio gli esoneri, i contributi addizionali, le fasce di retribuzione e l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici.
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Colf e badanti 2022: fasce di retribuzione
L’aggiornamento effettuato ha tenuto conto della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nella misura dell’1,9% tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici.
Se l’orario del lavoratore domestico non supera le 24 ore settimanali vi sono tre diverse fasce di retribuzione cui corrispondono i relativi valori contributivi.
- retribuzione oraria effettiva fino a 8,25 euro;
- retribuzione oraria effettiva oltre 8,25 euro fino a 10,05 euro;
- retribuzione oraria effettiva oltre 10,05 euro;
Se invece l’orario di lavoro è superiore a 24 ore settimanali il valore contributivo è fisso per tutte le ore retribuite.
Colf e badanti 2022: esonero e contributo addizionale
Per l’anno 2022, comunica l’Inps, restano in vigore gli esoneri:
- previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001;
- istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006.
Viene quindi confermata la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Questo contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
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Colf e badanti 2022: importo dei contributi
Nelle tabelle riportate dall’INPS con la circolare n. 17 del 1° febbraio, vengono sottolineate le varie quote di contributi con decorrenza dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Importo dei contributi senza contributo addizionale
Importo dei contributi comprensivo dei contributi addizionali
Colf e badanti 2022: coefficienti di ripartizione
La Circolare numero 17 del 1° febbraio 2022 ha comunicato inoltre i coefficienti di ripartizione per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, illustrati nelle tabelle sottostanti.
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