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Quando la macchina agricola è condotta su luogo pubblico, trova quanto dettato dall’art. 124 del codice della strada “Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici”.
MACCHINE AGRICOLE: QUALI PATENTI BISOGNA AVERE?
PER APPROFONDIRE ECCO IL MANUALE CHE FA PER TE:
La stessa norma stradale prevede che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
CHE COSA PREVEDE LA SANZIONE?
La sanzione prevede che chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell’articolo 116, commi 15 e 17. All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui all’articolo 116, comma 14.
Il patentino è stato introdotto dall’accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012 sancisce l’obbligo di specifica abilitazione professionale degli operatori addetti all’uso del trattore agricolo o forestale
La guida dei trattori agricoli o forestali e la formazione nonché l’addestramento è sancito dall’art. 73 comma 5 del D.lgs. 81/08. “Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell’art. 73, comma 5, essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Tale formazione è attestata dall’abilitazione all’uso, in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31/12/2015; a seguire vengono illustrati i contenuti della formazione e le diverse scadenze. I corsi, le cui modalità esecutive sono definite dall’accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012, possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Provincie autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali, ordini professionali e soggetti privati accreditati. I corsi prevedono l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge”.
I soggetti coinvolti dalla necessità di conseguire l’abilitazione sono indicati dalla legge 9.8.2013, n. 98, modificata dall’art. 8 comma 5-bis Legge 27.2.2015, n. 11.
Per quanto riguarda l’hobbista, la risposta è assorbita da quanto sopra riportato, in quanto l’hobbista non ha necessità del patentino.
Sappiamo che non è stata fatta chiarezza durante dei corsi, la cosa principale è che la guida su strada della macchine agricole necessità il possesso della patente di guida, in assenza della stessa equivale alla guida senza patente.
Le eventuali sanzioni del c.d. patentino, sono ascritte al d.lgs. 81/08 e possono riguardare il datore di lavoro e il lavoratore (autonomo o dipendente).
È importante ricordare che è ammessa, in alternativa una autocertificazione,(D.P.R. 445/2000) per attestare l’esperienza di due anni nell’ultimo decennio; per questi soggetti è sufficiente un corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla pubblicazione dell’accordo (cioè entro il 12 marzo 2017).
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