A ribadirlo il Giudice di Pace della Spezia, che con la recente sentenza num. 671/2016 ha confermato quanto stabilito dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni e ha revocato la multa inflitta ad un automobilista dalla polizia stradale.
Tutte le informazioni nel seguente volume:
Codice della Strada ed eccesso di velocità
Il Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) regolamenta i limiti di velocità all’art. 142. L’articolo, ai commi 6) e 6bis) stabilisce che per la determinazione dell’osservanza dei limiti “sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza.
Le postazioni di controllo
- Si consiglia anche: Verifica e taratura periodica delle apparecchiature per la rilevazione della velocità
Inoltre, si legge che le postazioni di controllo sulla rete stradale “devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”, quindi possono essere annullate le multe conseguenti alla rilevazione di eccesso di velocità da parte di un autovelox nascosto o non segnalato.
Autovelox e telelaser
All’art. 345 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice (Decreto Presidenziale n. 495 del 16 dicembre 1992) si legge, poi, che le apparecchiature per il controllo dei limiti di velocità “devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente”.
- Potrebbe interessarti anche: Velocità misurata, tutti gli strumenti devono essere tarati periodicamente
Quindi, la legge stabilisce che autovelox e telelaser sono la fonte di prova principale per la determinazione dell’eccesso di velocità e devono essere in grado di fornire valutazioni “chiare e accertabili”.
Cosa questo voglia dire nella pratica, in caso di contestazione, deve essere accertato di volta in volta dal giudice in tribunale.
Le recenti sentenze
Con la sentenza num. 671/2016, il Giudice di Pace della Spezia, nell’annullare la multa all’automobilista si è richiamato a 2 sentenze degli ultimi anni della Corte di Cassazione.
La prima, sentenza n. 13887 del 9 giugno 2010, aveva stabilito che in caso di sanzione contestata è importante stabilire il “buon funzionamento dell’apparecchiatura che ha rilevato la velocità del veicolo” e che “un apparecchio che rilascia un documento con data diversa da quella reale è certamente portatore di una anomalia”.
Quindi è impossibile giudicare valida una multa scattata in seguito alla rilevazione di alta velocità da parte di un apparecchio del genere.
La seconda sentenza in oggetto, la num. 22883 del 29 ottobre 2014, ha giudicato contraddittoria un’analoga decisione del tribunale che aveva condannato un’automobilista, stabilendo che il giudice aveva prima “attribuito fede privilegiata al verbale di accertamento” e poi “corretto tale valutazione”, anche se esclusivamente per quanto riguarda la registrazione dell’orario.
Quindi, anche in questo caso la multa non poteva essere convalidata.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento