Scopo del D.l. è fornire agli imprenditori strumenti alternativi al fallimento ed in generale alle procedure concorsuali, in modo tale da risolvere situazioni di difficoltà temporanee senza dover ricorrere a lunghe e costose maratone amministrative.
È proprio per i motivi appena citati che il nuovo Codice della crisi di impresa 2021 prevede il ricorso alla “Composizione negoziata” in cui, grazie all’intervento di un esperto indipendente nominato dalle Camere di commercio, è possibile concludere trattative con creditori e soggetti terzi al fine di salvaguardare la continuità aziendale.
Per non veder sacrificati i diritti dei lavoratori nelle fasi di risanamento societario, il Decreto legge 118 prevede una serie di tutele, a partire dalla possibilità che l’esperto sia un Consulente del lavoro dotato, per sue esperienze e competenze professionali, di una particolare attenzione agli aspetti gius-lavoristici nonché alla gestione delle risorse umane.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Codice crisi d’impresa 2021: Composizione negoziata e Consulente del lavoro
L’articolo 2 del Decreto legge numero 118 del 24 agosto 2021 introduce un nuovo strumento finalizzato a risolvere situazioni di difficoltà dell’azienda attraverso la nomina di un esperto, scelto dalla Commissione ad hoc istituita presso le Camere di commercio.
Scopo della procedura denominata “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” è fornire all’imprenditore commerciale ed agricolo uno strumento alternativo alle procedure concorsuali, reso vantaggioso da una serie di agevolazioni burocratiche e fiscali, al fine di uscire da condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
In questi casi, previa apposita istanza dell’azienda presentata su una piattaforma online (attiva dal prossimo 15 novembre), la Camera di commercio territorialmente competente provvede a nominare un esperto, all’interno di un elenco di cui possono far parte, tra gli altri, gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro i quali documentano, si legge nel testo dell’articolo 3 comma 3, di “avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati”.
Obiettivo dell’esperto è consentire all’imprenditore, attraverso trattative con creditori e soggetti terzi, di uscire dalla situazione di difficoltà economico-finanziaria. In tal senso sarà possibile per l’impresa:
- Stipulare nuovi contratti, convenzioni o moratorie;
- Rideterminare i contratti già esistenti;
- Ottenere finanziamenti prededucibili;
- Trasferire l’azienda o rami di essa.
Codice crisi d’impresa 2021: coinvolgimento dei sindacati
Un’altra misura di tutela dei lavoratori è contenuta all’articolo 4 comma 8. Qui si fa riferimento al ruolo dell’esperto nominato dalla Camera di commercio ed alle possibili soluzioni frutto delle trattative con creditori e terzi.
Limitatamente alle realtà che occupano più di quindici dipendenti, se nel corso della procedura di composizione negoziata vengono assunte, si legge:
- Rilevanti “determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni”;
- Ed altresì non sono previste dalla legge o dal contratto collettivo applicato diverse procedure di informazione e consultazione;
prima dell’adozione delle misure citate, il datore di lavoro informa con comunicazione scritta (trasmessa anche via PEC) le rappresentanze sindacali (RSA / RSU).
Queste ultime, entro tre giorni dall’informativa, possono chiedere un confronto all’azienda.
La fase di consultazione:
- Deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza;
- Si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, salvo diverso accordo tra le parti;
- Si svolge con la partecipazione dell’esperto indipendente, soggetto al vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nell’interesse dell’azienda.
Codice crisi d’impresa 2021: tutele in caso di trasferimento d’azienda
Come già in parte anticipato:
- Su richiesta dell’azienda;
- Verificata la funzionalità delle azioni rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori;
il tribunale può autorizzare l’imprenditore, secondo l’articolo 10 comma 1, a “trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami”, fermo restando il rispetto dell’articolo 2112 del Codice civile in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.
In tal senso il 2112 prevede nei casi di trasferimento d’azienda che:
- Il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
- Cedente e cessionario sono obbligati (in solido) per tutti i crediti che il dipendente aveva al momento del trasferimento;
- Il cessionario è “tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’imprese del cessionario”;
- Il trasferimento d’azienda non rappresenta di per sé motivo di licenziamento.
Scarica il testo del Decreto-legge numero 118
Codice crisi d’impresa 2021: misure protettive
Sempre nell’ambito della nuova procedura di Composizione negoziata è previsto (articolo 6 comma 1) che l’imprenditore possa richiedere con l’istanza di nomina dell’esperto (ovvero successivamente) l’applicazione di misure protettive del patrimonio.
L’applicazione di tali misure:
- Valevole per il periodo in cui la procedura è pendente;
- Pubblicata nel registro imprese unitamente all’accettazione dell’esperto;
inibisce ai creditori di:
- Acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore;
- Iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni dell’imprenditore.
Sono al contrario espressamente esclusi dalle misure protettive (articolo 6 comma 3) i diritti di credito dei lavoratori.
Codice crisi d’impresa 2021: modifiche alla Legge fallimentare
Sempre il Decreto numero 118 interviene sulla Legge fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942 numero 267) aggiungendo all’articolo 182-quinquies comma 5, sempre a tutela dei lavoratori, che nel caso in cui l’azienda presenti una domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il tribunale può autorizzare “il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione”.
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