L’intera vicenda può essere riassunta nel fatto che il Codacons ha inoltrato il ricorso al Tar contro il rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate riguardo la richiesta includende la possibilità di accesso ai provvedimenti e agli atti sulla base dei quali, tra il 2009 e il 2010, l’ente ha attuato iscrizioni ipotecarie su beni immobili, anche per debiti inferiori agli 8mila euro. Il Tar laziale, dopo essersi raccolto in camera di consiglio, non solo ha confutato l’illiceità del silenzio praticato dall’Agenzia della riscossione, ha altresì previsto per Equitalia Sud s.p.a. la subitanea esibizione, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, di alcune specifiche documentazioni.
Tra esse, si legge nella sentenza, si annoverano: gli atti dai quali è possibile evincere i nominativi dei garanti (ossia degli impiegati e dei funzionari sia dell’Agenzia delle entrate che di Equitalia) del o dei procedimenti per iscrizione ad illegittima ipoteca; tutte le circolari e/o gli atti interpretativi comunque denominati, che con decorrenza dall’entrata in vigore dell’art. 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, modificativo dell’art. 76 del d.P.R. 602 del 1973, hanno avuto ad oggetto l’esame del divieto dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del citato d.P.R. (meglio conosciuto “per crediti tributari inferiori alle € 8.000,00”); tutte le circolari e/o gli atti interpretativi comunque denominati, contenenti istruzioni e/o informazioni dell’Agenzia delle Entrate e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze diretti all’Agente della Riscossione-Equitalia Sud S.p.A. circa le prassi di applicazione del combinato disposto degli artt. 76 e 77 del d.P.R. 602 del 1973.
L’operato del Tar non si è fermato qui, il tribunale amministrativo ha voluto infatti calcare ulteriormente la mano condannando l’Agenzia delle Entrate al risarcimento di mille euro (1000,00 €) da destinarsi all’associazione consumatori. I portavoce del Codacons hanno espresso grande soddisfazione: “Si tratta di un’importante sentenza perché dimostra come l’ente incaricato della riscossione debba garantire la massima trasparenza nei confronti dei contribuenti, fornendo i documenti che hanno portato all’emissione di cartelle pazze”. Concludono i rappresentanti dell’Associazione che la pronuncia del Tar, sancendo un fondamentale principio di chiarezza, non consente più all’Ente di riscossione di potersi “trincerare dietro spiegazioni non sempre limpide ed opportune”.
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