Ciò che emerge immediatamente dall’esame della legge è il ruolo di enti di area vasta attribuito a città metropolitane e province e la distinzione che viene effettuata tra gli stessi sulla base delle finalità perseguite. Le città metropolitane sono enti di area vasta cui sono attribuite funzioni di preminente rilevanza strategica interessanti l’intera area metropolitana. Esse riguardano principalmente le seguenti: programmazione strategica triennale del territorio metropolitano; pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, comprese anche- ove d’accordo con i comuni dell’area, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; mobilita’ e viabilita’, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
Le province sono anch’esse considerate enti di area vasta e, sebbene, siano destinate ad una futura eliminazione dal mondo giuridico nell’ambito della riforma che, ancora una volta, revisionerà il Titolo V della Costituzione, hanno competenza nelle materie che interessano l’ambito provinciale quali la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente; la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale; la programmazione provinciale della rete scolastica; la raccolta ed elaborazione di dati, e l’ assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; la gestione dell’edilizia scolastica; il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunita’ sul territorio provinciale.
Le funzioni degli enti di area vasta si conciliano, tra l’altro, con le finalità della programmazione europea per il periodo 2014-2020 attesi gli interventi programmati soprattutto in materia di sviluppo strategico e delle infrastrutture interessanti il territorio di tale livello.
Le Unioni dei comuni sono enti locali, obbligatori per i comuni di minore dimensione con un minimo di 10.000 abitanti, a cui si applicano i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. Le funzioni che esse devono esercitare sono indicate particolarmente nell’art. 19 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modifiche in L. 135/2012, e si riferiscono alle funzioni fondamentali dei comuni, tra le quali: l’amministrazione generale e finanziaria, i servizi pubblici di ambito comunale, catasto con eccezione delle funzioni mantenute dallo stato, la pianificazione urbanistica comunale e la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, pianificazione degli interventi di protezione civile, progettazione e e gestione dei servizi sociali, servizi di igiene ambientale, edilizia scolastica e altre che attengono comunque il livello locale all’interno dell’Unione.
Lo scopo dell’Unione dei comuni va individuato nell’esigenza di gestire in modo economico ed efficiente i servizi e le funzioni che i comuni sono tenuti a svolgere e ad esercitare. A tale finalità infatti è prevista la gestione associata di tali funzioni e servizi con il connesso passaggio delle risorse umane e finanziarie dai comuni aderenti alla nuova entità locale. Appare però altrettanto indispensabile per evitare sprechi di risorse e inefficienze, predisporre il piano economico della gestione in modo da dimostrare che la forma associativa nella composizione prescelta possa dare i risultati sperati. La rendicontazione della spesa e dei costi sostenuti costituirà infine la prova dell’efficienza e dell’efficacia della gestione associata realizzata.
Proprio per ciò, il legislatore ha previsto una tempistica per il passaggio delle competenze dai comuni alle Unioni in modo da attuare il disposto normativo e realizzare i risparmi e i miglioramenti di gestione prefissati.
Gli enti di area vasta previsti nell’ambito della Regione Sicilia, Città metropolitane e Liberi Consorzi di Comuni, rispondono anch’essi alle esigenze di coordinamento e di uniformità nella programmazione strategica e dei servizi e infrastrutture del territorio di riferimento, anche se la Sicilia si discosta notevolmente da alcuni parametri fissati dalla legge nazionale come è stato da più parti rilevato.
Per le Unioni dei Comuni, la Sicilia detta analoghe disposizioni di quelle della legge statale tranne che per l’inserimento di una disposizione, come si legge nell’art. 41 della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, secondo la quale è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi i consorzi e le unioni di comuni, per l’esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l’espletamento dei servizi.
La disposizione appare di difficile comprensione e tuttavia è probabilmente posta allo scopo di chiarire il dubbio circa le finalità che tali enti sono preposti a perseguire. L’Unione dei Comuni è infatti mirata all’espletamento associato delle funzioni fondamentali senza trascurare che ciò impone il passaggio delle competenze dai Comuni all’Unione stessa e senza mettere in dubbio che le Unioni di Comuni non sono enti di area vasta essendo unicamente preposti alla gestione associata delle funzioni fondamentali indicate dalla legge.
Per tale motivo, permane la perplessità in merito alla costituzione di Unioni di Comuni all’unico scopo di gestire i finanziamenti che l’Europa metterà a disposizione per lo sviluppo delle aree interne.
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