Alla redazione di www.vigilaresullastrada.it è giunto questo:
QUESITO
In un posto di controllo abbiamo proceduto a contestare una violazione per mancata revisione ex art. 80 e una violazione per mancanza momentanea di documenti ex art 180 c. 1 e c.7, nello specifico per circolazione senza avere con sè il certificato di copertura assicurativa rca, pur dichiarando di esserne in possesso.
Il giorno successivo il proprietario del veicolo si è recato presso i nostri uffici esibendo una polizza assicurativa che decorreva dal giorno successivo al verbale di contestazione.
In questo caso quali sono le procedure più opportune da fare? Contestare in ogni caso la violazione dell’art. 193 per circolazione senza copertura assicurativa e denunciare il trasgressore per false dichiarazioni?
Considerato l’importanza per i molti utenti della strada che seguono questo portale, ho ritenuto appropriato pubblicare interamente la:
RISPOSTA
In questo caso si procede ai sensi dell’articolo 193, disponendo anche il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca, in quanto misura cautelare per sottrarre il veicolo alla disponibilità dell’intestatario almeno sino al pagamento della sanzione (se questo avvenisse immediatamente, stante anche la presentazione della copertura assicurativa, si potrebbe non disporre materilamente il sequestro, dando poi atto che essendo avvenuto il contestuale pagamento in misura ridotta di fatto il veicolo è rimane nella piena disponibilità dell’intestatario). Quanto alla dichiarazione di essere in possesso di valida copertura assicurativa, contrariamente al vero, la Cassazione in casi analoghi ha rilevato l’insussistenza del reato per false dichiarazioni. Si veda in questa rivista elettronica Corte di Cassazione Penale sez. V 3/11/2011 n. 39610 – “Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che – fermato dalla Polizia alla guida della propria auto – dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida (e di copertura assicurativa) e di averla dimenticata a casa, non sussistendo, in tal caso, l’obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile quando l’atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati”.
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