CIG scontata turismo nel Sostegni ter: chi può accedervi e come

Paolo Ballanti 03/02/22
Il recente Decreto Legge 27 gennaio 2022 numero 4 cosiddetto “Sostegni-ter interviene a sostegno delle realtà produttive colpite dai provvedimenti restrittivi decisi al fine di contrastare il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le misure del provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio ed immediatamente in vigore, figura la CIG scontata, ovvero l’esonero dal versamento del contributo addizionale all’INPS, per le imprese dei settori turismo, ristorazione ed intrattenimento, che sospendono o riducono l’attività con accesso agli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

La scelta del legislatore è stata pertanto quella di agevolare le imprese che ricorrono a CIGO, CIGS e FIS secondo le regole ordinarie tracciate dal D.Lgs. n. 148/2015 e non prevedere, al contrario, un ulteriore periodo di CIG COVID con tutte le deroghe che ben conosciamo in materia di causali, durata e procedura di accesso.

A questo punto non resta che attendere i chiarimenti INPS su come applicare (e segnalare all’Istituto) l’esonero dal contributo addizionale.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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CIG scontata turismo nel Decreto Sostegni ter

L’articolo 7 del Decreto Legge n. 4/2022 dal titolo “Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale”, prevede per i “datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell’allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale”.  

CIG scontata Sostegni ter: Codici ATECO interessati

I settori ammessi a beneficiare dello sgravio sulla Cassa integrazione sono, come detto, quelli indicati all’Allegato I del “Sostegni-ter.

Nello specifico:

  • Per il turismo, le attività di alloggio (codici ATECO 55.10, 55.20), agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12, 79.90);
  • Per la ristorazione, la ristorazione su treni e navi (codice ATECO 56.10.5), catering per eventi e banqueting (codice ATECO 56.21.0), mense e catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29), bar ed altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 56.30), ristorazione con somministrazione (codice ATECO 56.10.1);
  • Parchi divertimenti e parchi tematici (codice ATECO 93.21);
  • Stabilimenti termali (codice ATECO 96.04.20);
  • Nell’ambito delle attività ricreative, discoteche – sale da ballo – night club e simili (codice ATECO 93.29.1), sale giochi e biliardi (codice ATECO 93.29.3), altre attività di intrattenimento e divertimento – sale bingo (codice ATECO 93.29.9).

Tra le realtà destinatarie anche quelle rientranti nella macro-categorie “altre attività”, come:

  • Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane ed altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09);
  • Gestione di stazioni per autobus (codice ATECO 52.21.30);
  • Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codice ATECO 49.39.01);
  • Attività dei servizi radio per radio taxi (codice ATECO 52.21.90);
  • Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03);
  • Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codice ATECO 52.22.09);
  • Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ATECO 52.23.00);
  • Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice ATECO 59.13.00);
  • Attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 59.14.00);
  • Organizzazione di feste e cerimonie (codice ATECO 96.09.05).

CIG scontata Sostegni ter: periodo

L’esonero dal contributo addizionale è previsto per i datori di lavoro rientranti nei codici ATECO sopra citati, i quali sospendono o riducono l’attività con ricorso agli ammortizzatori sociali (disciplinati dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 numero 148) dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

CIG scontata Sostegni ter: quali ammortizzatori sociali?

Il contributo addizionale è una somma dovuta all’INPS (a mezzo modello F24) dalle imprese che presentano domanda di integrazione salariale. A differenza dei contributi “ordinari” che si versano a prescindere dall’utilizzo della Cassa integrazione, le somme “addizionali” sono calcolate applicando un’aliquota alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate.

L’esonero previsto dal Decreto numero 4 opera con riferimento al contributo addizionale dovuto per le imprese che presentano domanda di:

  • Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
  • Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
  • Fondo di integrazione salariale (FIS).

Nei primi due casi (CIGO e CIGS) la contribuzione addizionale (articolo 5 comma 1 D.Lgs. n. 148/2015) è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, sino ad un limite complessivo di cinquantadue settimane all’interno di un quinquennio mobile. La percentuale è elevata al:

  • 12% per i periodi eccedenti le cinquantadue settimane sino a centoquattro settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% se si superano le centoquattro settimane in un quinquennio mobile.

Per le realtà che ricorrono invece al FIS il contributo in parola (articolo 29 comma 8 D.Lgs. n. 148/2015) è pari al 4% della retribuzione persa, non corrisposta cioè al dipendente per effetto della sospensione / riduzione d’orario.

È utile ricordare che proprio in materia di Fondo di integrazione salariale, la recente Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) dallo scorso 1° gennaio ha esteso l’accesso al FIS ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (articolo 29 comma 2-bis del D.Lgs. n. 148/2015), rispetto alla disciplina precedente che richiedeva di avere “mediamente più di cinque dipendenti” (articolo 29 comma 2).

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Non si tratta di CIG COVID-19

Le disposizioni di favore previste dall’articolo 7 del “Sostegni-ter” operano per le aziende dei settori turismo, ristorazione ed intrattenimento, beneficiarie degli ammortizzatori “ordinari” di cui al D.Lgs. n. 148/2015, soggetti a specifiche condizioni e limiti in merito, ad esempio, a durata, cause integrabili e procedura.

Non si tratta quindi della Cassa integrazione con causale “COVID-19” più volte introdotta dalla normativa nel corso dell’emergenza epidemiologica e terminata, da ultimo, al 31 dicembre 2021.

CIG scontata Sostegni ter: accesso

Sulle modalità di accesso alla CIG “scontata” di cui al Sostegni-ter si attendono i consueti chiarimenti INPS, nell’ambito di una prassi ormai consolidata e mantenuta in particolare nel corso dell’emergenza COVID.

Trattandosi in ogni caso di ammortizzatori sociali previsti dal D.Lgs. numero 148/2015 il ricorso alla Cassa seguirà comunque l’iter descritto dalla normativa, fatte salve alcune particolarità che l’Istituto stesso renderà note con circolare / messaggio.

CIG scontata Sostegni ter: coperture

Il secondo comma dell’articolo 7 del “Sostegni-ter” è dedicato alle coperture economiche per i mancati guadagni pubblici derivanti dall’esonero dal pagamento del contributo addizionale. Questi ultimi vengono quantificati in “84,3 milioni di euro per l’anno 2022” e “13 milioni di euro per l’anno 2024”.

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Paolo Ballanti

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