Nuovi chiarimenti dell’ANAC sul soccorso istruttorio a pagamento

Stefano Usai 30/03/15

Con il documento pubblicato il 25 marzo l’ANAC fa il punto su alcune questioni relative al c.d soccorso istruttorio a pagamento poste anche con la determina dei primi chiarimenti n. 1/2015.

Tra le varie questioni, tutte di rilievo,  viene in considerazione la precisazione contenuta  nella determinazione relativa al previsto pagamento della sanzione per irregolarità/carenze/errori su elementi essenziali, solamente al soggetto economico che intende avvalersi del soccorso istruttorio

La riflessione – che oggettivamente sembra sminuire il disposto normativo – è ben chiarita nel documento appena pubblicato con la precisazione secondo cui “la lettura fornita dall’Autorità nella citata Determinazione n. 1/2015 si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione”.

La puntualizzazione della differenza tra la normativa domestica ed il  diritto comunitario (anche sul punto)  risulta, come anche in altre circostanze rilevato, piuttosto evidente considerato che già la direttiva (oramai abrogata) n. 18/2004 alla base dell’attuale codice ammetteva la possibilità – senza sanzione – dell’integrazione che, se generale, non determina evidentemente la violazione della par condicio.      

Sotto si riportano le norme delle direttive a confronto con il testo del primo comma dell’articolo 46 domestico che ammette solo la specificazione/chiarimento in ordine a documenti già presentati (mentre  – per effetto dell’introduzione del comma 2-bis nell’articolo 38 – l’integrazione a pagamento è ammessa come noto solo in relazione ad errori essenziali di tipo formale sulla dichiarazione sostitutiva e/o di terzi).  

Articolo 51– direttiva 18/2004-
Documenti e informazioni complementari

Articolo 59 – direttiva 24/2014 –  Documento di gara unico europeo

Art. 46 Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione – codice degli appalti

L’amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici
a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50.
4.(…) L’amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati ricevuti ai sensi degli articoli 60 e 62. 1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

 Una differenza siffatta, che appare,  a sommesso avviso, sostanziale – tanto da rendere la  norma domestica irrituale rispetto a superiori principi comunitari – non potrà che essere rilevata dal giudice  e,  probabilmente, la redazione del nuovo codice non potrà che  (o dovrebbe) portare a configurare un soccorso ampliato fino a ricomprendervi l’integrazione ma senza pagamento  soprattutto in relazione ai vizi su aspetti meramente formali (1).

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(1) Sul punto, sia consentito rinviare anche al mio   “Modesta proposta di riscrittura dell’articolo 39 del decreto legge 90/2014 come convertito con legge 114/2014 in www.appaltiecontratti.it 15/9/2014.

Per approfondire l’argomento

Stefano Usai

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