La Certificazione Unica (CU) ha la funzione di attestare i redditi che il sostituto d’imposta ha riconosciuto a lavoratori e pensionati e le ritenute fiscali dallo stesso operate a titolo d’acconto dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) e relative addizionali comunali e regionali.
Grazie alla CU, il contribuente o gli intermediari che si occupano dell’elaborazione e dell’invio del 730, possono inserire in dichiarazione dei redditi le somme già tassate a titolo d’acconto ovvero verificare che le stesse sono state correttamente riportate dall’Agenzia entrate nel modello precompilato.
Di conseguenza, a ridosso dell’elaborazione del 730, il contribuente può rendersi conto che la Certificazione Unica 2024 redditi 2023 non è mai stata trasmessa dal datore di lavoro.
Come comportarsi in questi casi? Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Gli obblighi di consegna della Certificazione Unica
La regola generale è quella per cui la Certificazione Unica modello sintetico dev’essere consegnata (in formato cartaceo o elettronico) al contribuente, sia esso dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero percettore di redditi di lavoro autonomo, da parte dei sostituti d’imposta (datore di lavoro, committente, ente pubblico o privato che eroga trattamenti pensionistici).
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Le scadenze entro cui farlo sono:
– entro il 16 marzo del periodo d’imposta successivo quello cui si riferiscono i redditi certificati;
– in alternativa, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Questo significa che la Certificazione Unica 2024, relativa ai redditi 2023, è stata trasmessa ai contribuenti entro lo scorso 18 marzo (la scadenza ordinaria del 16 marzo cadeva di sabato).
Per quanti interrompono il rapporto nel corso dell’anno corrente il sostituto d’imposta è tenuto a rendere disponibile una copia della CU 2025, redditi 2024, entro e non oltre dodici giorni dalla richiesta del dipendente. Da notare che l’obbligo di consegna della Certificazione Unica ricorre a prescindere dall’evento che ha determinato l’interruzione del contratto, sia esso il licenziamento, le dimissioni o la scadenza del rapporto a termine.
Mancato rilascio della Certificazione unica, cosa fare subito
Trascorsi i termini di legge senza che il dipendente abbia ricevuto copia della CU è necessario innanzitutto che prenda contatto, in maniera informale, con il datore di lavoro, il proprio responsabile diretto o l’ufficio personale al fine di comprendere le ragioni del mancato invio.
In assenza di risposta dell’azienda o se la situazione non si risolve in tempi brevi, è bene che il dipendente trasmetta una richiesta formale a mezzo:
– raccomanda con avviso di ricevimento;
– posta elettronica certificata.
Nella missiva l’interessato:
– intima la consegna della Certificazione Unica entro una determinata scadenza precisando che, in caso contrario, si riserva di segnalare l’irregolarità all’Agenzia entrate;
– ricorda che per le ipotesi di mancata consegna della CU al dipendente opera la sanzione prevista all’articolo 11, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 471.
Quest’ultima disposizione prevede una sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche “se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.
Controllare la dichiarazione dei redditi precompilata
Nel caso in cui, nonostante la missiva, il datore di lavoro non provveda a trasmettere la CU, prima di denunciare l’irregolarità all’ufficio territoriale dell’Agenzia entrate il dipendente può recuperare i dati della Certificazione Unica direttamente dalla dichiarazione dei redditi precompilata.
A tal proposito è sufficiente collegarsi a “agenziaentrate.gov.it – Cittadini – Dichiarazioni – Dichiarazione precompilata – Dichiarazione precompilata 2024” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Controllando la dichiarazione precompilata il dipendente può rendersi conto che mancano i dati relativi al rapporto di lavoro oggetto della CU non consegnata.
In tal caso, una volta tentata invano la strada della richiesta formale al datore di lavoro (il quale, a questo punto, deve anche provvedere a trasmettere la Certificazione Unica all’Agenzia entrate), il contribuente segnala l’irregolarità all’Agenzia entrate.
Dimostrare l’ammontare dei redditi percepiti
Il dipendente che si ritrova con una dichiarazione 730 precompilata priva dei dati della CU può comunque dimostrare con altri mezzi di aver percepito i redditi da lavoro dipendente nel corso del 2023.
La Corte di cassazione con sentenza del 17 luglio 2018 numero 18910 ha affermato che lo scomputo delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro non necessita della relativa certificazione, poiché la trattenuta può essere provata anche con altri mezzi. Si riconosce infatti al contribuente un’ampia possibilità di dimostrare la ritenuta fiscale subita dal sostituto d’imposta e non certificata.
A tal proposito il dipendente può raccogliere la seguente documentazione:
– busta paga, con il dettaglio delle somme lorde e delle ritenute subite a titolo di contributi previdenziali – assistenziali, di Irpef e relative addizionali;
– contabile del bonifico ricevuto dal datore di lavoro con l’importo netto, corrispondente a quanto indicato in cedolino.
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La stessa Agenzia entrate, con la Risoluzione del 19 marzo 2009 numero 68/E, ha precisato che, nonostante il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d’imposta, la Certificazione Unica, lo stesso è comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione della documentazione idonea “a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito”.
In definitiva, il dipendente in possesso dei documenti idonei a dimostrare:
– l’entità dei redditi da lavoro percepiti nel periodo d’imposta 2023;
– l’ammontare delle ritenute fiscali subite;
può utilizzare i dati in dichiarazione dei redditi, anche in assenza della Certificazione Unica 2024 non rilasciata dal datore di lavoro.
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Foto: istock/SurfUpVector