Certificazione Unica 2022: cosa fare in caso di errori

Redazione 05/04/22
Il termine per i sostituti d’imposta entro il quale inviare le comunicazioni relative alla Certificazione Unica 2022 è scaduto il 16 marzo. Il nuovo modello da utilizzare per le comunicazioni relative all’anno 2021 era stato approvato con il Provvedimento del 14 gennaio dell’Agenzia delle Entrate, insieme alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Oltre che i sostituti d’imposta, il termine per l’invio della Certificazione Unica 2022 si applicava anche i datori di lavoro non sostituti d’imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS.

A scadenza sopravvenuta, e precisamente con la Circolare numero 47 del 4 aprile 2022 l’Istituto è intervenuto fornendo ulteriori istruzioni sulle modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica e con le istruzioni da seguire in caso questa contenga errori.

Si ricorda inoltre che le Certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata potranno essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.

Vediamo quindi come funziona il Modello per la certificazione Unica 2022, come scaricarlo, novità e scadenze anche alla luce delle nuove istruzioni Inps.

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Certificazione Unica 2022: il modello

Per la Certificazione Unica 2022 sono rilasciati due diversi modelli:

  • quello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
  • quello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

La Certificazione Unica è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per attestare:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • i redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta 2020.

Il modello dovrà essere utilizzato da:

  • chi nel 2021 ha corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte;
  • chi ha corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL;
  • chi ha corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS;
  • titolari di posizione assicurativa INAIL;
  • tutte le amministrazioni che operano come sostituto di imposta.

Il flusso telematico trasmesso all’Agenzia delle Entrate, deve contenere una serie di informazioni e prevede la compilazione dei seguenti quadri:

  • il frontespizio, dove vanno riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • il quadro CT, nel quale si riportano le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • la Certificazione, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

I sostituti d’imposta possono suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.

Certificazione Unica 2022: le novità nel modello

Il nuovo modello di Certificazione Unica tiene conto delle modifiche che riguardano il Bonus Irpef di 100 euro (Ex Bonus “Renzi”), introdotto strutturalmente dal D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 e che consiste nel riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro per l’anno 2021 se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

I punti da 390 a 403 del modello della Certificazione Unica 2022 riguardano proprio il trattamento integrativo. Nelle istruzioni per la compilazione viene specificato che la sezione in questione deve essere sempre compilata, a prescindere se il trattamento integrativo sia o meno riconosciuto dal sostituto.

Scarica la Circolare Inps numero 47 del 4 aprile 2022

Certificazione Unica 2022: modalità di trasmissione

La trasmissione deve essere come sempre telematica e può seguire due modalità:

  • direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato.

Il flusso trasmesso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Come anticipato, la certificazione Unica deve essere inviata entro il 16 marzo 2022, mentre la trasmissione delle certificazioni che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro la scadenza del modello 770, ovvero il 31 ottobre 2022.

Certificazione Unica 2022: come ottenerla

La Certificazione Unica 2022 è stata resa disponibile dall’Istituto a partire dal 28 febbraio 2022 tramite il portale telematico inps.it. È inoltre possibile visualizzare e scaricare la propria Certificazione Unica anche tramite il servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS Mobile” per smartphone e tablet Android e iOS.

L’Istituto ha comunicato con la Circolare numero 47 anche altre modalità alternative per richiederla, ovvero:

  • Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale;
  • Via PEC, inviando la richiesta all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, corredata della scansione di un documento d’identità;
  • Presso le Strutture territoriali dell’Istituto.

Infine, è possibile chiedere che la Certificazione Unica venga spedita per posta alla residenza del titolare. Per farlo, occorrerà chiamare il numero verde dedicato 800434320 o il Contact Center dell’Istituto; in alternativa si può inoltrare la richiesta anche attraverso posta elettronica ordinaria (non PEC) all’indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it.

I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164. Questa verrà poi spedita all’indirizzo di residenza presente negli archivi dell’Istituto.

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Certificazione Unica 2022: cosa fare in caso di errori

Nel caso in cui il contribuente riscontrasse degli errori nella Certificazione, questo può rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati. L’Istituto procederà poi a effettuare l’opportuna rettifica.

La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente, è sarà comunicata all’interessato attraverso il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), oltre che con apposita notifica telematica inviata sul “Cassetto fiscale” del cittadino sul portale internet dell’Istituto.

Nella nuova Certificazione rettificata sarà presente una nota che invita il contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, a modificarne il contenuto sulla base dei nuovi dati forniti.

Certificazione Unica 2022: sanzioni

In conclusione è utile ricordare quelle che sono le sanzioni previste in caso di omessa, tardiva o errata presentazione del modello. Nello specifico vi è:

  • la sanzione di 100 euro per ogni certificazione tardiva omessa o errata, con un massimo di 50.000 euro annui per sostituto. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine;
  • qualora l’invio della CU sostitutiva avvenga nei 60 giorni successivi la sanzione base (di 100 euro) è ridotta di 1/3 (33.33 euro). In questo caso è ridotto di 1/3 anche il limite massimo della sanzione applicabile per sostituto di imposta (che passa da 50.000 a 20.000 euro).

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