Il modello che viene rilasciato al percettore delle somme, è quello “sintetico”. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il Modello 730/2020 precompilato può avvenire entro il 31 ottobre 2020.
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Coronavirus: proroghe dichiarazioni redditi
Quest’anno l’invio ordinario del 7 marzo (che sarebbe slittato al 9 marzo) essendo il 7 sabato, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, è stato differito al 31 marzo 2020, stesso termine per la consegna delle CU ai lavoratori dipendenti, ed in generale ai soggetti i cui redditi prodotti sono interessati dalla compilazione del modello 730.
Lo scorso 9 aprile è entrato in vigore un ulteriore decreto che prevede misure urgenti in materia di accesso al credito e relativo agli adempimenti fiscali per le imprese, noto come “Decreto liquidità” (D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020). Il provvedimento all’articolo 22, ha prorogato il termine per la comunicazione della certificazione unica al 30 aprile.
Il secondo comma del suddetto articolo, dispone per l’anno 2020, che la sanzione per la tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, non si applica se le certificazioni uniche sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile.
Certificazione unica 2020: contribuenti minimi e forfettari
La proroga non ha comunque modificato le regole previste per le CU 2020 (lavoro autonomo) per quanto concerne i contribuenti forfettari e minimi, per i quali possono essere trasmesse entro la scadenza del modello 770.
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La scadenza ultima per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modello 770, è fissata al 31 ottobre, termine che cadendo di sabato passa automaticamente al 2 novembre 2020.
Il regime forfettario (nuovi soggetti forfettari di cui all’articolo 1 della L. 190/2014, e successive modifiche apportate dall’articolo 1, comma 692 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Legge di bilancio 2020”), ha gradualmente sostituito tutti gli altri regimi di favore per le piccole attività economiche, tra cui anche il regime dei “minimi”, per il quale è stata prevista la possibilità di continuare ad applicarlo fino al suo naturale esaurimento trattandosi comunque di un regime a tempo determinato.
Il regime forfettario è diventato l’unico regime agevolato che può essere utilizzato sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività, che dai soggetti già in attività, previa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, ad eccezione di coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei nuovi minimi i quali possono continuare ad applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza naturale (completamento del quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età), fermo restando la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfettario, valutandone l’eventuale convenienza.
Occorre fare una distinzione tra contribuenti minimi (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) e contribuenti forfettari, in particolare i contribuenti minimi si comportano come sostituti di imposta, i contribuenti forfettari, non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973, e successive modificazioni ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto.
Nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti dovranno indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
In qualità di sostituto d’imposta, il contribuente minimo che riceve una fattura da parte di un soggetto che applica la ritenuta di acconto deve:
- versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura;
- certificare il compenso pagato trasmettendo all’Agenzia delle Entrate il modello CU2020 e consegnarlo al percipiente;
- presentare il modello 770/2020 dal quale si evincano i versamenti effettuati sulla base delle ritenute operate nel corso del medesimo anno.
Se invece il contribuente minimo riceve una fattura da un forfettario, dovrà solo certificare il compenso non essendovi alcuna ritenuta da versare.
Si dovrà compilare la Certificazione Unica (in questo caso la sezione del lavoro autonomo) indicando l’ammontare lordo al punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” e al punto “6” si utilizzerà il codice “7” per evidenziare le somme corrisposte al forfettario che quindi non sono assoggettate a ritenuta d’acconto, e il nuovo codice “8” per indicare le somme esentate dall’applicazione della ritenuta d’acconto poiché non costituiscono reddito.
Al punto 7, dovranno essere indicate le somme che per espressa disposizione di legge non sono assoggettate a ritenuta, ma costituiscono reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.
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Contribuenti minimi e forfettari che ricevono fatture da ordinari
Quando sono i contribuenti minimi o forfettari ad erogare compensi a soggetti (es. professionisti) in regime ordinario, distinguiamo due casi.
Il contribuente titolare di partita Iva nel regime dei minimi ex D.L. 98/2011 opera come sostituto d’imposta, e nel caso di specie gli adempimenti necessari sono i seguenti:
- verserà la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- certificherà il compenso tramite compilazione ed invio della Certificazione Unica 2020 e del modello 770/2020.
I contribuenti forfettari che erogano compensi ad un professionista in regime ordinario, non operano come sostituti d’imposta. All’atto di erogazione dei compensi al professionista ordinario, gli adempimenti sono i seguenti:
- non opererà la ritenuta d’acconto, e quindi non dovrà effettuare il relativo versamento con il modello F24 (la fattura verrà quindi pagata “integralmente”, esattamente come una persona fisica non titolare di partita Iva);
- non dovrà certificare i relativi compensi tramite certificazione unica, e trasmettere il modello 770.
Nella dichiarazione dei redditi, si dovrà compilare uno specifico prospetto del quadro RS, in particolare si dovranno compilare i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:
- nella colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta;
- nella colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.
Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
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Contribuenti “ordinari” che ricevono fatture da soggetti forfettari
Se è invece un soggetto ordinario a ricevere una fattura da un minimo e/o da un forfettario, in entrambi i casi, il contribuente in regime ordinario riceverà una fattura nella quale sarà specificato che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto.
Il contribuente ordinario dovrà:
- pagare il compenso al percipiente;
- certificare il compenso specificando che trattasi di somme non soggette a ritenuta.
Non si dovrà presentare il modello 770 in quanto, non vi è alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.
Compensi corrisposti ai dipendenti
Si ricorda infine che il Decreto Crescita (D.L. 34/2019), modificando il comma 69 della Legge 190/2014, interviene sul regime forfettario, introducendo l’onere di effettuare le ritenute alla fonte solo per le ritenute da lavoro dipendente e sui redditi assimilati. La disposizione attribuisce solo in questo caso ai contribuenti forfettari la qualifica di sostituti d’imposta, con la conseguenza che i contribuenti in regime forfettario sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e anche sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
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