A discapito delle voci che corrono, pare che non si prospetti alcuna possibilità di prorogare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica ordinaria 2016, la cui scadenza è prevista per il prossimo 7 marzo.
CERTIFICAZIONE UNICA 2016: ADDIO PROROGA?
Nel frattempo, poi, i sostituti d’imposta sono anche al lavoro con l’obbligo di preparare una Certificazione Unica sintetica da consegnare entro il termine del 29 febbraio ai lavoratori interessati. Ora, con l’intenzione manifestata dall’Agenzia delle Entrate di voler mantenere la scadenza già fissata, sembra che tutte le richieste di proroga, sempre più insistenti visto l’incremento della mole di informazioni che vanno inserite su TFR e assistenza fiscale, sembrano quindi destinate a restare del tutto inascoltate.
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L’istituto del ravvedimento operoso non è certo nuovo ma forse ai più non completamente conosciuto e debitamente utilizzato, soprattutto da quei contribuenti che si accorgono di aver commesso errori ed omissioni in ambito fiscale.Le regole dettate dal mondo del fisco nell’ultimo decennio sono diventate sempre più complesse, le scadenze sia afferenti agli adempimenti dichiarativi che a quelli di liquidazione e versamento dei tributi spesso si accavallano. Sempre più spesso ciò ha reso difficoltoso per il contribuente orientarsi tra scadenze originarie, proroghe, soppressioni di adempimenti, reintroduzioni di adempimenti soppressi, modifiche legislative ed altro.La riforma introdotta dalla Legge di Stabilità non opera solo ampliando la platea degli atti che ne possono beneficiare, allungando i tempi per l’adesione, ma instaura un rapporto completamente diverso tra contribuente e Agenzia delle entrate, incentrato sul confronto e sullo scambio di informazioni tra amministrazione e contribuente.Nasce quindi la “Tax compliance” finalizzata a contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi e a favorire l’adempimento spontaneo del contribuente, prevista nella fattispecie dalla Legge di Stabilità 2015 all’articolo 1 commi da 634, 635 e 636.Tale nuova modalità di comunicazione quindi favorirà il contribuente non doloso che potrà quindi più facilmente rimediare ai propri errori consentendo l’emersione dei comportamenti fraudolenti da parte dei contribuenti che volontariamente, non quindi per impossibilità o per errore involontario, non ottempera ai propri obblighi fiscali. I contribuenti saranno per esempio informati sui dati in possesso dell’amministrazione finanziaria, così da favorirne un controllo e l’eventuale integrazione o correzione.L’Agenzia delle entrate comunicherà per via telematica al contribuente, o al professionista che lo assiste, tutte le informazioni in suo possesso per ricavi, entrate, reddito, segnalando il modo corretto di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizioni.In quest’ottica di collaborazione e di migliore comunicazione tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate si colloca anche lo strumento della nuova “Certificazione unica” che prevede il nuovo obbligo dell’invio telematico delle certificazioni dei compensi assoggettati a ritenute d’acconto e del “730 telematico precompilato”.È comunque importante tener presente anche l’attuale situazione economica in cui versano molti contribuenti, contesto nel quale spesso l’Istituto del ravvedimento operoso consente, pur dilazionando i pagamenti e con la corresponsione di sanzioni e interessi, il rispetto degli adempimenti fiscali a carico degli stessi contribuenti. Questo nostro percorso, partendo dall’analisi delle motivazioni storiche del ravvedimento operoso, esaminerà le importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 all’art. 44, 1, comma 637 e seguenti.
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CERTIFICAZIONE UNICA 2016, NOVITA’: QUALI DATI BISOGNA RIPORTARE?
Le novità per il 2016 sono diverse: anzitutto nella Certificazione Unica il sostituto è tenuto ad indicare i dati riguardanti i familiari che nel 2015 sono stati fiscalmente a suo carico ai fini dell’accertamento della corretta attribuzione delle detrazioni.
La sezione dei familiari a carico va comunque compilata soltanto se si viene a delineare l’ipotesi dell’erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.
Viene, invece, riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli enti previdenziali diversi da INPS ed ex INPDAP riportati nelle unità 1, 2 e 3, la nuova sezione 4 Altri enti. Nei relativi punti, il soggetto iscritto alla cassa ha modo di riscontrare il totale imponibile ai fini previdenziali, oltre che i correlati contributi dovuti e trattenuti nel 2015.
Il sostituto d’imposta è poi tenuto a trasmettere i dati INAIL con riferimento a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria in base al Dpr 1124/1965, e che erano già soggetti alla denuncia nominativa prevista dalla legge 63 del 1993.
Nello specifico, è necessario che la sezione sia utilizzata anche per segnalare i dati assicurativi di specifiche categorie, quali, ad esempio, tirocinanti, collaboranti, soci non artigiani e così via.
Con attinenza, invece, a tutti i dati sul TFR – Trattamento di fine rapporto e le altre indennità che sono soggette a tassazione separata vanno appositamente indicate nella Certificazione Unica 2016. In aggiunta alle ‘tradizionali’ informazioni, da quest’anno, ai fini della compilazione della nuova CU 2016 è necessario anche riempire i campi riguardanti il rapporto di lavoro, la suddivisione delle somme prima e dopo l’anno 2000 e i dati riepilogativi.
Infine, si ricorda che nella sezione Somme per pignoramento, si devono riportare i dati attinenti alle somme liquidate dopo avvenute procedure di pignoramento presso terzi previste dall’articolo 21, comma 15, della legge 449 del 1997 e successive modifiche. A compilare questa sezione della Certificazione Unica 2016 deve provvedere il soggetto erogatore delle somme.
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