I modelli dichiarativi, con cui i sostituti d’imposta comunicano al Fisco gli importi corrisposti ai dipendenti o ai collaboratori che sono soggetti a ritenute alla fonte, sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, con l’introduzione della novità che vede sdoppiare il modello.
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CERTIFICAZIONE UNICA 2016: QUALI NOVITA’?
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Viene prevista una Certificazione Unica sintetica che va consegnata al lavoratore a cui si aggiunge un modello ordinario che invece è da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
– Certificazione Unica 2016: tempi di invio
La Certificazione Unica 2016 deve essere consegnata dai sostituti d’imposta ai dipendenti e ai collaboratori entro la data del 28 febbraio o, alternativamente, entro 12 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il termine di scadenza per l’invio al Fisco è invece, il 7 marzo. Mentre lo scorso anno, vi era una diversa scadenza per la CU da consegnare ai dipendenti e quella invece da consegnare ai lavoratori autonomi, da quest’anno la Certificazione Unica 2016 va inviata al Fisco in ogni caso entro il 7 marzo.
– Certificazione Unica 2016: modalità di invio
La trasmissione della Certificazione Unica 2016 all’Agenzia delle Entrate va fatta esclusivamente in via telematica, mentre quella che l’impresa effettua nei confronti del lavoratore può essere spedita via e-mail oppure in formato cartaceo.
In riferimento, invece, agli enti previdenziali, la dichiarazione giunge tramite posta elettronica anche al lavoratore.
– Certificazione Unica 2016: modalità di compilazione
Nella Certificazione Unica 2016 vanno riportati:
1) i compensi erogati;
2) le ritenute effettuate;
3) le detrazioni;
4) il codice fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico (novità di quest’anno).
Nello specifico, di seguito si riportano tutte le voci che devono essere indicate nella Certificazione Unica 2016:
a. redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, assoggettati a tassazione ordinaria, separata, ritenuta a titolo d’imposta, imposta sostitutiva;
b. redditi da lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi;
c. provvigioni comunque denominate per prestazioni (anche quelle occasionali) riguardanti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, di procacciamento d’affari, vendita a domicilio;
d. compensi erogati dopo pignoramenti o espropri (anche questa è una novità per il 2016);
e. prestazioni concernenti i contratti d’appalto per lavori condominiali;
f. indennità cessazione rapporti di agenzia, funzioni notarili, attività sportiva;
g. eventuali redditi diversi di natura finanziaria, indicando dati anagrafici, codice fiscale, natura, oggetto e data dell’operazione, quantità delle attività finanziarie, eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
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