Informare l’azienda ha anche la funzione di giustificare l’assenza dal lavoro, evitando possibili provvedimenti disciplinari. Ad esempio, il CCNL Alimentari – industria prevede il licenziamento per il dipendente che, senza fornire alcuna giustificazione, si assenta dal lavoro per tre giorni consecutivi o tre volte all’anno nei giorni che seguono quelli festivi o le ferie.
Tuttavia per dimostrare la veridicità della causa giustificativa dell’assenza (la malattia), il dipendente deve sottoporsi a visita medica e accertarsi che il certificato pervenga al datore di lavoro.
Come mettersi in malattia
Il dipendente che comunica all’azienda di assentarsi dal lavoro per malattia deve sottoporsi a visita da parte del medico curante:
- anche non appartenente al Servizio sanitario nazionale per le malattie di durata pari o inferiore ai 10 giorni o per episodi morbosi fino al secondo nell’anno solare;
- per malattie di durata superiore ai 10 giorni o eventi successivi al secondo nel corso dell’anno solare la visita dev’essere necessariamente condotta dal medico curante appartenente al Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Certificato di malattia: come funziona
Una volta visitato il dipendente, il medico redige on-line un certificato medico, inviato telematicamente all’INPS e reso disponibile al datore di lavoro sul sito dell’Istituto.
Ormai è tutto telematico. Quindi, a meno di problematiche tecniche, il documento sarà inviato online, senza bisogno di consegnarlo o mano, via fax o email al datore. L’unico adempimento resta il numero di protocollo. Solitamente l’azienda chiede al dipendente di comunicare il numero di protocollo del certificato.
Naturalmente, per ragioni di privacy, l’azienda potrà visionare unicamente l’attestato di malattia, riportante la data di inizio e fine prognosi, senza alcuna informazione sulle cause della malattia.
Quando, per qualsiasi motivo, il medico non sia in grado di inviare telematicamente all’INPS il certificato di malattia, il dipendente deve farsi rilasciare in formato cartaceo:
- L’attestato di malattia, da consegnare all’azienda entro due giorni dal rilascio;
- Il certificato di diagnosi, da consegnare all’INPS entro due giorni dal rilascio.
Questi sono gli adempimenti burocratici. Una volta accertato lo stato di malattia e trasmesso il certificato, il dipendente non dovrà fare altro che rendersi reperibile per la visita fiscale.
Ricordiamo che la malattia viene indennizzata ai dipendenti secondo regole precise.
Continuazione della malattia: come fare
E se la febbre non passa? Al pari dell’inizio della malattia, il dipendente deve comunicare il prolungarsi dello stato morboso oltre la data di fine prognosi indicata nel certificato medico.
In particolare, il certificato di prosecuzione dev’essere richiesto entro il primo giorno successivo quello di scadenza della prognosi precedente. Se, ad esempio, il primo certificato indicava come fine prognosi il 14 febbraio 2020, è necessario chiedere il documento di proroga dell’assenza entro il 15 febbraio.
Certificato di malattia: cosa fare in caso di ricaduta
Si considera alla stregua della continuazione, il verificarsi di un nuovo episodio morboso entro trenta giorni dalla fine di quello precedente. In particolare deve trattarsi della stessa malattia o di altra consequenziale. Anche se intervenuta a distanza di alcuni giorni dalla fine della malattia precedente, la ricaduta qualifica i due periodi di malattia come un evento unico.
Certificato di malattia: come funziona la chiusura
La fine malattia coincide con il giorno successivo quello di scadenza della prognosi, a meno che non venga rilasciato un nuovo certificato medico. Non ci sono adempimenti da effettuare se si è guariti. E’ sufficiente presentarsi a lavoro il giorno dopo.
Al contrario, se il dipendente intende riprendere in anticipo il lavoro, senza attendere la scadenza della prognosi, deve farsi rilasciare dal medico curante un certificato che rettifica quello precedente.
> Malattia: in quali casi si può evitare la visita fiscale <
Certificato di malattia: quando deve essere inviato dal dipendente
Gli stessi obblighi previsti in caso di inizio della malattia e di impossibilità all’invio del certificato telematico, valgono anche nei casi di prosecuzione, ricaduta e rettifica.
Questo significa che se il medico curante o la struttura sanitaria presso cui è ricoverato il dipendente, non è in grado di inviare all’INPS il certificato di malattia, l’interessato deve consegnare:
- Entro due giorni dal rilascio l’attestato di malattia al datore di lavoro;
- Entro due giorni dal rilascio, il certificato di diagnosi all’INPS.
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Malattia: cosa deve fare l’azienda
Eccezion fatta per i casi di consegna del certificato cartaceo, l’azienda potrà visionare l’attestato di malattia telematico direttamente sul sito INPS, sezione “Consultazione dei certificati e degli attestati di malattia telematici”. In alternativa si può contattare il numero verde dell’INPS o chiedere la ricezione via PEC.
L’attivazione della PEC può essere richiesta dall’azienda alla sede INPS territorialmente competente, utilizzando lo stesso indirizzo di posta in cui si desidera ricevere gli attestati.
L’invio telematico del certificato esonera il dipendente dall’obbligo di consegnarne la copia cartacea. Questi dovrà comunque chiedere al medico e comunicare al datore di lavoro il codice identificativo dell’attestato di malattia.
L’identificativo permetterà all’azienda una ricerca pressoché in tempo reale del documento sul sito INPS, anziché attendere la ricezione via PEC o l’aggiornamento dei certificati presentati da tutti i dipendenti dell’azienda sul portale dell’Istituto.
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