Tra le questioni affrontate, quella inerente alla revoca dell’opzione, alla comunicazione al conduttore e al versamento dell’acconto.
La circolare chiarisce che il locatore può revocare l’opzione in qualsiasi annualità successiva a quella in cui è stata esercitata. Nelle more dell’emanazione di una disciplina specifica, basta presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate una revoca scritta su carta libera e firmata, riportando tutti i dati identificativi del contratto e delle parti. Il contribuente può anche utilizzare il modello 69 come schema di richiesta della revoca.
Circa il regime transitorio vigente dal 2011, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la comunicazione al conduttore può ritenersi tempestiva se effettuata entro l’1 ottobre 2012 (termine di presentazione della dichiarazione). Inoltre, la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 è valida fino alla fine del contratto, oppure fino a revoca e, pertanto, non deve essere inviata nuovamente negli anni successivi.
Sono liberi dall’obbligo di comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a 30 giorni.
Qualora il contribuente non abbia versato l’acconto per l’anno 2011, può comunque accedere al regime della cedolare secca regolarizzando la sua posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
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