C’è tocco e tocco!

copertinaLa giurisprudenza, quasi fosse una disciplina sociale, ci insegna che esistono vari tipi di toccamento dei genitali. Se la toccata è dovuta a un fastidio fisiologico, legato magari all’abbigliamento, essa è penalmente irrilevante, salvo i casi limiti di ‘atti osceni nella forma colposa’ che però, essendo stati depenalizzati, sono annoverabili tra le violazioni amministrative.

Ad eccezione di ciò, il ‘toccamento dei genitali’ può avvenire: a) per atto finalizzato a scopi sessuali; b) per dimostrazione di disprezzo nei confronti del destinatario; c) per gesto di scaramanzia.

Se il toccamento è ‘finalizzato a scopi sessuali’, esso rientra tra le ipotesi di ‘atti osceni’. Così Cass. pen., 15 giugno 1984 che parla di esibizione in pubblico degli organi genitali accompagnata da palpamenti e gesti diretti a sottolinearla.

Ma cosa succede se la ‘palpazione’ avviene allo scopo di disprezzare la controparte? Sbirciando fra le varie massime giurisprudenziali, si rinviene intanto un caso di ‘finto disprezzo’. Un signore (mica poi tanto) aveva tirato fuori il suo coso e, mostrandolo ad una donna anziana, la invitava, come dire, a giocarci un po’. Denunciato per il reato di ‘atti osceni’, tentò di dimostrare in giudizio che l’esibizione era finalizzata a ‘ingiuriare’ la donna (quasi fosse dotato di un… uccello parlante) con la quale aveva controversie di natura economica. La Cassazione tuttavia gli diede torto, confermando la condanna per ‘atti osceni’. Se invece il toccamento è veramente finalizzato a disprezzare l’avversario, il fatto sarà punibile come ingiuria, trattandosi di espressione della volontà di offendere l’onore e il decoro della persona (Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 1999).

Ancora più complesso è il caso in cui l’atto osceno o indecente consista sì nel ‘toccarsi là’, ma a solo scopo scaramantico. L’input che fa scattare il tocco proviene o dalla menzione di cose nefaste o alla vista di un corteo funebre, o semplicemente incrociando un soggetto ritenuto iettatore. Ad esso è equiparato, nell’immaginario collettivo, il gatto nero. Pare che l’usanza risalga all’era precristiana e alla credenza che lo sguardo potesse danneggiare l’oggetto della visione. Da qui la necessità di ‘proteggere’ quanto di prezioso un uomo possiede.

Ebbene, tale gesto integra perfettamente il reato di cui trattiamo in quanto «manifestazione di mancanza di costumatezza ed educazione» (Cass. pen., Sez. III, 22 gennaio 2008 n. 8389). Questa sentenza è sovrapponibile a una di circa quarant’anni fa, secondo la quale «Costituisce la contravvenzione di cui all’art. 726 c.p. la palpazione degli organi genitali in luogo pubblico come gesto di scongiuro, giacché l’atto è contrario alle regole ed al sentimento di compostezza verso i consociati». Così Cass. pen., 26 maggio 1969.

Addirittura, andando molto a ritroso nel tempo, si rinviene una sentenza della Cassazione del 15 aprile 1942 che non poteva che essere perfettamente conforme all’orientamento su descritto. Grattarsi i genitali in pubblico è reato: così si è espressa la III Sezione penale della Corte di Cassazione ritenendo il gesto «un atto contrario al decoro e alla decenza pubblica». Vale anche se il fine del gesto è apotropaico, in altre parole se è uno scongiuro.

Ne sa qualcosa un operaio quarantaduenne di Como che si è visto condannare a 200 euro di multa e ad altri 1.000 da destinarsi alla cassa ammende. Il comasco, un po’ come fanno istintivamente tutti gli uomini, si diede una grattata, probabilmente «finalizzata alla sistemazione della tuta indossata», ha spiegato la difesa. Un gesto che, invece, dai Supremi giudici è stato equiparato a un atto contrario al decoro pubblico perché «il palpeggiamento dei genitali alla presenza di terze persone è manifestazione di mancanza di costumanza e di educazione in quel complesso concetto di regole comportamentali etico-sociali». In tale concetto di maleducazione, spiegano da Piazza Cavour, va anche compresa la cosiddetta toccata scaramantica.


Giuseppe D’Alessandro

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