Ccnl scuole non statali 2024/27: rinnovo, aumenti stipendi, scatti anzianità e una tantum

Paolo Ballanti 01/10/24
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Il 15 giugno scorso è stato firmato il CCNL scuole non statali 2024 che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027 disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali. La sigla al nuovo Ccnl è stata apposta da ANINSEI – Confindustria e la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA.

Oltre ad un aumento dei minimi retributivi, il testo contrattuale riconosce una somma una tantum e ulteriori 20 euro mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a titolo di salario di anzianità a beneficio dei dipendenti che al 31 dicembre 2024 hanno maturato due anni di servizio ininterrotto nello stesso Istituto.

Sempre dal prossimo 1° gennaio il Ccnl aggiunge 10 euro mensili come contributo all’assistenza sanitaria integrativa attraverso le prestazioni fornite da FASIOPEN.

Il nuovo contratto ANINSEI prevede altresì l’adesione al Fondo Negoziale di previdenza complementare. Dal 1° gennaio 2027 il lavoratore che aderisce al fondo e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima che si aggiunge così alla quota di Trattamento di fine rapporto, anch’esso accantonato nel medesimo fondo.

Analizziamo in dettaglio le principali novità del nuovo Ccnl scuole non statali.

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Indice

Durata del nuovo CCNL scuole non statali

Come anticipato in premessa, il nuovo contratto collettivo ANINSEI decorre dal 1° settembre 2024 e resterà in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2027.
In caso di disdetta il Ccnl sarà valido sino a sostituzione da parte del successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.

CCNL scuole non statali 2024: aumenti stipendio

Le retribuzioni minime spettanti nel periodo di vigenza del Ccnl (1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027) beneficiano di una serie di aumenti, come descritti in tabella:

LivelliRetribuzione mensile lorda
Dal 1° settembre 2023 (attuale, Ccnl 2021-2023)Dal 1° gennaio 2025 (prima tranche di aumento, Ccnl 2024-2027)Dal 1° gennaio 2026 (seconda tranche di aumento, Ccnl 2024-2027)Dal 1° gennaio 2027 (terza tranche di aumento, Ccnl 2024-2027)
8-B1.671,801.727,911.785,911.819,62
8-A1.585,381.638,591.693,591.725,56
71.512,441.563,211.615,671.646,17
61.489,641.539,641.589,641.619,64
51.489,641.539,641.589,641.619,64
41.397,561.444,471.491,381.519,52
31.330,161.374,811.419,451.446,24
21.268,881.311,471.354,061.379,61
11.239,311.280,911.322,511.347,46

Ecco una tabella riepilogativa degli aumenti complessivi e singoli della paga base:

LivelliTotale aumentiDal 1° gennaio 2025Dal 1° gennaio 2026Dal 1° gennaio 2027
8-B147,8256,1158,0033,70
8-A140,1853,2155,0031,96
7133,7350,7752,4730,49
6130,0050,0050,0030,00
5130,0050,0050,0030,00
4121,9646,9146,9128,15
3116,0844,6544,6526,79
2110,7342,5942,5925,55
1108,1541,6041,6024,96

Una tantum di 100 euro

In materia di retribuzione l’articolo 22 del contratto collettivo ANINSEI riconosce un importo una tantum a copertura del periodo trascorso tra la scadenza del precedente Ccnl, avvenuta il 31 dicembre 2023 e la sottoscrizione dell’accordo di rinnovo.

La somma spettante è pari a 100 euro per ogni livello di inquadramento ed è riservata ai “lavoratori, in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL e assunti entro il 31 dicembre 2023” (articolo 22).

L’una tantum:

  • sarà riconosciuta con la retribuzione del mese di novembre 2024;
  • è da intendersi omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti e “non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR” (sempre l’articolo 22);
  • per i lavoratori a tempo parziale dev’essere riproporzionata sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

Salario d’anzianità di 20 euro

A tutto il personale del CCNL scuole non statali, che al 1° gennaio 2025 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto, è corrisposto mensilmente, dal 1° gennaio 2024, un salario di anzianità di 20 euro. Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già goduto.

All’articolo 24 è disponibile la tabella con l’importo del salario di anzianità, spettante in base alla data di assunzione.

Se la maturazione dei due anni di servizio avviene dopo il limite del 1° gennaio 2025, non spetta alcun salario di anzianità.

Leggi anche > Ccnl 2024: i contratti rinnovati e quelli ancora in attesa di rinnovo

Assistenza sanitaria integrativa

L’articolo 12 del Ccnl scuole non statali individua, per tutti i dipendenti, un Fondo di Assistenza Sanitaria cui i datori di lavoro aderiscono dal 1° gennaio 2025.

Il Fondo è finanziato grazie ad un contributo aziendale complessivo minimo, per singolo lavoratore, pari a 120 euro annui, per tutto il personale assunto a tempo indeterminato full-time o part-time.

Resta inteso, si legge sempre nel contratto collettivo, che eventuali “trattamenti migliorativi potranno essere definiti attraverso la contrattazione di secondo livello e in conformità alla struttura della assistenza sanitaria integrativa è facoltà del dipendente aderente al fondo aggiungere a proprie spese la copertura per familiari di norma fiscalmente a carico e / o estendere a proprie spese la copertura sanitaria per moduli aggiuntivi”.
Le parti stipulanti hanno convenuto di affidare l’assistenza sanitaria integrativa alla FASIOPEN con sede in Roma.

L’individuazione di un nuovo fondo potrà aver luogo durante la vigenza del Ccnl e sarà efficace a far data dal prossimo rinnovo.

Da notare che il contributo destinato al finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa non costituisce reddito imponibile ed è soggetto al solo contributo di solidarietà Inps pari al 10% del contributo stesso.

Previdenza complementare

Le parti stipulanti il nuovo Ccnl scuole non statali concordano, si legge all’articolo 10, che un più elevato livello di copertura previdenziale, considerata l’evoluzione del sistema del welfare contrattuale, è un “obiettivo qualificante nelle relazioni sindacali ai fini delle tutele e del benessere dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti all’ANINSEI”.

A tal proposito, ANINSEI individua, entro il 31 ottobre 2026, un Fondo Negoziale che dia adeguate garanzie, al quale affidare la previdenza complementare.

Dal 1° gennaio 2027, il lavoratore che aderisce al citato Fondo Negoziale e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima pari all’1% della retribuzione mensile tabellare lorda, in atto al 31 dicembre 2026.

Il contributo al Fondo Negoziale non è qualificabile come reddito imponibile ed è soggetto al solo contributo di solidarietà (destinato all’Inps) pari al 10% del contributo stesso.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANINSEI per il personale della scuola non statale 2024/2027 > Qui il testo ufficiale

Paolo Ballanti