Tra le principali novità rispetto al CCNL scaduto il 30 settembre 2020 (decorrente dal 1° luglio 2018) troviamo un aumento dei trattamenti retributivi oltre all’introduzione di un premio giovani, un meccanismo di promozione automatica per gli operai ed il potenziamento delle misure di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In attesa dell’approvazione definitiva del testo da parte delle assemblee dei lavoratori (e della successiva pubblicazione) analizziamo nel dettaglio le principali novità.
Speciale Lavoro: tutte le novità
CCNL Edilizia 2022-24: decorrenza e durata
Il rinnovo del CCNL Edilizia – Industria e Cooperazione si applica a decorrere dal 1° marzo 2022 sino al 30 giugno 2024. Qualora non sia disdettato dalle parti almeno sei mesi prima della scadenza, il testo si intenderà rinnovato per altri tre anni e così di seguito.
Tra gli obiettivi dell’accordo (si legge nel documento) emerge la necessità di “sostenere le imprese virtuose in termini di regolarità e qualità del lavoro e favorire la tempestiva e adeguata esecuzione dei lavori in corso legati anche al programma infrastrutturale del PNRR”.
CCNL Edilizia 2022-24: aumenti retributivi
Il verbale di accordo prevede un aumento della retribuzione lorda in due tranches, rispettivamente a decorrere dal 1° marzo 2022 e dal 1° luglio 2023.
Di seguito i minimi al 1° settembre 2020 e quelli definiti in sede di rinnovo contrattuale per il settore Edilizia – Industria.
Livelli | Minimi al 01/09/2020 | Aumento | Nuovi minimi | |||
Totale | 01/03/2022 | 01/07/2023 | 01/03/2022 | 01/07/2023 | ||
VII | 1.790,71 | 184,00 | 104,00 | 80,00 | 1.894,71 | 1.974,71 |
VI | 1.611,63 | 165,60 | 93,60 | 72,00 | 1.705,23 | 1.777,23 |
V | 1.343,02 | 138,00 | 78,00 | 60,00 | 1.421,02 | 1.481,02 |
IV | 1.253,51 | 128,80 | 72,80 | 56,00 | 1.326,31 | 1.382,31 |
III | 1.163,96 | 119,60 | 67,60 | 52,00 | 1.231,56 | 1.283,56 |
II | 1.047,57 | 107,64 | 60,84 | 46,80 | 1.108,41 | 1.155,21 |
I | 895,36 | 92,00 | 52,00 | 40,00 | 947,36 | 987,36 |
Per il settore Edilizia – Cooperative:
Livelli | Minimi al 01/09/2020 | Aumento | Nuovi minimi | |||
Totale | 01/03/2022 | 01/07/2023 | 01/03/2022 | 01/07/2023 | ||
VIII | 2.282,99 | 230,00 | 130,00 | 100,00 | 2.412,99 | 2.512,99 |
VII | 1.913,70 | 193,20 | 109,20 | 84,00 | 2.022,90 | 2.106,90 |
VI | 1.643,74 | 165,60 | 93,60 | 72,00 | 1.737,34 | 1.809,34 |
V | 1.396,00 | 140,76 | 79,56 | 61,20 | 1.475,56 | 1.536,76 |
IV | 1.250,71 | 125,58 | 70,98 | 54,60 | 1.321,69 | 1.376,29 |
III | 1.163,37 | 116,84 | 66,04 | 50,80 | 1.229,41 | 1.280,21 |
II | 1.044,64 | 104,88 | 59,28 | 45,60 | 1.103,92 | 1.149,52 |
I | 913,21 | 92,00 | 52,00 | 40,00 | 965,21 | 1.005,21 |
A titolo di esempio, un lavoratore inquadrato al primo livello, tanto nel settore “Industria” quanto in quello “Cooperative” avrà un aumento del minimo in busta paga pari a 92,00 euro lordi, corrisposti in due tranches:
- 52,00 euro a decorrere dal 1° marzo 2022;
- 40,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2023.
CCNL Edilizia 2022-24: premio giovani
Con l’obiettivo, si legge nel testo dell’accordo, di “incentivare l’accesso nel settore da parte dei giovani” è istituito dal 1° marzo 2022 il cosiddetto “premio di ingresso nel settore” pari a 100 euro.
La somma è riconosciuta una tantum agli operai di età inferiore ai ventinove anni, alle seguenti condizioni:
- Deve trattarsi del primo accesso nel settore;
- I soggetti interessati devono aver trascorso presso la stessa impresa un periodo minimo di dodici mesi.
Al termine dei citati dodici mesi, il premio sarà corrisposto senza alcuna incidenza “sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento di fine rapporto”.
CCNL Edilizia 2022-24: promozioni
In favore degli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino “con esito favorevole un corso di formazione professionalizzate presso gli enti di settore” è riconosciuto:
- All’operaio comune, in possesso di un’anzianità certificata di trentasei mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno dodici mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio qualificato;
- Agli operai già ricompresi nel livello qualificato, con un’anzianità presso il sistema delle Casse edili di almeno quarantotto mesi, di cui almeno dodici con lo stesso datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato.
I passaggi di qualifica sopra citati avverranno entro sessanta giorni dal recepimento degli attestati di formazione.
Da ultimo, a fronte di nuove assunzioni di:
- Operai qualificati e specializzati;
- Con anzianità di quarantotto mesi presso il sistema delle Casse edili;
- In possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile;
i quali certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.
CCNL Edilizia 2022-24: salute e sicurezza
Parte dell’accordo di rinnovo è dedicata al tema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si prevede in particolare:
- La creazione di un’anagrafe aggiornata dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti in ciascuna impresa, con obbligo di invio del verbale di elezione da parte dell’impresa all’ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT, dove presenti) di riferimento;
- Formazione obbligatoria gratuita di sedici ore per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere;
- Aggiornamento della formazione dei lavoratori in tema di sicurezza (della durata di sei ore) da effettuarsi ogni tre anni (e non più cinque);
- A decorrere dal 1° ottobre 2022 il contributo all’Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all’1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.
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CCNL Edilizia 2022-24: formazione
In tema di formazione le Parti sociali stabiliscono, a far data dal 1° ottobre 2022, un’aliquota contributiva specifica, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile / Edilcassa.
L’aliquota in questione sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono nonché alla “premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello)”.
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