CCNL e contratto aziendale 2° livello: differenze, regole, come funziona

Paolo Ballanti 08/07/21
Il Contratto collettivo nazionale ha la funzione di prevedere una serie di tutele minime per i lavoratori di un determinato settore merceologico. Ma qual è la differenza tra il CCNL e un contratto aziendale?

Già dal nome si comprende che uno (il CCNL) ha efficacia sull’intero territorio italiano, l’altro (accordo aziendale) interessa esclusivamente la singola azienda.

La funzione del contratto interno è quella solitamente di introdurre condizioni migliorative rispetto all’accordo nazionale, ad esempio in termini di trattamento economico, come premi di produttività o mensilità ulteriori a quelle previste dal CCNL.

Al contrario il Contratto collettivo ha lo scopo di disciplinare gli aspetti economico-normativo dei rapporti di lavoro, tenendo conto delle caratteristiche particolari di ciascun settore produttivo. Lo stesso ha un’importanza tale che anche i soggetti che decidono di non applicarlo sono comunque tenuti, per legge, ad osservarlo, come nell’applicazione dei minimi retributivi ai dipendenti.

Vediamo nello specifico quali differenze ci sono tra accordi aziendali e CCNL e quali caratteristiche hanno.

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CCNL e contratto aziendale: livelli di contrattazione

In Italia i livelli di contrattazione sono due:

  • Primo livello, rappresentato da accordi interconfederali e contratti collettivi;
  • Secondo livello, composto da contratti territoriali e aziendali.

In particolare:

  • Gli accordi interconfederali (AI) sono stipulati dalle confederazioni di datori di lavoro e dipendenti, con efficacia sull’intero territorio nazionale, relativamente ad un determinato settore economico (Industria, Artigianato, Terziario, Agricoltura, Credito);
  • I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) vengono siglati dalle federazioni dei datori di lavoro e dei dipendenti, con riferimento al territorio nazionale ed a un determinato settore merceologico (ad esempio Metalmeccanici, Chimici, Edili);
  • Le organizzazioni distrettuali, provinciali e regionali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono stipulare un accordo territoriale, con efficacia nei confronti dei dipendenti di una singola categoria merceologica all’interno di un territorio distrettuale, regionale o provinciale circoscritto (ad esempio il contratto territoriale per gli operai agricoli della provincia di Milano);
  • Il contratto aziendale è invece siglato dal datore di lavoro e dalle associazioni sindacali di rappresentanza dei dipendenti, con efficacia limitata alla singola realtà produttiva ed ai lavoratori ivi occupati.

Differenza tra CCNL e contratto aziendale

Le principali differenze tra il CCNL e il contratto aziendale, riguardano:

  • I soggetti stipulanti, da un lato le federazioni nazionali di datori e dipendenti, dall’altro il singolo datore di lavoro e le associazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori dell’azienda;
  • L’efficacia soggettiva, con il CCNL che interessa un’intera categoria merceologica mentre l’accordo aziendale si limita ai soli lavoratori dell’azienda;
  • L’efficacia territoriale, che vede il CCNL interessare l’intero territorio nazionale mentre l’accordo aziendale la singola realtà produttiva;
  • Le materie disciplinabili.

Analizziamo l’ultimo aspetto in dettaglio.

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CCNL e contratto aziendale: quali materie si possono disciplinare?

Contratto aziendale

I contratti aziendali possono intervenire sulle materie espressamente delegate dai CCNL o dalla stessa legge, quali orario di lavoro, premi di produttività o disciplina dei contratti a termine.

Di norma, questo tipo di accordo è utilizzato per introdurre condizioni di maggior favore rispetto a quanto previsto dalla contrattazione di primo o dalla normativa nazionale. Si pensi ad esempio all’azienda Alfa che applica il CCnl metalmeccanici quale riconosce tredici mensilità.

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Alfa decide di stipulare con le associazioni sindacali di rappresentanza dei propri lavoratori, un accordo aziendale che introduca una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) rispetto a quella contrattualmente prevista.

Per il contratto aziendale è prevista la libertà di forma, tuttavia, per un’esigenza di certezza di quanto stipulato tra azienda e sindacati, è generalmente utilizzato il testo scritto.

Gli accordi aziendali non sono soggetti ad una specifica durata, salvo che non si decida di impostare un periodo identico a quello di validità del CCNL. In tal caso, se scade il contratto nazionale, lo stesso effetto investe l’accordo interno con la conseguenza che le parti dovranno incontrarsi per stipulare un testo di rinnovo.

Il comportamento del datore di lavoro che recede, prima della scadenza, da un accordo aziendale è considerato inadempimento contrattuale (con possibile richiesta di risarcimento danni) oltre che condotta antisindacale. Al contrario, è ammesso il recesso dal contratto se questo è a tempo indeterminato, pur nel rispetto di un determinato periodo di preavviso.

Come già ampiamente anticipato sopra, il contratto aziendale si rivolge a tutti i dipendenti dell’azienda in particolare, afferma la Cassazione, quando l’accordo prevede condizioni migliorative o integra la legge / CCNL.

Discorso diverso se sono previste disposizioni peggiorative. In quest’ipotesi i lavoratori non aderenti alle associazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto potrebbero potenzialmente esprimersi contro l’applicazione dell’accordo. Tuttavia ciò sarebbe contrario alla parità di trattamento tra i dipendenti ed al principio per cui non si è ammissibile applicare solo i benefici e sottrarsi alle condizioni svantaggiose.

CCNL

Il Contratto collettivo nazionale ha l’importante funzione di disciplinare i trattamenti economico – normativi minimi applicabili a tutti i lavoratori impiegati nel settore merceologico di riferimento.

L’accordo di norma è composto da:

  • Parte normativa riguardante il trattamento economico e normativo dei dipendenti (ad esempio la disciplina degli scatti di anzianità o le maggiorazioni per lavoro straordinario);
  • Parte obbligatoria con cui si disciplinano i rapporti tra sindacati ed organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori;
  • Parte gestionale, relativa alla gestione delle controversie tra aziende e lavoratori;
  • Parte di rinvio, con la funzione di delegare la disciplina di determinate materie alla contrattazione di secondo livello.

Se per la forma vale quanto descritto per l’accordo aziendale, discorso diverso per la durata. I CCNL hanno generalmente durata triennale. Scaduto il periodo l’accordo non ha più alcun effetto per azienda e dipendente, a meno che lo stesso non preveda una clausola di “ultrattività” per cui se ne assicura la vigenza sino all’entrata in vigore del CCNL successivo.

In sede di rinnovo infatti le parti stipulano un nuovo contratto che sostituisce il precedente.

CCNL e contratto aziendale: adesione al CCNL

Il CCNL ha, come detto, la funzione di regolare gli aspetti minimi dei rapporti di lavoro. Lo stesso ha forza di legge tra le parti ed è vincolante per:

  • Le associazioni sindacali che lo hanno stipulato;
  • Gli appartenenti alle associazioni sindacali (dei datori e dei lavoratori) stipulanti;
  • I soggetti che, pur non essendo iscritti alle organizzazioni di rappresentanza, hanno espresso la loro adesione al CCNL (ad esempio richiamandolo nella lettera di assunzione).

Di conseguenza in caso di datore di lavoro iscritto ad un’organizzazione di rappresentanza, questi è tenuto ad applicare il contratto sottoscritto dall’associazione cui ha aderito.

Al contrario le aziende che non sono iscritte ad alcun sindacato possono:

  • Aderire al CCNL in maniera esplicita (richiamandolo appunto nella lettera di assunzione);
  • Applicare il contratto in maniera implicita, attraverso un’osservanza costante e spontanea delle sue clausole più rilevanti e significative.

La terza ipotesi è quella del datore che non aderisce ad alcuna associazione ed intende non applicare il CCNL. In questi casi intervengono la legge e la Costituzione (articolo 36) in soccorso, al fine di garantire comunque una serie di tutele minime per i lavoratori quali ad esempio:

  • L’osservanza dei minimi retributivi previsti dal CCNL applicabile;
  • La base imponibile per il calcolo dei contributi INPS non può essere inferiore a quella definita dal contratto collettivo;

In caso di assunzione di un lavoratore italiano all’estero, le condizioni economico-normative non potranno essere peggiorative rispetto ai CCNL vigenti in Italia.

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Paolo Ballanti

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