Ccnl Commercio 2024/27: testo, aumenti e novità dell’accordo di rinnovo

Paolo Ballanti 26/03/24
Allegati

Dopo 4 anni di attesa, il 22 marzo 2024 Confcommercio – Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, datato 30 marzo 2015 e scaduto il 31 dicembre 2019: chiamato comunemente Ccnl Commercio.

L’accordo, con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027, oltre agli aumenti salariali interviene su una serie di istituti quali la bilateralità, l’assistenza sanitaria integrativa, i congedi per le donne vittime di violenza di genere nonché le causali per il ricorso ai contratti a termine.

Analizziamo le novità normative e contributive in dettaglio.

Indice

Cambia la sfera di applicazione del Ccnl Commercio

La sfera di applicazione del contratto collettivo viene ampliata per comprendere le realtà esercenti le seguenti attività:

  • Dark store (comparto “alimentare”);
  • Commercio di prodotti di parafarmacia nell’ambito della distribuzione organizzata (comparto “merci d’uso e prodotti industriali”);
  • Noleggio o vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware (limitato in precedenza ai soli prodotti audiovisivi) appartenenti al comparto “servizi alle imprese / organizzazioni, servizi di rete, servizi alla persona”;
  • Servizi generali amministrativi presso le università telematiche private (comparto “servizi alle imprese / organizzazioni, servizi alla persona”);
  • Centri di assistenza fiscale (comparto “servizi alle imprese / organizzazioni, servizi di rete, servizi alla persona”);
  • Servizi di marketing operativo.

Scarica il Testo del CCNL Commercio 2024

Testo CCNL Commercio 2024 592 KB

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Congedi per donne vittime di violenza di genere

L’articolo 24 del Decreto legislativo datato 15 giugno 2015 numero 80, prevede all’articolo 24 il diritto, riconosciuto alle lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, di astenersi dal lavoro “per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi”.

Il congedo in parola, come previsto dall’articolo 24 comma 5, può essere usufruito su base oraria o giornaliera, nell’arco temporale di tre anni, secondo quanto previsto da “successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Cosa prevede l’accordo di rinnovo?
In attuazione di quanto disposto dalla normativa, l’accordo di rinnovo prevede (articolo 16-bis) in favore delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi.

Preavviso al datore di lavoro
Ai fini dell’esercizio del diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro “con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo” oltre a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi in argomento (articolo 16-bis).

Maturazione dei ratei
Il periodo di congedo è computato ai fini della maturazione di:

Indennità economica
Nel corso del periodo di congedo il trattamento economico è a carico dell’Inps, attraverso un’apposita indennità corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Istituto.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Finanziamento enti bilaterali

Il nuovo articolo 23 del Ccnl Commercio dispone che il contributo da destinare all’Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, calcolato su paga base e contingenza. Nel testo aggiornato si precisa che il contributo:

  • è dovuto per quattordici mensilità;
  • è comprensivo delle somme a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’articolo 22, comma 5, del Ccnl e come definito tra le parti stipulanti.

Aumenta il contributo all’assistenza sanitaria integrativa

L’accordo di rinnovo ha interessato anche la contribuzione a carico del datore di lavoro destinata al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Terziario, Distribuzione e Servizi (Fondo EST).

Nello specifico (articolo 104 del Ccnl) dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio al Fondo EST è incrementato in misura pari a 3,00 euro mensili, portando così il contributo totale a 15,00 euro mensili, a carico del datore di lavoro.

Nuovo Ccnl Commercio: il congedo parentale

Nella nuova formulazione dell’articolo 198 del Ccnl Commercio, come modificata dall’accordo di rinnovo, ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto ad assicurare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 5 giorni, termine ridotto rispetto ai precedenti 15 giorni, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità.

Da ultimo, la disciplina contrattuale, contenuta nel citato articolo 198, viene adeguata alle novità normative sul congedo parentale succedutesi negli ultimi anni.

Ccnl Commercio 2024/27: i contratti a termine

A norma dell’articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.

Il rapporto può eccedere i 12 mesi citati, nel rispetto comunque della durata complessiva di 24 mesi, solo nei casi previsti dai contratti collettivi (articolo 19, comma 1, lettera a).

In attuazione della previsione di legge, il nuovo articolo 71­-bis del Ccnl Commercio definisce quali causali di legittima apposizione del termine al contratto individuale di lavoro, le seguenti ipotesi:

  • Saldi;
  • Fiere;
  • Festività natalizie;
  • Riduzione dell’impatto ambientale;
  • Terziario avanzato;
  • Digitalizzazione;
  • Nuove aperture;
  • Incremento temporaneo.

Le suddette causali, in conformità con quanto previsto dalla normativa (D.Lgs. numero 81/2015) potranno “essere legittimamente apposte ai contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata)” (articolo 71-bis).

Leggi anche > Contratti a termine: come funzionano nel 2024. Regole e causali

Da ultimo, la contrattazione di secondo livello potrà:

  • individuare nuove causali;
  • concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati;
  • verificare che le opportunità di lavoro nei casi previsti dal Ccnl possano anche essere finalizzate ad incrementare l’orario dei dipendenti part-time presenti nelle unità produttive;
  • individuare manifestazioni / fiere / eventi rilevanti per il contesto territoriale “tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati da manifestazioni / fiere / eventi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la manifestazione / fiera / l’evento” (articolo 71-bis).

Le Faq sul Ccnl commercio

Ccnl Commercio 2024/27: aumento stipendi

L’intesa trovata sul rinnovo prevede:

  • a regime, un aumento mensile di 240 euro per il quarto livello contrattuale, con una prima erogazione di 70,00 euro nella busta paga di aprile 2024 che si aggiunge ai 30,00 euro precedentemente concordati.
  • una tantum a completamento del periodo di carenza contrattuale, di 350 euro, suddivisa in due tranche di importo uguale a luglio 2024 e luglio 2025.
  • un aumento dell’indennità annua per il part-time, che passerà da 120 euro a 155 euro.

Qui in dettaglio le tabelle con tutti gli aumenti

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