L’accordo di rinnovo del Ccnl Commercio (Terziario, della Distribuzione e dei Servizi), siglato lo scorso 22 marzo 2024, prevede, oltre alle novità in materia di contratti a termine, bilateralità ed assistenza sanitaria integrativa (soltanto per citare alcuni esempi), l’aumento dei minimi di paga base e il riconoscimento di un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale.
Analizziamo le novità retributive in dettaglio, con le tabelle di tutti gli aumenti e indennità una tantum previsti.
Qui tutte le novità dell’accordo di rinnovo ccnl commercio.
Indice
Gli aumenti retributivi nel nuovo Ccnl Commercio 2024/27
Le parti stipulanti l’accordo di rinnovo hanno convenuto un aumento retributivo, a regime, pari a 240,00 euro lordi con riguardo ai dipendenti inquadrati al IV livello e conseguente riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.
I 240,00 euro di aumento saranno riconosciuti in 6 tranche:
- 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (trattasi in realtà dell’acconto su futuri aumenti contrattuali, previsto dal Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022);
- 70,00 euro dal 1° aprile 2024;
- 30,00 euro dal 1° marzo 2025;
- 35,00 euro dal 1° novembre 2025;
- 35,00 euro dal 1° novembre 2026;
- 40,00 euro dal 1° febbraio 2027.
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CCNL Commercio
Dopo anni di attesa il 22 marzo 2024 è stato firmato il rinnovo del CCNL Commercio per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, scaduto il 31 luglio 2019, che interessa circa 3 milioni di lavoratori.Come emerge dalle rilevazioni dei flussi Uniemens, è il contratto più applicato nel nostro Paese e, nel tempo, ha dato vita ad un vero e proprio “modello” di relazioni sindacali, caratterizzato in primis dal forte ruolo assegnato ad organismi ed enti bilaterali.Il volume riporta il testo integrale del CCNL, compresi allegati, protocolli aggiuntivi e appendici, preceduto da un quadro sintetico in cui si pone l’attenzione in particolare sulle novità apportate al CCNL, a partire dalle tabelle con gli incrementi retributivi, per esaminare poi gli istituti specifici di nuova introduzione quali la riassorbibilità degli aumenti riconosciuti dal datore di lavoro come anticipazioni sui futuri aumenti contrattuali, la regolamentazione dei congedi parentali e per le donne vittime di violenza, la classificazione del personale e la bilateralità, nonché le causali specifiche per i contratti a tempo determinato.Gli articoli introdotti o modificati dal recente Accordo di rinnovo vengono puntualmente commentati dagli autori per spiegarne le motivazioni e la ratio della disciplina concordata fra le parti. Massimiliano MatteucciConsulente del lavoro in Roma, Milano e Bologna, socio NexumStp Spa, cultore della materia presso la cattedra di Diritto del lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Professore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” e di “Diritto privato dello sport” presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma.Paolo SternConsulente del Lavoro, esperto di diritto sindacale e relazioni industriali. Presidente di Nexumstp. Segue con attenzione i temi della sostenibilità sociale e CSR. Docente a contratto in Università pubbliche e private. Autore di libri e pubblicazioni, opinionista e relatore in convegni e seminari.
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Gli incrementi retributivi per tutti i livelli di inquadramento
Riproporzionando i 240 euro di aumento per il IV livello, gli altri livelli contrattuali avranno diritto agli incrementi di seguito descritti:
Aumenti a partire dal | ||||||
Livello | 1° aprile 2023* | 1° aprile 2024 | 1° marzo 2025 | 1° novembre 2025 | 1° novembre 2026 | 1° febbraio 2027 |
Q | 52,09 | 121,54 | 52,09 | 60,77 | 60,77 | 69,44 |
I | 46,92 | 109,48 | 46,92 | 54,74 | 54,74 | 62,55 |
II | 40,59 | 94,70 | 40,59 | 47,35 | 47,35 | 54,11 |
III | 34,69 | 80,94 | 34,69 | 40,47 | 40,47 | 46,25 |
IV | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 |
V | 27,10 | 63,24 | 27,10 | 31,62 | 31,62 | 36,14 |
VI | 24,33 | 56,78 | 24,33 | 28,39 | 28,39 | 32,45 |
VII | 20,83 | 48,61 | 20,83 | 24,31 | 24,31 | 27,78 |
*Acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali, concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 |
Operatori di vendita
Per gli operatori di vendita ecco descritti in tabella gli aumenti retributivi parimenti previsti in 6 tranche:
Aumenti a partire dal | ||||||
Livello | 1° aprile 2023* | 1° aprile 2024 | 1° marzo 2025 | 1° novembre 2025 | 1° novembre 2026 | 1° febbraio 2027 |
I | 28,32 | 66,08 | 28,32 | 33,04 | 33,04 | 37,76 |
II | 23,78 | 55,48 | 23,78 | 27,74 | 27,74 | 31,70 |
*Acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali, concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 |
Ccnl Commercio 2024/27: i nuovi minimi
Alla luce degli aumenti citati ecco i nuovi minimi di paga base:
Paga base a partire dal | ||||||
Livello | 1° aprile 2023* | 1° aprile 2024 | 1° marzo 2025 | 1° novembre 2025 | 1° novembre 2026 | 1° febbraio 2027 |
Q | 1.948,73 | 2.070,27 | 2.122,36 | 2.183,13 | 2.243,90 | 2.313,34 |
I | 1.755,41 | 1.864,89 | 1.911,81 | 1.966,55 | 2.021,29 | 2.083,84 |
II | 1.518,43 | 1.613,13 | 1.653,72 | 1.701,07 | 1.748,42 | 1.802,53 |
III | 1.297,84 | 1.378,78 | 1.413,47 | 1.453,94 | 1.494,41 | 1.540,66 |
IV | 1.122,46 | 1.192,46 | 1.222,46 | 1.257,46 | 1.292,46 | 1.332,46 |
V | 1.014,11 | 1.077,35 | 1.104,45 | 1.136,07 | 1.167,69 | 1.203,83 |
VI | 910,44 | 967,22 | 991,55 | 1.019,84 | 1.048,33 | 1.080,78 |
VII | 779,47 | 828,08 | 848,91 | 873,22 | 897,53 | 925,31 |
*Paga base comprensiva dell’acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali, concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 ed erogato dal 1° aprile 2023. L’acconto si intende assorbito nella paga base con l’accordo di rinnovo |
Operatori di vendita
Per gli operatori di vendita i minimi di paga base a partire dal 1° aprile 2023 sono i seguenti:
Paga base a partire dal | ||||||
Livello | 1° aprile 2023* | 1° aprile 2024 | 1° marzo 2025 | 1° novembre 2025 | 1° novembre 2026 | 1° febbraio 2027 |
I | 1.059,56 | 1.125,44 | 1.153,96 | 1.187,00 | 1.220,04 | 1.257,80 |
II | 887,96 | 943,44 | 967,22 | 994,96 | 1.022,70 | 1.054,40 |
*Paga base comprensiva dell’acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali, concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 ed erogato dal 1° aprile 2023. L’acconto si intende assorbito nella paga base con l’accordo di rinnovo |
Ccnl Commercio: l’indennità una tantum
In considerazione del fatto che:
- il precedente Ccnl è scaduto il 31 dicembre 2019;
- l’accordo di rinnovo interessa il periodo 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027;
le Parti firmatarie del documento del 22 marzo 2024, ad integrazione di quanto disposto con il Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, hanno inteso completare la copertura economica del periodo di vacanza contrattuale.
A tal proposito, a beneficio dei lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024 è riconosciuto un importo forfettario una tantum pari a 350,00 euro con riguardo ai dipendenti inquadrati al IV livello.
Il suddetto importo, al pari degli aumenti retributivi, è da riproporzionare sugli altri livelli contrattuali.
Ai soli fini del computo tale importo, suddivisibile in 15 quote mensili, o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del contratto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.
La somma forfettaria aggiuntiva una tantum sarà riconosciuta in due rate:
– la prima di 175 euro con la retribuzione di luglio 2024;
– la seconda, corrispondente sempre a 175 euro, con la retribuzione di luglio 2025.
L’importo forfettario “sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e / o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo” dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 (accordo di rinnovo, articolo 213).
L’una tantum è da intendersi:
- non utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, incluso il Tfr;
- comprensiva di importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e / o miglioramenti contrattuali che, come tali, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell’una tantum (tali importi, erogati dal 1° gennaio 2022, dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa una tantum, fino a concorrenza).
Ecco di seguito l’importo dell’una tantum per i vari livelli contrattuali:
Livello | 1° luglio 2024 | 1° luglio 2025 |
Quadro | 303,81 | 303,81 |
I | 273,67 | 273,67 |
II | 236,73 | 236,73 |
III | 202,34 | 202,34 |
IV | 175,00 | 175,00 |
V | 158,11 | 158,11 |
VI | 141,95 | 141,95 |
VII | 121,53 | 121,53 |
Operatori di vendita | ||
I categoria | 165,20 | 165,20 |
II categoria | 138,69 | 138,69 |
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Foto istock/Dilok Klaisataporn