Cassetto fiscale: cos’è, a cosa serve, come si accede, informazioni, cosa consultare

Vuoi controllare la tua posizione fiscale ma non sai come fare? Vuoi sapere se hai dei rimborsi relativi alle imposte dirette e all’IVA, piuttosto che dei debiti Irpef? La soluzione ai problemi si chiama Cassetto fiscale. Cos’è il “cassetto fiscale” e quali servizi contiene? Come si accede e come si utilizza? È possibile delegare all’utilizzo un soggetto terzo?

Iniziamo innanzitutto a dire che il “cassetto fiscale” è un archivio online tramite il quale ogni contribuente può consultare qualsiasi informazione riguardante la propria posizione fiscale. Esso è realizzato dall’Agenzia delle Entrate ed è consultabile sul proprio sito web. In altre parole è un servizio telematico caratterizzato dalla massima trasparenza e da una forte interattività tra l’utente e l’Amministrazione finanziaria. Quindi, permette ai contribuenti di consultare, direttamente da casa e in tutta sicurezza, le informazioni relative alle proprie posizioni fiscali.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio cos’è, a cosa serve e come consultare il cassetto fiscale.

Cassetto fiscale: cos’è

Come anticipato, il “cassetto fiscale” è un servizio personale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che permette all’utente di consultare online tutte le proprie informazioni fiscali. Esso è rivolto a tutti i contribuenti, ed è come un archivio personale, uno strumento molto comodo per tenere d’occhio tutta la propria documentazione relativa a versamenti, tasse, contributi e fatture elettroniche.

Tutti i dati, tra l’altro, sono aggiornato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, non spetta all’utente l’onere aggiornarlo di volta in volta.

Cassetto fiscale: a cosa serve

Il cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, come:

  • dati anagrafici;
  • dati delle dichiarazioni fiscali;
  • dati dei rimborsi;
  • dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23;
  • atti del registro (dati patrimoniali);
  • dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa);
  • le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.

Cassetto fiscale: chi può averlo

Il cassetto fiscale può essere ottenuto da chiunque abbia la residenza fiscale in Italia, compresi soggetti residenti all’estero che abbiano un codice fiscale italiano.

La richiesta per ottenere i dati di accesso al proprio cassetto fiscale si può fare presso qualsiasi sportello dell’Agenzia delle Entrate o tramite iscrizione a Fisconline o Entratel (se si è un contribuente o un intermediario), fornendo un documento di identità valido. L’Agenzia delle Entrate fornisce un codice Pin personale di 10 cifre: le prime 4 vengono rilasciate immediatamente, le altre sul 6 spedite per posta entro 15 giorni. In caso di ritardi, il richiedente (e solo lui in persona) può chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate.

Il cassetto fiscale è direttamente disponibile per chi già disponga di un codice identificativo Spid.

Cassetto fiscale: come si accede

Per accedere al “cassetto fiscale” è necessario essere registrato ai servizi telematici Fisconline/Entratel dell’Agenzia delle Entrate o avere un’identità Spid.

In particolare, occorre selezionare la voce dal menù “Consultazioni” dell’area riservata al sito dell’Agenzia delle Entrate “http://telematici.agenziaentrate.gov.it”. Quindi, per consultare il “cassetto fiscale “è necessario inserire:

  • per gli utenti Fisconline, il codice PIN rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  • per gli utenti Entratel, deve essere inserito il codice personale desumibile dalla terza sezione della busta.

Il servizio è attivo tutti i giorni, ad eccezione di una finestra quotidiana per la manutenzione del sistema, dalle ore 5.00 alle ore 6.00.

Se l’utente dovesse riscontrare incongruenze nelle informazioni visualizzate, può prenotare un appuntamento con un funzionario dell’Agenzia e avere chiarimenti. È importante ricordare che i dati personali, presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate, sono protetti per tutelarne la riservatezza e la possibilità di prenderne visione è riservata al diretto interessato.

Per quanto riguarda i titolari di partita IVA, gli utenti possono generare un codice a barre bidimensionale (QR-Code) che contiene i dati relativi alla propria partita Iva e l’indirizzo telematico eventualmente scelto per la ricezione delle fatture elettroniche: un “biglietto da visita” da stampare o da mostrare su smartphone, tablet o altro dispositivo.

Cassetto fiscale: come delegare un intermediario

Il contribuente può delegare la consultazione del proprio “cassetto fiscale” agli intermediari di cui all’art. 3, co. 3, del Dpr. n. 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:

  • online, utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile per gli utenti registrati ai servizi telematici nell’area riservata Fisconline/Entratel;
  • in ufficio, presentando la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • consegnando la delega sottoscritta, insieme alla copia di un documento di identità, all’intermediario, che trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all’intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, trascorsi 15 giorni dall’invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà richiedere l’attivazione della delega presso un ufficio territoriale dell’Agenzia, dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione.

Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati relativi ai propri clienti sottoscrivendo uno specifico Regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al regolamento e la comunicazione dei dati relativi alle deleghe dei propri clienti vanno effettuate attraverso le apposite funzionalità disponibili nel servizio Entratel.

Il contribuente che non intende recarsi personalmente in ufficio può farsi rappresentare da un incaricato secondo quanto previsto dall’art. 63 del Dpr. n. 600/1973.

Si rammenta, inoltre, che i soggetti intermediari che godano dell’abilitazione al servizio Entratel devono sottoscrivere un regolamento, o più precisamente le “Condizioni generali” di adesione al servizio di consultazione del cassetto fiscale. Il regolamento fornisce tutte le linee guida per occuparsi del cassetto fiscale dei clienti in modo appropriato.

 

Daniele Bonaddio

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