Cassetto fiscale, come affidare le proprie informazioni agli intermediari

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IL CASSETTO FISCALE APRE A DUE INTERMEDIARI

 

Il cassetto fiscale ha aperto a due intermediari. Fino ad oggi il contribuente poteva conferire delega ad un solo intermediario, al fine di permettere a quest’ultimo di consultare i dati fiscali, catastali e patrimoniali, oggi invece, tale delega può essere conferita dal contribuente a due intermediari (delegati).

La novità rientra tra le misure di semplificazione presentate nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio ed è stata introdotta dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2013.

FUNZIONAMENTO E REGOLE GENERALI

Contenuto del cassetto fiscale

Il cassetto fiscale è riservato agli intermediari che abbiano sottoscritto il regolamento, nel quale sono indicate le condizioni di utilizzo del servizio.

Esso è il servizio che consente la consultazione delle informazioni fiscali del contribuente, quali:

  • dati anagrafici
  • dati delle dichiarazioni fiscali
  • dati di condono e concordati
  • dati dei rimborsi
  • dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
  • dati patrimoniali (atti del registro).
  • comunicazioni anomalie studi di settore
  • le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies (servizio di nuova introduzione)

 

Delega ad uno/due intermediari abilitato/i

È possibile, delegare fino a due intermediari (ferma rimanendo la possibilità del contribuente di consultarli egli stesso) alla consultazione del proprio cassetto fiscale attraverso una di queste modalità:

  • utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile per gli utenti registrati ai servizi telematici (in questo caso è il contribuente stesso, abilitato ai servizi che comunica di avere conferit delega ad un massimo di due intermediari);
  • consegnando all’intermediario la delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, il quale intermediario provvederà a richiederne l’attivazione esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità resa disponibile dal servizio Entratel,
  • presentando la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

 

Eventuali revoche di deleghe  conferite possono essere effettuate con le stesse modalità.

 

Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati relativi ai propri clienti sottoscrivendo uno specifico Regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al e la comunicazione dei dati relativi alle deleghe dei propri clienti vanno effettuate attraverso le apposite funzionalità rese disponibili dal servizio Entratel.

 

Il servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, per l’intera giornata, a meno di una finestra di chiusura, dalle ore 05.00 alle ore 06.00, per la manutenzione del sistema.

 

31-10-2013 – Nuovo Regolamento per l’accesso al Cassetto fiscale da parte degli intermediari

 

In concomitanza con la pubblicazione del nuovo Regolamento che regola l’adesione al servizio “Cassetto fiscale delegato” si introducono ulteriori miglioramenti e semplificazioni degli adempimenti di contribuenti e intermediari. Di seguito, si illustrano le principali novità.
Per quanto attiene agli intermediari:

  • adesione on line alle condizioni generali che regolano il servizio;
  • trasmissione telematica delle deleghe conferite da parte dei clienti agli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.

 

1. Modalità di adesione al servizio da parte degli intermediari. L’intermediario:

  • si collega al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it e accede con le proprie credenziali (ovvero tramite “gestori/operatori incaricati” nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche);
  • seleziona l’apposita funzionalità web, Adesione Regolamento Cassetto fiscale delegato, disponibile nel menù “Proposte“, scarica il regolamento che disciplina il servizio, lo autentica e lo invia esclusivamente per via telematica;
  • riceve, nella sezione Ricevute del sito, una comunicazione in cui sono contenute le istruzioni per il calcolo del codice segreto di accesso, le quali devono essere applicate al PINCODE della III sezione della busta di abilitazione al canale Entratel.

Restano attive le adesioni degli intermediari già perfezionate e, le deleghe loro conferite dai contribuenti fino alla loro naturale scadenza (due anni dal conferimento). Attenzione! Per aderire al nuovo regolamento non è necessario effettuare la Revoca dell’adesione al cassetto fiscale in quanto tale operazione comporterà anche la perdita di efficacia di tutte le deleghe associate a ciascuna utenza. Pertanto, l’intermediario può usufruire del servizio senza soluzione di continuità salvo l’obbligo di aderire nuovamente entro il 31 ottobre 2014. Ciascun professionista abilitato ha a disposizione anche una funzione di stampa del Regolamento: quest’ultimo deve essere sottoscritto e conservato agli atti, ai fini di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, e non deve più essere consegnato in Ufficio, visto che l’adesione al servizio è completamente automatizzata.

2. Innovazioni per i contribuenti che delegano l’accesso agli intermediari

  • Possibilità di delegare fino ad un massimo di due intermediari.
  • Durata della delega elevata a 4 anni, salvo revoca da parte del diretto interessato.
  • Possibilità di comunicazione diretta all’Agenzia dei nominativi dei professionisti cui il contribuente conferisce delega per la consultazione del proprio cassetto fiscale, con modalità esclusivamente telematica mediante la funzione Delega Cassetto fiscale del menù Proposte del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
  • Trasmissione telematica della delega conferita tramite gli intermediari abilitati: a fronte di ogni richiesta trasmessa dagli intermediari sarà inviato al cliente a mezzo posta un codice di attivazione che l’intermediario dovrà utilizzare nell’apposita funzione “Attivazione delega”.
    Si ricorda che, se il contribuente interessato è una Persona Non Fisica, la comunicazione può essere effettuata online tramite i gestori incaricati o gli operatori incaricati (espressamente delegati a tal fine, con atto interno, dal rappresentante legale o da chi ne fa le veci) censiti a sistema con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009 e chiarite con circolare 30/E del 25 giugno 2009, i quali avranno cura di trasmettere l’adesione autenticata con le credenziali di firma attribuite al soggetto persona non fisica.

 

Apri il modello per la delega o la revoca alla consultazione del cassetto fiscale

Apri le info ufficiali dell’Agenzia delle Entrate

Matilde Fiammelli

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