Il magistrato in questione aveva così emesso, in via del tutto inaspettata e coraggiosa, un’ordinanza di accoglimento, arrivando altresì a stravolgere radicalmente la casistica precedente tramite una disposizione di condanna ai danni dell’amministrazione penitenziaria, costretta a risarcire il danno subito dal detenuto. La decisione è stata prese alla luce delle direttive segnalate in materia dalla Corte europea dei diritti umani, andando in totale controtendenza invece rispetto alla normativa penitenziaria italiana, risalente al 1975, in cui non compare alcun riferimento in merito ad una facoltà sui generis a carico del magistrato di sorveglianza. Dinanzi all’assenza di una predisposizione legislativa, il procuratore generale aveva valutato la decisione del giudice leccese come proporzionatamente anomala. La prima Sezione penale della Suprema Corte, al contrario, non ha avvallato le considerazioni del Procuratore. Sulla sentenza, ancora non è ben chiaro come e quanto possa aver influito la presentazione oltre i termini fissati per legge del ricorso contro l’ordinanza del magistrato di Lecce da parte del Dap.
Ciò nonostante la sentenza ha preso pieno vigore, e ora rischia di innescare una slavina fatta di reclami ed ordinanze che contestualmente implicano aggiuntivi e gravosi costi per l’amministrazione penitenziaria. E’ pur vero che quest’ultima non ha voce decisionale in merito all’emergenza del sovraffollamento carcerario che spetta unicamente ai vertici ‘esecutivi’, tuttavia essa può comunque contribuire operativamente affinché le condizioni restrittive non tocchino livelli inaccettabili tanto dal punto di vista sociale quanto da quello umano. Una delle misure che dovrebbero consolidarsi in tal senso è quella che vieta la detenzione in celle, numericamente affollate, per periodi temporali lunghi e protratti (si parla di 20/22 ore consecutive) come avviene invece in numerose case circondariali italiane. Al di là del valore reintegrativo, oltre che rieducativo della pena, la carcerazione recepisce infatti una disposizione di restrizione entro il perimetro penitenziario e non entro il contesto limitato ed eccessivamente costrittivo della cella.
Misure rispondenti a scopi siocializzativi e ricreativi, dal punto di vista comunitario, devono pertanto integrarsi alle sanzioni detentive innescando, altresì, una nuova concezione punitiva di “apertura delle celle”. In maniera del tutto contrastante all’innovativa disposizione del procuratore leccese, e successivamente alla conferma degli ermellini, si scontra la (deludente) decisione del tribunale di Padova che, dinanzi al reclamo presentato da un detenuto in quanto ospitato in una cella inferiore ai tre metri quadrati, ne ha disposto il trasferimento presso un istituto diverso da quello della rispettiva città (dove peraltro la cella consentiva uno spazio di un metro in più, misurando quattro metri quadrati anziché tre) allontanandolo dai propri affetti e dai punti di riferimento presenti fuori dall’ambiente penitenziario. Per fortuna la recente decisione della Cassazione sembra voler invertire la rotta verso risoluzioni decisionali volte a porre degli argini concreti al problema dell’emergenza carceraria nostrana, scongiurando orientamenti giurisprudenziali (come ad esempio il caso del tribunale padovano) che, oltre a configurare palliativi del tutto inutili, diventano delle vere e proprie ritorsioni a danno di chi paga il proprio scotto alla giustizia in condizioni del tutto ingiuste.
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