Il 26 ottobre dell’anno corrente è arrivata l’ennesima decisione contro l’agenzia di riscossione, la n.18380, ed è stata emessa dalla sezione tributaria della Suprema Corte, nel respingere il ricorso avverso due precedenti pronunce a favore dei contribuenti da parte della commissione tributaria provinciale di Milano e di quella regionale della Lombardia. Equitalia, dunque, ha ricevuto così, ancora una volta, una severa reprimenda sul suo modo di agire.
Il fermo amministrativo riscontrato, nelle due circostanze precedenti, dalle due corti che avevano preso in carico i processi, non poteva essere iscritto (e per questo motivo va ritenuto illegittimo), dal momento che non era stato anticipato dalla notifica della cartella di pagamento al contribuente. La cartella, in quanto tale, costituisce il titolo per poter procedere anche per l’adozione di qualsiasi provvedimento in via cautelare.
E’, dunque, questo sopraccitato il principio di diritto al quale deve adeguarsi la società esattrice per aver la facoltà di applicare quelle che in gergo vengono definite “ganasce fiscali”, almeno è quanto sostiene Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che evidenzia come in numerose circostanze dislocate sul territorio nazionale questa regola non venga proprio sempre rispettata e, anzi, sono veramente molte le segnalazioni di provvedimenti di questo tipo che hanno poco a che fare con la legittimità.
Nel caso specifico preso in considerazione i giudici del Palazzaccio nel respingere il ricorso di Equitalia avverso la decisione della Ctr della Lombardia hanno chiarito che “nel concreto, il quesito di diritto formulato dalla ricorrente Equitalia si limita a postulare che il preavviso di fermo sia comunque legittimo, seppure non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, mentre non tiene conto del fatto che il nucleo logico della decisione impugnata consiste nel rilievo che l’omessa dimostrazione dell’avvenuta notifica delle cartelle implica l’accertamento della decadenza dal diritto alla riscossione, con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l’adozione di provvedimenti di genere cautelare”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento