Altra mazzata delle Sezioni Unite della Cassazione contro Equitalia.
I giudici di legittimità, con sentenza n. 5771/2012 hanno così respinto un ricorso di Equitalia su una vicenda avente ad oggetto un’iscrizione ipotecaria su due terreni di una Srl calabrese. Quest’ultima risultava debitrice nei confronti dell’erario di circa 2000 euro, a causa del mancato versamento di alcuni contributi dovuti allo Stato.
Da qui, l’iscrizione nei registri immobiliari dell’ipoteca, da parte di Equitalia.
Ma è possibile ipotecare un bene per un credito inferiore alla soglia minima prevista dalla legge per procedere all’esecuzione forzata?
Equitalia sosteneva che l’ipoteca “assolvendo anche ad una autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata”, dunque anche sotto gli 8mila euro, come in questo caso. E a conferma di ciò, sosteneva la ricorrente, ci sarebbero state due circolari dell’Agenzia delle Entrate, una interrogazione parlamentare, e infine il decreto 40/2010 (poi convertito in legge 73/2010) che esplicitamente aveva vietato di iscrivere ipoteca sotto gli ottomila euro ma solo a decorre dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Le Sezioni unite si sono mostrate però di altro avviso, e hanno escluso che l’iscrizione potesse essere fatta per importi inferiori alla soglia minima per la quale l’agente della riscossione è autorizzato ad espropriare l’immobile. Infatti, osserva la Corte, così come il fermo anche l’ipoteca costituisce “un atto preordinato all’espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti” dall’articolo 76 del Dl 602/1973. La Cassazione sottolinea come il sistema delineato dagli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/1973 è stato da taluni inteso nel senso che assolvendo anche ad un’autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l’ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata. Tuttavia a fronte di tale (pur plausibile) interpretazione, vi sono stati altri che hanno attribuito al combinato disposto delle predette norme il significato d’impedire l’iscrizione dell’ipoteca per importi inferiori agli ottomila euro che, com’è noto, rappresentavano per l’agente della riscossione la soglia minima della esproriazione immobiliare. Ed è questa seconda lettura che le Sezione Unite privilegiano per risolvere la controversia.
Rispetto al decreto n. 40/2010 citato dalla ricorrente, i giudici di Piazza Cavour sottolineano come il testo della disposizione non autorizza a ritenere che per il periodo pregresso non esistesse alcun limite. Per valere come smentita della predetta interpretazione, il comma 2 ter dell’art. 3 del DL n. 40/2010 avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare.
Secondo i giudici ermellini, ciò che conta “non è l’intenzione del legislatore (cassazione 2454/1983) o la lettura fattene da ministeri o altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (Cass. 3550/1988) quale risultante dal suo dato letterale”, e questo nel caso di specie depone “nel senso della non iscrivibilità dell’ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare”.
Pertanto la Cassazione conferma la sentenza di appello e afferma che bene ha fatto il giudice di merito a confermare l’annullamento dell’ipoteca perché iscritta per un credito di appena 2.028, 66 euro.
Qui il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5771 del 12/04/2012
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