Cassazione, niente prescrizione breve se è pendente l’appello

Redazione 26/04/12
Ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della ex Cirielli, è irrilevante se la sentenza di primo grado sia stata di condanna o di assoluzione dell’imputato. Ciò che conta è che si determina la pendenza del procedimento in grado d’appello, circostanza che impedisce l’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli all’imputato.

E’ quanto affermato dalle Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza 15933/12, pubblicata il 24 aprile. 

La questione controversa sottoposta al giudizio delle Sezioni Unite riguardava l’individuazione del limite posto dal legislatore alla retroattività della nuova disciplina della prescrizione breve, là dove più favorevole rispetto a quella previgente, introdotta dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 ”ex Cirelli’‘, nell’ipotesi in cui il procedimento dì primo grado si sia concluso con sentenza di assoluzione.

Secondo i giudici di legittimità, non conta l’esito del processo di primo grado: le esigenze di coerenza del sistema giudiziario impongono infatti di stabilire un criterio univoco per l’applicazione delle norme di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 251/05. La Suprema Corte ricorda come sulla disposizione in questione sia intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 393/06 che, tuttavia, non ha riscritto la norma transitoria, ma si è limitata a demolire la parte ritenuta incostituzionale. E, a maggior ragione dopo l’intervento della Consulta, si deve ritenere che l’obiettivo delle norme transitorie è di graduare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina sui termini di prescrizione sulla base dello stato di avanzamento del processo penale, in modo da non sacrificare l’interesse – costituzionalmente rilevante – dell’efficienza della giurisdizione che è in corso di esercizio al momento dell’entrata in vigore della legge.

Di conseguenza – osservano le Sezioni Unite – individuare la pendenza del processo in primo grado come dead-line per l’applicazione della prescrizione breve costituisce una soluzione accettabile: soltanto in tale fase del procedimento, infatti, gli attori del processo – giudice, pubblico ministero e parti private – possono in qualche modo riadattare la loro iniziativa ai tempi più brevi della prescrizione; è evidente che la difficoltà di concludere il processo entro i termini più brevi di prescrizione risulta direttamente proporzionale alla porzione di processo condotta secondo cadenze temporali programmate in base ai precedenti termini prescrizionali più lunghi.

Con questa pronuncia le Sezioni unite risolvono anche un contrasto di giurisprudenza: finora i giudici di legittimità avevano risolto la questione della retroattività della norma transitoria con riferimento al solo caso in cui il giudizio di primo grado si sia concluso con la condanna dell’imputato. Adesso la necessità di evitare disparità impone di assegnare un significato univoco alla norma e alla nozione di pendenza in appello, quale che sia l’esito del giudizio di primo grado. La frammentazione della nozione «pendenza in grado d’appello» utilizzata dalla norma transitoria determinerebbe incertezze rispetto alla disciplina posta dall’articolo 161 Cp per i processi cumulativi.

Pertanto, le Sezioni Unite hanno chiarito che ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.

Qui il testo integrale della sentenza delle SS.UU. penali della Cassazione num. 15933 depositata il 24/04/2012

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