Cassazione: moglie infedele? L’addebito della separazione spetta a lei

Redazione 22/07/13
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Entrano in funzione importanti novità giurisprudenziali in tema di addebito e separazione coniugale. La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 17089 del 10 luglio 2013, ha rigettato il ricorso presentato da una moglie  contro la decisione della Corte d’Appello di Brescia responsabile di averle addebitato la separazione, annullando il mantenimento e limitando quello a favore della figlia. Seguendo l’orientamento tracciato dai giudici di merito, anche la prima Sezione civile della Suprema Corte ha addebitato il fallimento matrimoniale alla condotta tenuta dalla donna fin dall’origine della convivenza, perché contraria ai doveri discendenti dal vincolo matrimoniale.

Se la moglie è fedifraga, infatti, secondo gli ermellini l’addebito della separazione scatta a suo carico e non a quello del marito che si è mostrato aggressivo a seguito del comportamento infedele. Piazza Cavour ha considerato le reciproche manifestazioni di aggressività come cagionate dal tradimento coniugale messo in atto dalla moglie, nonché dalle aggressioni fisiche perpetuate da quest’ultima. “La pronuncia dell’addebito -ha rammentato al riguardo la Corte- postula l’accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati a ciascuna delle parti e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto necessario per la pronuncia della separazione”.

Un accertamento di tale portata, specificano i giudici supremi, “implicando una valutazione globale e comparativa della condotta dei coniugi, volta a stabilire la misura in cui ciascuno di essi ha concorso a determinare il fallimento dell’unione”, esige obbligatoriamente che il comportamento deplorevole di uno dei due soggetti non sia valutato singolarmente, ma venga considerato in maniera contestuale a quello tenuto dall’altro coniuge affinché si possa in tal modo appurare che “l’inosservanza dei doveri coniugali ascrivibile a uno dei due coniugi possa eventualmente trovare giustificazione come reazione al comportamento inadempiente o provocatorio dell’altro, ovvero se essa sia configurabile come effetto, anziché come causa della frattura coniugale, in concreto già verificatasi”.

Non è tutto: la Cassazione ha dichiarato anche l’illegittimità della contrazione dell’assegno di mantenimento per il figlio minore nel caso in cui, come appunto quello in questione, il coniuge su cui ricade l’obbligo sia titolare di un ingente patrimonio. Piazza Cavour ha infatti annullato la disposizione di riduzione dell’assegno per il mantenimento della figlia minore da parte della Corte bresciana, ritenendola errata perché unicamente basata sulla valutazione delle esigenze di quest’ultima e non comprensiva degli ulteriori aspetti segnalati dalla legge come ad esempio l’elevato reddito del padre, nonché l’indisponibilità di redditi da parte della madre.

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