Cassazione: legittimo il licenziamento della segretaria per riduzione del carico di lavoro

Lucia Polizzi 11/07/13
Con sentenza 1697/2013 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per motivi economici irrogato da uno studio professionale alla segretaria , giustificato dalla perdita di un importante cliente che aveva determinato la diminuzione del carico lavorativo.

A sostegno della decisione, gli Ermellini riprendono stralci di celebri sentenze della Sezione Lavoro , in cui si ricorda che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere “determinato non da una generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti”.

Certo, la sentenza in commento desta qualche perplessità.

In primis, il fatto che già la perdita di un solo cliente di uno studio professionale possa legittimare un licenziamento ex art.3 della legge 604/’66. Infatti, fermo il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata, le Corti hanno costantemente affermato una serie di importanti principi a tutela del lavoro e del lavoratore, ritenendo pacificamente che il recesso datoriale sia l’extrema ratio, giustificabile solo in virtù di situazioni economiche sfavorevoli, non occasionali, che incidano in modo decisivo sulla normale attività aziendale e giammai legittimato da esigenze di mero risparmio.

Dal corpo della decisione non emerge se, nel corso del giudizio, il datore di lavoro abbia dimostrato in che misura la perdita del cliente abbia negativamente influito nell’andamento economico dello studio professionale, adempiendo all’onere probatorio di dimostrare le reali esigenze produttivo-aziendali che rendono legittimo il licenziamento.

Ma la perpressità maggiore viene suscitata da un altro punto della sentenza, laddove il Collegio reputa opportuna la soppressione del posto di lavoro in ragione dell’affidamento delle mansioni della segretaria ai praticanti di studio!

Con la sentenza in epigrafe dunque, la Cassazione sembra sdoganare due principi:

il primo, esplicito, che consente al datore di lavoro di licenziare per g.m.o. la segretaria a causa della diminuzione dellgli incarichi lavorativi dello studio professionale;

il secondo, un po’ meno esplicito, in cui si legittima l’utilizzo dei praticanti di studio- più o meno pagati e/o rimborsati- come lavoratori subordinati in vece della segretaria!

Per chi gravita intorno agli studi personali, mala tempora currunt sed peiora parantur

Il testo della sentenza

 

Lucia Polizzi

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