Nel caso in esame, in seguito ad un controllo della Guardia di Finanza, alla società e ai soci era notificata l’accertamento di redditi maggiori di quelli dichiarati.
Le fiamme gialle erano giunti a tale conclusione attraverso una serie di indizi, in primis la mancata esibizione dell’inventario delle giacenze, l’omessa conservazione di 40 ricevute fiscali, la non corrispondenza dei corrispettivi annotati nei registri con i documenti fiscali emessi, l’incongruità dei redditi dichiarati rispetto all’entità del volume d’affari. Insomma, una pessima conservazione delle scritture contabili che hanno indotto gli agenti della GdF ad utilizzare altri elementi, anche extracontabili, per definire il volume reale dei guadagni della società.
Ed ecco il tovagliomentro, ossia l’analisi dei tovaglioli di carte consumati, per stabilire il numero di clienti della società.
In realtà, tale attività di accertamento risponde ad una esplicita disposizione di legge, in particolare l’art.39, primo comma, lett. D) del dpr n. 600/1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”), che consente l’accertamento analitico-induttivo sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti che facciano seriamente dubitare della fedeltà e della completezza della contabilità.
Dato che, di norma, ogni cliente utilizza un solo tovagliolo a pasto, è stato relativamente semplice rilevare il vero ammontare dei clienti della società, considerando una percentuale di errore del 25% (poi elevata a 40%), per l’eventuale utilizzo di tovaglioli per altri scopi. Un elemento deducibile dall’esperienza comune, dunque, per quanto singolare ai fini di un accertamento fiscale.
La Corte di legittimità ha ritenuto corretta la ricostruzione presuntiva del reddito basata su elementi extracontabili, in quanto sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti di una non corretta corrispondenza tra il reddito reale e quanto dichiarato alle autorità, che ne legittimavano l’utilizzo.
Del tutto irrilevante è il fatto che i guadagni dichiarati dalla società erano conformi a valori indicati dagli studi di settore, essendo questi uno strumento liberamente utilizzabile, che non vincola in alcun modo le autorità.
Sebbene il caso in esame faccia sorridere, la stessa disposizione legislativa rappresenta una semplificazione di un più generale principio sull’uso delle presunzioni, in quanto gli elementi extracontabili si sommano ad ulteriori elementi, indizi che se gravi, precisi e concordanti (artt. 2727-2729 Codice Civile), possono fondare il ragionamento del giudice, al pari di una qualsiasi prova.
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