La Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 7863 del 18 maggio scorso, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente di un’azienda per assenza ingiustificata dal lavoro, qualora, pur in assenza di un’espressa manifestazione formale di consenso da parte dell’Ufficio del personale, egli si sia assentato a seguito di una semplice comunicazione via email ai responsabili. La Suprema Corte infatti, nel caso di specie, ha riscontrato che un simile comportamento rientrava nella consuetudine aziendale per la richiesta delle ferie.
L’assenza di risposta poteva essere intesa come silenzio assenso, così com’era accaduto in precedenza.
I giudici di legittimità hanno ritenuto infatti provata la prassi per cui “l’autorizzazione veniva sostanzialmente concessa in forma tacita, occorrendo soltanto che il dipendente comunicasse il periodo a mezzo posta elettronica al presidente e al responsabile dell’ufficio del personale”.
Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro, “in tema di licenziamento illegittimo, contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’aliunde perceptum, dell’aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito”.
Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione nr. 7863 del 18 maggio 2012
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