I giudici supremi, sulla base di questa motivazione, confermano che nel caso di specie non si doveva procedere per omicidio colposo (perché il fatto non sussiste), nei confronti di un autista che preso dalla stanchezza si era fermato in autostrada nella piazzola di sosta, divenendo così l’ostacolo contro cui è andato a sbattere un’autovettura in seguito all’esplosione di un pneumatico.
Per la Suprema Corte, infatti, “il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’articolo 88 del Codice penale, o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’articolo 45 Codice penale, bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile esigenza fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto di interrompere la guida”.
Pertanto, sulla base di queste considerazioni si deve ritenere come unica causa legittima dell’incidente lo scoppio dello pneumatico per cattiva manutenzione o carico eccessivo.
Del resto, rileva il Collegio, “manca del tutto la cd “concretizzazione del rischio” in relazione a quelle che sono le finalità della corsia di emergenza posto che la stessa non ha la funzione di garantire l’incolumità di quanti possano sbandare ed invaderla, bensì quella di consentire a mezzi di Polizia e/o di soccorso di raggiungere al più presto, senza intralcio, il luogo dove è necessario portarsi per emergenza determinata da incidente o da altra grave necessità”.
Qui il testo della sentenza della Cassazione n. 19170 del 18 maggio 2012
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