Cassazione: la Chiesa dovrà pagare l’Ici, ma non sempre

Redazione 28/07/15
Nei giorni scorsi, si è scatenata la rincorsa a celebrare la decisione della Cassazione sull’obbligo di tassa sugli immobili che spetterebbe anche alla Chiesa. Una  polemica mai del tutto sopita, con i governanti di turno che non hanno mai regolamentato la materia a dovere lasciando ampi spazi di interpretazione che, ancora oggi, non mancano di influenzare dibattito e applicazione della normativa.

Così, di volta in volta, si cerca l’orientamento tra una sentenza e l’altra per dipanare la matassa di una questione destinata a essere irrisolta nella sua radice, almeno entro il breve periodo.

Nei giorni scorsi, dicevamo, è stata diffusa la notizia di una nuova sentenza passata in giudicato a opera della Cassazione, secondo cui le scuole paritarie di ispirazione cattolica saranno obbligate a pagare l’Ici.

Spunto per la pronuncia, era arrivato alla Suprema Corte dal doppio caso di due istituti livornesi, che i giudici hanno rilevato passibili di contribuzione con valore retroattivo, condannandoli al versamento di 422mila euro di arretrati per le annualità fiscali dal 2004 al 2009.

Una sentenza, insomma, che ha facilmente rinfocolato le polemiche mai del tutto sopite, tra le solite fazioni di chi ritiene la pronuncia sacrosanta e chi, invece, si posiziona all’esatto opposto.

Ma a poche ore dalla notizia della sentenza, vista l’enorme eco che la stessa ha suscitato, si è sentito chiamato in causa – in un’occasione piuttosto rara – il primo presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, il quale ha dipinto un quadro molto meno chiaro di quanto poteva apparire all’indomani della pronuncia degli ermellini.

Così, Santacroce ha vergato di proprio pugno un comunicato in cui si sottolinea la “continuità con l’orientamento consolidato circa l’interpretazione dell’esenzione prevista”.

Il presidente ha giustificato il proprio intervento ricordando l’indagine comunitaria dei sospetti aiuti di Stato a enti appartenenti alle gerarchie ecclesiastiche, ” che sarebbero potuti derivare da un’interpretazione della predetta esenzione non rigorosa e in possibile contraddizione con i principi della concorrenza”.

In buona sostanza osserva Santacroce ” l’esenzione spetti laddove l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle astrattamente previste dalla norma come suscettibili di andare esenti, non sia svolta in concreto con le modalità di un’attività commerciale”.

Così, dunque, si spiega la sentenza della Corte di Cassazione, che mette in chiaro come, caso per caso, toccherà al giudice valutare eventuali esenzioni irregolari, circostanza non avvenuta per gli istituti livornesi, sui quali il verdetto è stato rinviato ai giudici di merito per un’attenta valutazione ulteriore.

 

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