I giudici di legittimità, confermando la decisione dei giudici di merito, hanno considerato il servizio al bancone prestato dal dipendente nel chiosco di famiglia, di gran lunga più leggero dell’attività lavorativa che egli svolgeva prima dell’infortunio.
Il dipendente era un operario nel settore della telefonia, e spesso la sua attività lo costringeva a interventi sulle linee aeree e a servizi fuori sede, e proprio durante una di queste operazioni aveva avuto un infortunio alla caviglia e per questo godeva di un periodo di malattia.
La Corte ha reputato l’aiuto che il lavoratore prestava all’interno del chiosco, non solo non contrastante con il suo problema di salute, ma anche compatibile con i consigli che lo stesso medico aveva suggerito al lavoratore per una pronta guarigione.
Inoltre il certificato medico era totalmente a favore del dipendente, cosicché, egli non ha nemmeno dovuto dimostrare di essere impedito a svolgere il suo lavoro abituale, alla quale fra l’altro era regolarmente rientrato dopo il periodo di malattia.
Tutt’al più avrebbe dovuto provvedere l’azienda, presso la quale lavorava, a dimostrare che la condotta del dipendente era in contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto e che avesse costituito un inadempimento verso il datore di lavoro.
Qui il testo integrale della sentenza n. 15476/2012 della Cassazione
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