Per chiedere la cassa integrazione il decreto, entrato in vigore oggi, stabilisce che deve essere l’impresa a presentare la domanda, in via telematica, all’INPS entro 15 giorni. Il tetto massimo della durata della cassa integrazione, tra trattamento ordinario e straordinario, è di 24 mesi, nell’arco di un quinquennio mobile. La durata del trattamento, poi, può salire a 36 mesi nel caso qualora, nel corso della crisi aziendale, siano stati utilizzati contratti di solidarietà.
Per accedere alla cassa integrazione ordinaria cambiano le modalità: sarà infatti l’impresa stessa a farne richiesta direttamente all’INPS. Vengono poi resi più veloci i tempi di erogazione che, per le istanze presentate a partire dal prossimo 1° novembre, passano a 30 giorni. Se la domanda viene inoltrata dall’azienda dopo 15 giorni dall’avvio della cassa integrazione, il trattamento avrà inizio dalla settimana successiva a quella di presentazione.
Nessuna perdita, tuttavia, si prospetta per il lavoratore in quanto l’impresa è tenuta a versare la cifra corrispondente all’eventuale danno arrecatogli per via della protratta o omessa domanda di cassa integrazione. Viene messo il turbo anche alle procedure di consultazione sindacale per la cassa integrazione straordinaria. Si prospettano così 25 giorni che si riducono poi a 10 per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti.
Da gennaio 2016 sarà la sede INPS territorialmente competente a provvedere ad erogare il trattamento. Per termini e modalità d’istanza si attende a breve un decreto ministeriale. Si prevede, infine, l’obbligo di iscrizione ai Fondi di solidarietà per le PMI che superano il numero di 5 dipendenti. Il trattamento riconosciuto coincide con un assegno di solidarietà, per un periodo massimo di 12 mesi, nell’arco di un biennio mobile. E’ necessario redigere accordi aziendali collettivi che fissano una riduzione oraria fino a un massimo corrispondente al 70%.
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