L’intervento, tramite il D.Lgs. 148/2015, ha rimesso mano, in particolare, su: durata del trattamento, che viene resa più breve; procedura, che è ridotta ai minimi termini, e modalità di finanziamento. Mentre alcune variazioni sono già in vigore, a partire dal 24 settembre, la data consecutiva alla pubblicazione del decreto, altre necessitano di tempistiche più lunghe per consentire alle imprese il corretto adeguamento alle nuove disposizioni.
Tra le novità principali introdotte dal decreto, viene stabilito che il contributo non va più calcolato sull’importo della prestazione messa a conguaglio, bensì sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate. Un simile intervento comporta per il datore di lavoro un incremento dei costi, in certi casi anche significativo.
I NUOVI REQUISITI PER ACCEDERE ALLA CIGS:
Per i lavoratori viene stabilito, confermandolo, il possesso dei 90 giorni di anzianità aziendale (90 giorni di effettivo lavoro) al fine di poter beneficiare del trattamento di CIGS. In proposito, risultano utili anche i periodi di astensione obbligatoria per maternità; mentre in caso di subentro in appalto, per i lavoratori che vi sono addetti, si possono raggiungere i 90 giorni cumulando i periodi di lavoro presso il datore di lavoro che ha perso l’appalto e quelli con il subentrante.
Per le imprese, invece, si fa una differenziazione per tipologia di azienda.
1. Tra le aziende con più di 15 dipendenti nel semestre precedente, possono accedere alla CIG
a) imprese industriali, tra cui quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori conseguentemente a sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che soffrono di una riduzione di attività per via di difficoltà da parte dell’azienda appaltante, comportando per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche in forma di cooperativa, che patiscono una riduzione di attività per via della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia messo quest’ultima nella condizione di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
2. Tra le aziende con più di 50 dipendenti nel semestre precedente:
a) imprese che esercitano attività commerciali, anche quelle attinenti alla logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, anche gli operatori turistici.
3. Indipendentemente dal numero dei dipendenti, risultano ammesse anche:
a) imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale e società derivanti, comprese le imprese del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e rispettive sezioni territoriali,entro però le soglie di spesa indicate annualmente;
c) editoria.
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