Pertanto, in caso di richiesta di proroga di una precedente domanda con causale “Covid-19”, dopo aver copiato la domanda originaria utilizzando la predetta funzione “Copia domanda CIGO”, sarà dunque sufficiente variare:
- il periodo richiesto e, di conseguenza, i dati di cui al quadro “G”;
- eventualmente i lavoratori beneficiari, se differiscono rispetto a quanto riportato nella prima istanza.
Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio quali sono le semplificazioni apportate dall’INPS in merito all’inoltro della domanda di CIGO e assegno ordinario.
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Domanda Cassa integrazione ordinaria: le semplificazioni telematiche
La domanda di proroga della CIGO per “Covid-19”, messa a disposizione dell’azienda o dell’intermediario, dispone di una funzione che consente il caricamento automatico di tutti i quadri precompilati “Copia domanda CIGO”, limitando la compilazione ai seguenti passi:
- completare la domanda, disponendo di tutti i quadri precompilati;
- convalidare e inviare la domanda.
Gli unici elementi che non è possibile copiare sono:
- il “ticket”, in quanto per ogni domanda deve esserne comunque creato uno nuovo;
- gli allegati, che tuttavia per le causali “COVID-19” non sono obbligatori.
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Nel caso di proroga senza alcuna variazione è sufficiente:
- indicare le date relative alla proroga della domanda, il numero ticket e le 5 dichiarazioni (tipologia di pagamento, eventuale dichiarazione di fallimento, ecc.);
- convalidare e, se superati tutti i controlli previsti, confermare l’invio della domanda.
Diversamente, nel caso di proroga con variazione, l’azienda o l’intermediario può modificare, in parte o tutte, le informazioni già presenti nei 9 quadri che compongono la domanda CIGO (incluso il Quadro G) e indicare i dati appena citati.
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Altra semplificazione riguarda la possibilità di non compilare i quadri:
- “I” (Dati sui lavoratori addetti allo stabilimento/cantiere per mansione);
- “L” (Dati su assunzioni, licenziamenti e dimissioni);
- “D” (Dati ripresa attività);
- “N” (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali).
Inoltre è stato eliminato l’obbligo di allegare la relazione tecnica o altra documentazione a supporto della stessa.
Riepilogando, quindi, la presentazione della domanda con causale “COVID-19” risulta estremamente semplificata, atteso che devono essere compilati solamente i quadri “A”, “B”, “C”, “E” e “G”, ma, utilizzando la funzione “Copia domanda” sopra descritta, gli stessi sono riprodotti in automatico da una precedente domanda, quindi non devono essere nuovamente digitati, salvo le modifiche a tale scopo occorrenti.
Domanda di Cassa integrazione ordinaria: dichiarazione delle giornate fruite
In merito alla possibilità di dichiarare il fruito su precedenti autorizzazioni CIGO, già presente in procedura, è stata introdotta un’ulteriore facilitazione per dichiarare le giornate di CIGO fruite sulle autorizzazioni con causali “Covid-19”.
In pratica, l’INPS ha fornito un file excel semplificato, rispetto a quello normalmente in uso per dichiarare il fruito CIGO, che potrà essere allegato dalle aziende nelle domande di proroga con causale “Covid-19” (Allegato n. 2). La dichiarazione del fruito, in tal caso, non riguarderà tutte le CIGO pregresse ma unicamente le autorizzazioni con causali “COVID-19” sottoposte ai limiti della normativa emergenziale.
In concreto, a consuntivo della CIGO richiesta, l’azienda può calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente fruiti. Quindi, dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane ancora residue da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda.
In caso di superamento dei limiti in base alle settimane autorizzate, si potranno indicare le giornate effettivamente fruite inviando, come detto, l’allegato file excel. Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda.
Domanda di assegno ordinario: domanda online semplificata
Come anticipato in premessa, anche la funzione “Duplica domanda Fondi” è stata implementata per favorire un più rapido invio di nuove domande, riferite alle domande di assegno ordinario con causale “Covid-19”.
In particolare, dalla funzione “Cerca esiti” è possibile effettuare la duplicazione di una domanda già inviata per causale “Covid-19”, indicando:
- il nuovo periodo di interesse;
- il tipo di pagamento desiderato, che può essere variato rispetto alla domanda precedentemente inviata.
Al momento è possibile modificare solo il periodo ed il tipo di pagamento, mentre non è ancora possibile modificare l’elenco dei beneficiari ed il tipo di causale e, qualora si debbano modificare questi parametri, è necessario inviare una nuova domanda con la consueta funzione “Invio domande” nel menu principale dell’applicazione.
Dunque, se si vuole inviare una domanda uguale ad un’altra già inviata modificando solo il periodo ed il tipo di pagamento, da “Cerca esiti”, dopo aver selezionato il tasto “Visualizza” e presa visione dei dettagli della domanda presentata, l’utente deve inserire la data iniziale e finale del nuovo periodo e il tipo di pagamento richiesto ed infine cliccare sul tasto “Invia domanda duplicata Covid”.
La data di inizio del nuovo periodo deve essere successiva all’ultimo giorno del periodo richiesto nella domanda originaria. La procedura segnalerà eventuali incongruenze.
Infine, si ricorda che per l’invio della domanda duplicata sarà necessario inserire il ticket, selezionando il pulsante “Inserimento ticket domanda duplicata Covid”, senza uscire dalla schermata “Visualizza”.
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Mai come in questo periodo il tema degli ammortizzatori sociali è stato così sentito dall’intero sistema produttivo. In occasione della pandemia Covid19 ed alle conseguenti chiusure degli esercizi commerciali e dei siti produttivi il ricorso agli ammortizzatori sociali ha coinvolto praticamente tutto il mondo del lavoro. Un vero stress-test dell’impianto disegnato dal D.lgs 148/15. Il decreto legislativo, inserito nella più ampia manovra passata alla storia come JobsAct, traendo esperienza dalla crisi del 2009 ha previsto al fianco degli ammortizzatori sociali “storici” (il sistema della cassa integrazione ordinaria e straordinaria) una copertura rispetto a settori, fino a quel momento, poco interessati alla gestione di temporanee crisi d’impresa. Le considerazioni che si possono fare a valle del dramma Coronavirus, ed alle conseguenze che lo stesso ha determinato nel mondo del lavoro ed al nuovo assetto che ne deriva degli ammortizzatori sociali, sono diverse. Partirei dal porre quattro questioni che ritengo primarie:1) ha senso disegnare tanti sistemi e procedure diverse per affrontare i medesimi problemi? Non sarebbe più corretto giungere ad un meccanismo unico per rispondere alle crisi d’impresa?2) in che rapporto si deve porre sistema di ammortizzatori conservativi con un meccanismo di politiche attive del lavoro che favorisca la mobilità e la ricollocazione della forza lavoro?3) se il beneficiario dell’ammortizzatore sociale è il lavoratore come inquadrare l’inadempienza contributiva del datore di lavoro? Quali le sue conseguenze?4) chi deve pagare il sistema di ammortizzatori sociali? Il mondo del lavoro o la fiscalità generale?Sono quesiti importantissimi quelli che ci lascia come eredità la crisi della pandemia del 2020. Per provare a fornire una complessiva, sia pure in termini generali, risposta ritengo che sia necessario partire dalla valutazione di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato in questi mesi.Avere tanti strumenti differenti suddivisi per tipologia e dimensione d’impresa crea una difficoltà enorme di gestione del sistema obbligando sia gli operatori professionali (consulenti del lavoro) che la PA ad impiantare, conoscere e manutenere sistemi tecnologici differenti. La tecnologia in una situazione del genere diventa un amplificatore di burocrazia. Esattamente il contrario dell’approccio digitale ai problemi. Un sistema non si semplifica trasformando moduli cartacei in digitali, si semplifica utilizzando l’analisi digitale per un suo ripensamento. Quindi uno strumento “tagliato su misura” per ogni impresa non diventa sinonimo di strumento idoneo, al contrario crea una babele di procedure nella quale è difficile districarsi. A tutto ciò deve aggiungersi che il D.lgs 148 ha previsto la creazione di ammortizzatori sociali di comparto, i fondi bilaterali, creati dalle forze sociali di settore. Un simile impianto prevede un presupposto fondamentale. La chiarezza di chi sia rappresentativo di un settore e quale sia la contrattazione collettiva di effettivo riferimento. Senza di ciò il sistema di finanziamento di questi fondi rischia di entrare in quel complesso di dubbi interpretativi che ha sempre accompagnato gli istituti presenti nella cd. “parte obbligatoria” del CCNL alla stregua degli enti bilaterali, della sanità integrativa o della previdenza complementare. In definitiva se non si parte dalla vigenza erga omnes di talune disposizioni diventa impossibile pretendere la contribuzione e, conseguentemente in un sistema puramente assicurativo, la prestazione.Veniamo al punto successivo. In mancanza di contribuzione manca la prestazione. Questo è evidente in un impianto assicurativo classico ma il concetto è difficilmente traslabile in un meccanismo di sicurezza sociale in cui il contraente (datore di lavoro) ed il beneficiario (lavoratore) sono soggetti diversi. La prestazione consente di evitare il licenziamento del lavoratore ed il mantenimento del rapporto di lavoro sia pure in fase di temporanea sospensione. Si evita di generare disoccupazione involontaria. Pertanto, in ossequio all’art. 38 Cost., dovrebbe valere, per ogni tipologia di ammortizzatore, il principio dell’automaticità della prestazione fermo restando l’obbligo contributivo del datore di lavoro. Altro tema importante è quello relativo alla funzione propria degli ammortizzatori sociali. Il nome stesso “ammortizzatore” evoca la funzione di quel meccanismo che serve ad evitare colpi improvvisi ed a superare dossi o avvallamenti stradali con il minor danno possibile. Sul punto il richiamato D.lgs 148/15 aveva ben introdotto meccanismi che impedissero l’attivazione degli strumenti per funzioni diverse (pensiamo al caso di cessazione dell’attività aziendale) promuovendo in tali circostanze meccanismi di presa in carico del lavoratore da parte dei servizi di ricollocazione con supporto della assicurazione sociale per l’impiego (naspi). Negli anni questi concetti sono stati un po’ lasciati in disparte dal sistema che ha preferito “tornare all’antico” accantonando la ricollocazione dei lavoratori, propria delle politiche attive del lavoro, e privilegiando il sostegno al mancato reddito riprendendo quindi temi di politiche passive del lavoro. Un meccanismo così impostato rende difficile ipotizzare riprese occupazionali visto anche il dichiarato e mai realizzato potenziamento tecnico/organizzativo dei centri per l’impiego ai quali l’avvento della figura dei “navigator” non ha fornito alcun beneficio concreto.Ultimo tema sollevato è quello relativo al finanziamento degli ammortizzatori sociali. La questione è molto ampia e delicata. Mi limito solo a segnalare che la risposta dipenderà dalla funzione che il sistema darà agli stessi. Se rimanessero nell’alveo di uno strumento temporaneo di “sicurezza aziendale” il loro costo non potrà che essere a carico delle imprese e dei lavoratori. Se invece si evolvesse a meccanismo di generale ed universale difesa dalla povertà (reddito di cittadinanza), ancorchè temporanea, del lavoratore potrebbe aprirsi un tema di riconsiderare come destinatario del costo non il mondo del lavoro ma l’intera collettività. In questo caso l’aggravio per la fiscalità generale sarebbe compensato dal minor onere per le imprese che potrebbe tradursi con maggior gettito salariale e quindi maggior introito fiscale.Tematiche ampie e strutturali. Sicuramente lo stress test Covid19 non passerà inosservato anche in tema di ammortizzatori sociali che saranno probabilmente ristrutturati. Come ogni crisi, anche questa, avrà come conseguenza elementi di miglioramento. L’economista Joseph Schumpeter insegnava che proprio dalla crisi, la cui etimologia greca fa riferimento al cambiamento, deriva ogni miglioramento sociale. Speriamo valga anche questa volta.Paolo Stern – presidente Nexumstp S.p.A.Paolo SternConsulente del Lavoro in Roma. Socio fondatore di Nexumstp Spa. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a contratto presso università pubbliche e private.Sara Di NinnoDottore in Scienze politiche e Relazioni internazionali, collaboratrice area normativa del lavoro presso Nexumstp Spa. Specializzata in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, è dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato ed internazionale, con tema di ricerca in Diritto del lavoro internazionale, e docente in corsi di formazione in materia di disciplina del rapporto di lavoro.Massimiliano Matteucci Consulente del Lavoro in Roma, Socio Nexumstp spa. Laureato in Economia. Specializzato in normativa di Diritto del lavoro e previdenza sociale. Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del lavoro dell’Università La Sapienza di Roma e preso l’Università Niccolò Cusano di Roma. Membro del Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Roma, relatore a convegni e seminari. È articolista per la rivista TWOC dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. Consulente Asseveratore Asseco.Lorenzo Sagulo Laureato in Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi “Roma Tre”. Collabora con Nexumstp Spa nell’area consulenza del lavoro. È specializzato in normativa di Diritto del lavoro e relazioni industriali.
Massimiliano Matteucci, Sara di Ninno, Lorenzo Sagulo, a cura di Paolo Stern | 2020 Maggioli Editore
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COVID-19: le novità sul lavoro
A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.
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