Le modalità di richiesta degli interventi salariali si differenziano in base all’ammortizzatore sociale al quale l’azienda rientra e ha diritto. Ma non solo: differente è anche l’iter procedurale, le modalità di pagamento, ecc.
Con particolare riferimento alla CIG in Deroga, ossia l’ammortizzatore sociale al quale le aziende accedono se non rientrano né nella cd. CIGO né nei FIS, l’art. 22 del D.L. n. 18/2020 prevede, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di CIGD, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Ma come funziona e come richiedere la CIG in Deroga? Chi può accedervi? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla CIG in Deroga.
Come richiedere la Cassa Integrazione Ordinaria
Cassa Integrazione in Deroga: chi può richiederla e quanto dura
Le imprese che possono accedere alla CIG in Deroga sono i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.
Il trattamento si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Tra tali lavoratori rientrano anche i lavoratori intermittenti, per i quali la durata varia nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
Quanto dalla durata della CIGD, considerato che il periodo di CIG è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non hanno già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle 9 settimane di concessione.
Cassa Integrazione in Deroga: come fare domanda
La CIGD è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge, con riferimento alle cd. “aziende plurilocalizzate”.
Successivamente, le Regioni inviano all’Inps, in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), entro 48 ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari. A questo punto, l’Istituto provvede all’erogazione della predetta prestazione.
Pertanto, le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Cassa Integrazione in Deroga: semplificazioni
Poiché l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (cd. “EONE”), non è necessario:
- il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni;
- il versamento del contributo addizionale.
Considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza
Cassa Integrazione in Deroga: a quanto ammonta
Per l’anno 2020, l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.
Cassa Integrazione in Deroga: modalità di pagamento
Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR 100”). La predetta trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33193”, appositamente istituito.
La CIGD può essere concessa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
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