L’Istituto, in considerazione della festività di San Silvestro e del weekend del 2 e 3 gennaio, previo parere del Ministero del lavoro, ha esteso l’applicazione degli ammortizzatori sociali ai dipendenti in forza lunedì 4 gennaio.
La misura, valevole per tutti i settori di attività, opera in deroga rispetto al testo di legge, in cui si riservavano gli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”, ai soli dipendenti assunti alla data di entrata in vigore della Manovra, corrispondente appunto al 1º gennaio 2021.
Coinvolti dalla circolare sono gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica “COVID-19” con ricorso ai seguenti trattamenti INPS:
- Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
- Assegno ordinario erogato dal FIS;
- Cassa integrazione in deroga (CIGD);
- Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
Analizziamo la novità nel dettaglio.
Leggi anche “INPS, istruzioni per le 12 settimane di cassa integrazione fino al 31 marzo”
Cassa integrazione 2021: le 12 settimane con causale Covid-19
Il paragrafo 6 della circolare INPS affronta il tema delle 12 settimane di ammortizzatori sociali con causale “COVID-19” concesse dal 1° gennaio 2021.
La misura, prevista nei commi dal 299 al 305 dell’articolo 1, è estesa ai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, a prescindere dall’utilizzo o meno degli ammortizzatori sino al 31 dicembre 2020.
Come anticipato, le 12 settimane devono collocarsi nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2021 sino al:
- 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria;
- 30 giugno 2021 per gli eventi di assegno ordinario erogato dal FIS e Cassa integrazione in deroga.
Cassa integrazione 2021: Decreto “Ristori”
Le citate 12 settimane previste dalla Manovra 2021 devono essere applicate al netto di quanto fruito ai sensi del Decreto “Ristori” (D.L. numero 137/2020).
In particolare la norma ha introdotto 6 settimane di ammortizzatori dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. Pertanto, eventuali periodi di Cassa fruiti ai sensi del Decreto “Ristori” a decorrere dal 1° gennaio 2021 devono essere sottratti dalle 12 settimane spettanti riconosciute dalla Legge di bilancio.
Facciamo l’esempio dell’azienda Alfa, cui sono state autorizzate 6 settimane di Cassa sino al 14 gennaio 2021. La stessa realtà, in sede di accesso alle 12 settimane dovrà considerare:
- Le 2 settimane già autorizzate ai sensi del “Ristori” relative al periodo 1° gennaio 2021 – 14 gennaio 2021;
- Le settimane di Cassa disponibili ai sensi della Legge di bilancio saranno pertanto pari a 12 – 2 = 10 con decorrenza 15 gennaio 2021.
Cassa integrazione 2021: lavoratori destinatari
Gli ulteriori periodi di Cassa integrazione sono riservati ai lavoratori dipendenti in forza al 1° gennaio 2021. Questo quanto prevede il testo della Legge di bilancio all’articolo 1, comma 305.
Tuttavia, la circolare INPS ha esteso l’operatività degli ammortizzatori sociali ai lavoratori in forza al 4 gennaio 2021, in considerazione dei seguenti fattori:
- Il 1° gennaio 2021 è coinciso con un venerdì, peraltro festivo;
- Il giorno 2 ed il giorno 3 gennaio sono caduti rispettivamente di sabato e domenica;
- Il primo giorno lavorativo è coinciso con lunedì 4 gennaio 2021.
La deroga al testo di legge, decisa previo parere del Ministero del lavoro, opera con riferimento a tutti i settori di attività.
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Cassa integrazione 2021: trasferimento d’azienda o cambio di appalto
Nei casi di trasferimento d’azienda o cambio di appalto, si considera anche il periodo svolto presso il precedente datore di lavoro.
Cassa integrazione 2021: anzianità di effettivo lavoro
L’accesso alle 12 settimane di Cassa è riservato ai lavoratori in forza alla data del 4 gennaio 2021 senza alcun requisito legato all’anzianità aziendale.
Ricordiamo infatti che per l’accesso agli ammortizzatori secondo le causali ordinarie (ad esempio mancanza di lavoro o crisi aziendale) è richiesta ai destinatari un’anzianità di effettivo lavoro pari almeno a 90 giorni.
Cassa integrazione 2021: contributo addizionale
A differenza dei precedenti periodi di Cassa integrazione con causale “COVID-19” le 12 settimane di cui alla Legge di bilancio sono esenti dal contributo addizionale, calcolato, ricordiamolo, in misura differente sulle ore di sospensione o riduzione dell’attività, in base al calo di fatturato registrato dall’azienda interessata.
Cassa integrazione 2021: accesso alle 12 settimane
Le aziende che intendono ricorrere alle 12 settimane di Cassa integrazione sono tenute ad inoltrare apposita istanza in via telematica sul portale INPS. Il termine e le modalità di invio delle domande sono stati oggetto di precedente messaggio dell’Istituto, il messaggio numero 406 del 29-01-2021.
A pena di decadenza, le richieste di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario erogato dal FIS, Cassa integrazione in deroga e Cassa integrazione speciale operai agricoli devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione delle 12 settimane, il termine è eccezionalmente fissato alla fine del mese successivo quello di entrata in vigore della Manovra, nello specifico il 28 febbraio 2021.
Al fine di differenziare l’accesso ai periodi introdotti dalla Legge di bilancio, l’INPS ha istituito le seguenti causali, da selezionare in sede di invio della domanda:
- Causale “COVID 19 L. 178/20” per i trattamenti di CIGO e assegno ordinario;
- “CISOA L. 178/20” per le domande di Cassa integrazione speciale operai agricoli;
- Causale “deroga plurilocalizzata” per le domande di CIGD da parte delle aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del lavoro;
- Causale “deroga INPS” per tutte le altre ipotesi di ricorso alla CIGD, non comprese nel punto precedente.
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