Le alternative per i datori di lavoro che avranno ancora necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa, sono rappresentate dagli ammortizzatori “classici”, quelli per intenderci applicati prima dell’emergenza COVID-19, nonché dalla nuova CIGS in deroga introdotta dal “Sostegni-bis” per le aziende soggette a cali di fatturato.
Non dimentichiamo che la data del 30 giugno non interessa le realtà che possono accedere all’assegno ordinario erogato dal FIS (ASO) o alla CIG in deroga (CIGD) con causale “COVID-19”. Stando infatti alle disposizioni del D.l. “Sostegni” sono ventotto le settimane a disposizione dal 1º aprile al 31 dicembre 2021. A queste si aggiungono i periodi introdotti dalla Legge di bilancio 2021 pari a dodici settimane dal 1º gennaio al 31 marzo 2021, portando così la dote complessiva a quaranta settimane dal 1º gennaio al 31 dicembre 2021.
Analizziamo la questione nel dettaglio.
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Cassa integrazione 2021: il termine del 30 giugno
Il 30 giugno 2021 è la data oltre la quale le aziende non potranno più accedere alla Cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19.
Il Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021 convertito in Legge n. 69/2021) ha infatti previsto ulteriori tredici settimane di CIGO a beneficio dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica.
I periodi aggiuntivi di Cassa sono fruibili dal 1º aprile al 30 giugno 2021. Di conseguenza, dal 1º luglio le aziende non avranno più a disposizione settimane di CIGO COVID-19.
Cassa integrazione 2021: Legge di bilancio
È utile ricordare che la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha riconosciuto dodici settimane di Cassa ordinaria dal 1º gennaio al 31 marzo 2021, sempre a beneficio delle aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività per effetto dell’emergenza epidemiologica. Di conseguenza, per effetto della sommatoria tra Legge di bilancio e Decreto “Sostegni”, sono complessivamente venticinque le settimane di CIGO a disposizione dal 1º gennaio al 30 giugno 2021:
- Dodici settimane dal 1º gennaio al 31 marzo 2021;
- Tredici settimane dal 1º aprile al 30 giugno 2021.
Cassa integrazione 2021: cosa succede dal 1º luglio
Il recente Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73 del 25 maggio 2021) ha riconosciuto, a beneficio delle aziende che dal 1º luglio si trovano costrette a ridurre o sospendere l’attività con accesso alla Cassa ordinaria o straordinaria non COVID-19, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale all’INPS, calcolato in base alle ore di ammortizzatore fruite.
L’agevolazione è riconosciuta:
- Sino al 31 dicembre 2021;
- Limitatamente alle realtà che hanno fatto ricorso alle settimane di CIGO / CIGS previste dal “Sostegni”.
Ricordiamo che, esaurito l’intervento degli ammortizzatori sociali legati all’emergenza COVID, l’accesso alla Cassa integrazione dal 1º luglio 2021 torna ad essere quello “classico” disciplinato dal Decreto legislativo numero 148/2015, caratterizzato da tutta una serie di limiti. Basti pensare alla durata massima degli interventi:
- Cinquantadue settimane nel biennio mobile per la CIGO;
- Ventiquattro mesi nel quinquennio mobile per la CIGS.
Per quanto riguarda invece i lavoratori destinatari è lecito chiedersi, in assenza di chiarimenti INPS, se applicare il requisito ordinario rappresentato dai novanta giorni di anzianità aziendale o, al contrario, ricomprendere eccezionalmente i dipendenti in forza al 23 marzo 2021, come previsto dall’ultimo Decreto “Sostegni” per la CIG COVID-19.
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Cassa integrazione 2021 e blocco dei licenziamenti
Le aziende che fanno ricorso alla CIGO / CIGS “agevolata” dal 1º luglio 2021 sono tuttavia soggette al blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sia individuali che collettivi.
Lo stop, operante per tutta la durata dell’ammortizzatore (comunque non oltre il 31 dicembre 2021), comporta:
- Il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo;
- La sospensione delle procedure di licenziamento collettivo pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- Il divieto di ricorrere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- La sospensione delle procedure di conciliazione obbligatoria in corso.
Fanno eccezione alle regole appena descritte le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, venga riassunto a seguito di subentro del nuovo appaltatore, in forza di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o clausola del contratto di appalto.
Sono inoltre esenti da stop:
- Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
- Licenziamenti giustificati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società, senza prosecuzione (anche parziale) dell’attività;
- Lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale di recesso, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (ai soggetti citati è riconosciuta, in presenza degli altri requisiti, l’indennità di disoccupazione NASPI);
- Licenziamenti intimati in caso di fallimento, qualora non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Cassa integrazione 2021: CIGS per calo di fatturato
Sempre il Decreto “Sostegni-bis” ha previsto, in alternativa ai trattamenti di Cassa integrazione “classici”, l’accesso alla CIGS in deroga dal 26 maggio sino al 31 dicembre 2021.
L’ammortizzatore è riservato alle aziende che presentano i seguenti requisiti:
- Datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso alle settimane di CIGO COVID-19 previste dal “Sostegni” (tredici settimane dal 1º aprile al 30 giugno 2021);
- Calo di fatturato nel primo semestre 2021 pari al 50% rispetto allo stesso periodo del 2019.
La durata della CIGS non potrà eccedere le ventisei settimane e sarà riservata ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del “Sostegni-bis” (26 maggio 2021).
L’ammortizzatore, che ha la chiara finalità di mantenere i livelli occupazionali nella fase di ripresa post emergenza COVID, necessiterà di appositi accordi collettivi aziendali ed avrà una serie di paletti, in termini di riduzione dell’orario di lavoro:
- I lavoratori interessati dall’accordo non potranno subire una riduzione media oraria superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile;
- Il singolo dipendente, inoltre, non potrà subire una riduzione complessiva dell’orario superiore al 90%, nell’arco del periodo in cui l’accordo ha effetto.
Il trattamento economico riconosciuto dall’INPS per le ore non lavorate sarà pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata in caso di lavoro ordinario. Non si applicheranno, tuttavia, i massimali CIG previsti invece per la Cassa “classica” e quella COVID.
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