Caso Proto: sfratto immobile adibito a prima abitazione familiare

Purtroppo, gli esempi in cui Internet è utilizzato secondo scopi ben poco nobili abbondano ogni giorno di più. Si sprecano, ormai, i casi giudiziari e di cronaca che favoriscono un’immagine negativa della rete e, spesso, le vittime predilette sono le persone più deboli. In questo scenario, non si distinguono troppo gli organi di informazione, ormai avvezzi ad artifici e richiami ingannevoli pur di aumentare il proprio pubblico.

A volte, però, la rete riscopre la sua vocazione di canale informativo, che può tradursi in vero sostegno materiale in situazioni dove anche la speranza pare ormai un lusso insostenibile. L’importante, è che dietro a un articolo, a un tweet o a un semplice titolo, si trovino persone come l’avvocato Giuliana Gianna, cittadini e professionisti che hanno a cuore l’applicazione della giustizia e il riconoscimento dei diritti, prima della propria parcella. Ne è dimostrazione il “caso Proto”, dove una famiglia in cerca di aiuto, si è imbattuta su questo articolo dell’avvocato e blogger, pubblicato su LeggiOggi il 13 ottobre scorso, sul tema dell’impignorabilità della prima casa. Dopo aver letto l’intervento, la famiglia ha contattato direttamente l’autrice per raccontare la propria incredibile vicenda, ottenendo non solo risposta, ma concreto sostegno legale, in una battaglia di cui ha parlato anche la trasmissione “La vita in diretta” di Rai1 e ormai prossima all’esito finale.

 

Avvocato Gianna, ci può raccontare come è entrata in contatto con la famiglia oggetto dell’avviso di sfratto?

In data 16 novembre 2014, a seguito della pubblicazione del mio articolo su LeggiOggi relativo all’impignorabilità della prima casa, sono stata contattata dai coniugi Cutraro.

La sig.ra Luisella Proto, a causa di un debito contratto con una società per un importo originario di euro 7.738,20, aveva chiesto una dilazione del pagamento con rate mensili non potendo subito far fronte all’intero importo. Tale soluzione non è stata accolta dalla società creditrice che è arrivata a pignorare l’unico bene immobile dove risiede il nucleo familiare composto da 5 persone.

La procedura esecutiva iniziata nel 2009, dopo sei aste andate deserte, ha visto aggiudicarsi nel gennaio 2014 al settimo incanto l’immobile di circa 100 mq per soli euro 7.519.13, cifra che non soddisfa il credito per cui è stata azionata l’esecuzione immobiliare. Basti considerare che le sole spese della procedura hanno già raggiunto somme di gran lunga superiori al credito per cui si procedeva.

 

Che situazione ha incontrato non appena ha risposto alla richiesta di aiuto?

Purtroppo, io sono stata contattata in una fase in cui c’era ben poco da fare, considerato che la sig.ra Proto non ha avuto modo di opporsi nei termini di rito al decreto di trasferimento dell’immobile.

La prima istanza promossa nei confronti del Giudice dell’esecuzione è stata rigettata e si è pertanto reso necessario opporsi alla precetto di rilascio immobile.

Nelle more del primo accesso dell’ufficiale giudiziario, programmato per il 16.01.2015, è stato notificato all’attuale proprietario dell’immobile atto di opposizione al precetto di rilascio facendo emergere alcune anomalie che si sono registrate nel corso della procedura esecutiva e di aggiudicazione, circostanze che avrebbero potuto giustificare una sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art.586 c.p.c. atteso che il prezzo offerto è stato notevolmente inferiore a quello giusto.

In tal senso si sono già espressi altri giudici italiani che avendo “giudicato assolutamente ingiusto e inaccettabile un ulteriore abbattimento del prezzo di vendita che finirebbe con il consentire una svendita a prezzo vile della proprietà di parte debitrice, con il rischio di danneggiare lo stesso ceto creditorio” hanno sospeso le vendite di determinati immobili.

In certi casi alcuni giudici, ravvisando l’inutilità della prosecuzione del processo esecutivo, ne hanno dichiarato l’estinzione in nome del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e di quello di “necessaria utilità” del processo esecutivo.

Nella direzione di questa giurisprudenza di merito si colloca, peraltro, la recente modifica normativa introdotta con l’art.164 bis della Legge 162/2014 la quale prevede che dopo una serie di ribassi di asta, se il prezzo battuto come base per l’esecuzione forzata dell’immobile si discosta troppo dall’effettivo valore di mercato, il giudice deve disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo ciò in quanto la compressione del diritto alla proprietà del debitore non può mai pregiudicare in modo irragionevole i suoi diritti della persona.

Il diritto all’abitazione, infatti, è un diritto fondamentale garantito dall’art.7 della Carta, come sottolineato nella sentenza resa dalla Terza Sezione della Corte di Giustizia Ue nella causa C-34/13, analizzata nel mio articolo pubblicato da Leggi Oggi.

In data 16.01.2015 abbiamo ottenuto una proroga dell’ufficiale giudiziario che ha rinviato l’accesso per lo sfratto al 03.04.2015.

 

Cosa è accaduto dopo la messa in onda del servizio televisivo?

Il 19.01.2015 è stato mandato in onda un servizio realizzato dalla “Vita in diretta” (RAI 1) che ha dato visibilità alla rivista LeggiOggi e al caso della famiglia di Maletto.

Successivamente, il giudice dell’opposizione ha accolto la nostra istanza di anticipazione dell’udienza in considerazione dell’urgenza del caso e dei rilievi esposti.

Ci auspichiamo che alla prima udienza, in programma il prossimo 19.03.2015, il giudice possa accogliere in via preliminare la nostra richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo al fine di poter valutare nel merito la validità della procedura esecutiva e dell’aggiudicazione dell’immobile.

 

Da cosa deriva il vostro ottimismo?

A supporto della nostra difesa anche la recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 26930/14, depositata il 19 dicembre, per la quale “Pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedisce all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall’art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogniqualvolta detto diritto sia funzionale all’esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell’esecutato”.

Nel caso di specie, infatti, la sig.ra Luisella Proto, quale debitrice esecutata, non ha mai ricevuto la notificazione degli avvisi di vendita, ivi incluso quello della vendita in occasione della quale è stato aggiudicato il suo immobile. Grazie Leggi Oggi!

 

A questo indirizzo è possibile vedere il servizio andato in onda su Rai1 a “La vita in diretta” (Inizio a 1:42:10)

Francesco Maltoni

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