I Giudici del Tribunale hanno, per il resto, respinto il ricorso del colosso di Bill Gates e confermato la decisione della Commissione, ribadendo che Microsoft ha ritardato nell’adeguarsi all’originaria decisione [n.d.r. non quella impugnata ma quella datata 2004] con la quale la Commissione gli aveva ordinato di porre a disposizione dei propri concorrenti “talune «informazioni relative all’interoperabilità» e di autorizzarne l’uso per lo sviluppo e la distribuzione…a condizioni ragionevoli e non discriminatorie”.
Secondo l’ultima [n.d.r. Decisione C(2008) 764 def. che fissa l’ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft con decisione C(2005) 4420 def. (Caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft)] di una serie di decisioni attraverso le quali la Commissione aveva reiteratamente bacchettato e sanzionato Microsoft per le resistenze ed i ritardi con i quali stava dando esecuzione alla sua originaria decisione, Microsoft avrebbe, infatti, dovuto versare, a titolo di penale da ritardo, la cifra record di 899 milioni di euro.
Il Tribunale, ritenuto – anche se solo in minima parte – “scusabile” il ritardo di Microsoft in relazione ad uno specifico periodo, ha ridotto – in maniera altrettanto minima – l’importo complessivo della sanzione.
Il testo integrale della Sentenza è disponibile qui.
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