Corte di Giustizia, 23 marzo 2010
Parti: L’Oréal c. eBay (C 324/09)
FATTO
La questione, rimessa ai giudici comunitari dalla Chancery Division della High Court of Justice, riguarda, da un lato, l’interpretazione della direttiva 89/104/CEE sui marchi d’impresa, e del Regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, e, dall’altro, l’interpretazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.
La vicenda trae origine da alcune aste nelle quali utenti di eBay, senza il consenso di L’Oréal, avevano messo in vendita prodotti di quest’ultima. Di queste aste, due erano relative a prodotti contraffatti; le altre, invece, avrebbero costituito comunque una violazione dei diritti di esclusiva della società francese, riguardando beni non destinati alla vendita o al mercato europeo.
La violazione dei marchi, secondo L’Oréal, sarebbe stata però commessa anche da eBay, poiché era possibile individuare, all’interno della piattaforma, i prodotti per mezzo dei loro marchi. Inoltre, nell’ambito del servizio di posizionamento AdWords di Google, era possibile raggiungere i prodotti in questione per mezzo di link sponsorizzati.
DECISIONE
La decisione non interessa direttamente la responsabilità degli ISP nel punto in cui, forse correttamente, afferma che il titolare del marchio abbia il diritto di opporsi alla commercializzazione, da parte di terzi, di prodotti destinati ad uno specifico mercato territoriale ovvero di prodotti cui è stato rimosso l’imballaggio.
Diverso è il discorso in merito all’art. 14 della direttiva sul commercio elettronico.
La sentenza statuisce, ma si tratta di una posizione quasi scontata, che l’art. 14 debba “essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permette di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati”.
Nel caso di eBay, l’esonero di responsabilità di cui all’art. 14 non dovrebbe poter essere applicato, poiché il gestore della piattaforma svolgerebbe un ruolo attivo, consistente “nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle”.
Peraltro, detto esonero di responsabilità non può trovare applicazione, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, nel caso in cui il gestore della piattaforma “sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell’ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14”.
Infine, la decisione analizza anche il rapporto tra la direttiva sul commercio elettronico e la direttiva c.d. enforcement in materia di diritto d’autore. L’art. 11, terza frase, della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dovrebbe essere interpretato, a giudizio dei giudici comunitari “nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo”.
Il testo integrale della decisione è disponibile qui
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento