Ritorniamo, dunque, alle condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, brevemente richiamate nel mio precedente focus, e consultabili sullo stesso sito di Costa Crociere per delineare gli elementi utili dai quali trarre alcune prime considerazioni che verranno approfondite nei prossimi focus.
Quello che i passeggeri hanno sottoscritto – prima di diventare protagonisti di un tragico incidente – è un contratto di crociera turistica.
Trattasi di un contratto mediante il quale un soggetto – l’organizzatore della crociera – si obbliga a trasportare un altro soggetto – il crocierista – per un viaggio di piacere, fornendogli numerose altre prestazioni, quali il vitto, la sistemazione in cabina, spettacoli e varie forme di intrattenimento, nonché visite guidate, escursioni, ecc.
E’ un contratto atipico, in cui la prestazione dei vari servizi risulta preordinata al raggiungimento della finalità turistico – ricreativa, tipica di tale contratto ed è ulteriore rispetto all’obbligazione principale del mero trasferimento del passeggero da un luogo ad un altro.
Il soggetto che organizza la crociera può essere lo stesso armatore della nave oppure, come sovente avviene nella maggior parte dei casi, un’agenzia di viaggi o un operatore specifico, l’organizzatore di crociere.
L’organizzatore, dunque, predispone e offre ai clienti un pacchetto eterogeneo di prestazioni che non fornisce direttamente ma che si procura da terzi fornitori (armatore, guide turistiche, operatori dello spettacolo, ristoratori, ecc.), tramite singoli contratti stipulati con i medesimi.
L’esecuzione del trasporto viene affidata ad un armatore che si obbliga nei confronti dell’organizzatore ad effettuare un viaggio a determinate condizioni e con una nave determinata.
E’ in ogni caso l’armatore che, emettendo il biglietto di passaggio nei confronti di ciascun crocierista, assume verso il medesimo le vesti di vettore.
Per lungo tempo il contratto di viaggio è stato sprovvisto di una disciplina specifica, ma la sempre crescente dimensione transnazionale del fenomeno, unita alla necessità di una disciplina omogenea, ha portato all’individuazione di una normativa uniforme volta ad armonizzare le legislazioni dei singoli Stati.
Nell’ottica di tale esigenza, è stata stipulata la Convenzione internazionale di Bruxelles del 23 aprile 1970 sul contratto di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.1084 del 27 dicembre 1977 ed entrata in vigore il 4 ottobre 1979.
La disciplina della suddetta Convenzione distingue due principali tipologie di contratto: il contratto di organizzazione di viaggio ed il contratto di intermediazione di viaggio. La distinzione tra le due tipologie contrattuali non è di poco conto e si giustifica alla luce della differente veste giuridica per mezzo della quale agiscono i due operatori.
Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione, infatti, l’organizzatore di viaggi è colui che abitualmente, a titolo di attività principale o meno e a titolo di professionista o meno, si impegna a suo nome a procurare ad un’altra persona, avvalendosi di un mezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca. L’intermediario di viaggi, invece, è colui che abitualmente, a titolo di attività principale o meno e a titolo di professionista o meno, si impegna a procurare ad un’altra persona, attraverso il pagamento di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio sia i servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi.
Così, mentre l’organizzatore di viaggio è l’agente che si impegna a suo nome a procurare al viaggiatore l’insieme di prestazioni richieste per la realizzazione di un viaggio, l’intermediario si impegna a procurare un contratto di organizzazione di viaggio oppure singoli servizi separati, ma non agisce in nome proprio.
Alla tipicità di tale contratto ha successivamente contribuito, nel nostro ordinamento, il d.lgs. n. 111 del 17 marzo 1995, di attuazione della direttiva CEE n.90/314 del 13 giugno 1990, sui viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.
Al riguardo, il paragrafo 1 – relativo alla disciplina applicabile – delle condizioni generali di contratto recita:
“1.1 Il presente contratto di vendita di pacchetto turistico, comprendente una crociera, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle eventuali ulteriori condizioni contenute in depliant, opuscoli, cataloghi dell’Organizzatore e altra documentazione fornita dall’Organizzatore al Passeggero.
1.2 Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla normativa nazionale di attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE rispettivamente applicabile, nonché, in quanto applicabili, dalla Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 (CCV) e/o dalle normative nazionali e internazionali relative alle singole prestazioni che compongono il pacchetto turistico.”
Ciò consente di considerare l’organizzatore di crociere responsabile nei confronti del cliente per l’inadempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di crociera, compresi quelli relativi alle singole prestazioni svolte da terzi, nonchè per i sinistri verificatisi nel corso e a causa della fruizione delle prestazioni rese.
Ed infatti, come viene specificato poco dopo al paragrafo 13, rubricato “responsabilità dell’organizzatore”:
“13.1 L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Passeggero a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi. L’Organizzatore sarà esente da responsabilità quando il danno è derivato da fatto del Passeggero (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello di un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
13.2 Tutte le esenzioni o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni invocabili dall’Organizzatore in forza del presente contratto si estendono anche a tutti i soggetti che sono o siano considerati suoi dipendenti o preposti o ausiliari o agenti o subcontraenti o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché agli assicuratori dell’Organizzatore.
13.3 L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Passeggero per l’inadempimento da parte dell’Agenzia di Viaggi o degli altri intermediari intervenuti nella stipulazione del contratto degli obblighi facenti carico a questi ultimi.
13.4 L’Organizzatore che abbia risarcito il Passeggero è surrogato nei diritti e azioni di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili”.
Al fine di garantire una maggiore e più efficace tutela per i consumatori / turisti, la normativa di settore è stata arricchita da due nuovi interventi del nostro legislatore: il D.Lgs. 206/2005, meglio noto come Codice del Consumo, e il più recente D.Lgs.79/2011, più comunemente noto come Codice del Turismo.
In particolar modo, al Titolo I – Contratti – Capo I del Codice del Turismo sono disciplinati i contratti del turismo organizzato, categoria alla quale appartiene il contratto di crociera, come specificato all’art. 34 “pacchetti turistici”.
Significative sono le disposizioni di cui all’art. 43, disciplinante i casi di “Mancato o inesatto adempimento”, laddove si prevede che:
“1. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
2. L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
Si configura, in ogni caso, un’ ipotesi di responsabilità contrattuale, già prevista nel nostro Codice Civile all’art. 1681 che nel disciplinare la “responsabilità del vettore” dispone: “Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore”.
Di uguale tenore è il dettato dell’art. 409 Codice della Navigazione: “Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile”.
Nel tempo, dottrina e giurisprudenza hanno individuato nel sistema normativo del contratto di trasporto di persone un obbligo di vigilanza e protezione dell’incolumità del passeggero in capo al vettore. Trattasi di una obbligazione di carattere essenziale, intrinsecamente ed indissolubilmente connessa all’obbligo fondamentale di trasportare incolume a destinazione l’oggetto – soggetto del trasporto.
Il vettore, quindi, è responsabile di tutti gli eventi dannosi riferibili non solo all’attività di trasporto in quanto tale, ma altresì alla complessiva attività organizzativa, funzionale allo stesso, e perciò riferibile alla azione ed omissione di lui e dei suoi ausiliari.
La normativa sul trasporto attribuisce, dunque, in capo al vettore un ruolo di garante dell’incolumità del trasportato e, come dimostra la disciplina speciale di cui agli artt. 396 e ss. c. nav., nel trasporto marittimo, attesa la peculiarità di tale tipologia di trasporto, gli obblighi di diligenza sono ancor più pregnanti in capo al trasportatore.
Al prossimo focus!
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