Casa coniugale in comodato: se i coniugi senza prole si separano va restituita?

Luisa Camboni 13/04/15
A tale quesito ha risposto il Tribunale di Caltanissetta con la sentenza del 19 marzo 2014.
Il caso su cui il Giudice di Caltanissetta si è pronunciato riguardava un appartamento dato in comodato dai genitori dello sposo a lui e alla nuora come casa coniugale. La coppia vi aveva abitato fino alla separazione.

In sede di udienza di separazione, il Presidente del Tribunale aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente. Quanto alla casa coniugale il Giudice della separazione, poiché i coniugi non avevano figli, non si era pronunciato in merito all’assegnazione di tale immobile, ritenendo che dovevano trovare applicazione le norme sulla comunione ordinaria, ovvero quelle che regolano il diritto di godimento. In realtà, dopo la separazione, l’appartamento continuava ad essere occupato dalla moglie che non solo non era proprietaria, ma ancor più, nell’ordinanza di separazione l’immobile de quo non le era stato assegnato.

E’ bene ricordare che la casa coniugale di norma viene assegnata, in presenza di figli, al genitore collocatario. I suoceri decidevano, così, di agire per ottenere il rilascio. La donna, viceversa, eccepiva che, visto il vincolo di destinazione impresso sul bene (casa coniugale), i comodanti avrebbero potuto ottenere il rilascio dell’immobile solo con il venir meno del vincolo coniugale, ovvero con il divorzio. Il Giudice dava ragione ai suoceri motivando che il vincolo di destinazione è idoneo ad indicare la durata necessaria del rapporto fino a quando – del bene – il comodatario fa l’uso effettivo al quale era destinato ( in questo caso: casa coniugale). In altri termini, venuto meno il rapporto coniugale e quindi la convivenza dei coniugi e in assenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione, il bene va restituito al comodante. Pertanto, i suoceri non dovevano attendere la definizione del giudizio di separazione e neppure di quello di divorzio perché, a seguito dell’ordinanza di separazione, l’immobile aveva perso il vincolo di destinazione: casa coniugale.

Il Tribunale ordinava, così, il rilascio dell’appartamento, ma respingeva l’ulteriore richiesta formulata dai suoceri, ovvero la richiesta di un risarcimento dei danni per il mancato godimento dell’immobile, occupato dalla nuora oltre la data dell’ordinanza presidenziale. I proprietari non erano, infatti, riusciti a dimostrare quale diverso uso ne avrebbero potuto fare in quel periodo. La richiesta di risarcimento è, dunque, legata alla reale dimostrazione dell’utile uso che i proprietari avrebbero potuto fare nel periodo successivo all’ordinanza di separazione. Il Giudice ha, altresì, respinto anche la richiesta della nuora di rimborso delle spese affrontate per la conservazione dell’immobile. La donna, infatti, aveva dimostrato di avere sostenuto in via esclusiva spese di manutenzione dell’immobile, ma dai documenti prodotti era chiaro che si trattava di addizioni e migliorie funzionali a un più confortevole uso e, come tali, secondo l’articolo 1808 c.c., insuscettibili di rimborso.

Luisa Camboni

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