La cartella di pagamento può essere impugnata entro 60 giorni dall’avvenuta notifica, trascorso tale termine la stessa diventa titolo esecutivo ai fini della riscossione coatta del credito.
L’argomento è di grande attualità, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, n. 37/2015, con cui sono stati rimossi dall’incarico di dirigenti 767 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, promossi senza concorso. Tale sentenza ha determinato la nullità degli atti emanati dai “falsi dirigenti”, salvo, ovviamente, l’opposizione tramite ricorso da parte del debitore interessato.
A seguire sono arrivate la prime sentenze di annullamento dell’avviso di accertamento fiscale firmato dal funzionario “falso dirigente” (Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 3222/15, Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso n. 784/15, Commissione Tributaria Provinciale Lecce, n. 1080/2015 ecc…).
Quindi la mancanza di regolare nomina del dirigente che ha firmato la cartella esattoriale è ipotesi di nullità dell’atto.
Sono inoltre nulle le cartelle sprovviste della relata di notifica oppure nel caso in cui questa non sia apposta correttamente o di alcuni requisiti essenziali.
Un’ulteriore ipotesi di nullità è il mancato computo analitico degli interessi maturati. Se le modalità con cui calcolare gli interessi e l’operato dell’ufficio incaricato della riscossione sono fin troppo complesse, viene violato il diritto di difesa del debitore, che deve essere posto nella condizione di valutare agevolmente l’esattezza della pretesa creditoria.
Sussiste, invece, una vera e propria inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, se l’inoltro dell’atto da parte di Equitalia avviene senza il tramite dei soggetti a ciò legittimati, espressamente individuati dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Si tratta, nel dettaglio, degli ufficiali della riscossione, degli agenti di polizia municipale, dei messi comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario e degli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge.
Ad oggi, sono numerose le pronunce emesse in materia di nullità delle cartelle esattoriali, e ciò rappresenta una prova evidente che la giurisprudenza sta iniziando a recepire sempre più frequentemente le numerose istanze provenienti dai contribuenti. Pertanto, se mai dovesse capitare fra le mani una cartella di pagamento, meglio controllare nei minimi dettagli data, pretesa creditoria, nominativo del dirigente che ha emanato l’atto e il messo notificatore.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento