Cartelle esattoriali, modalità del ricorso in caso di debito col fisco

Redazione 26/11/13
Cartelle esattoriali, il grande dilemma: in quali termini e occasioni è possibile fare ricorso? Come procedere per vedere rispettati i propri diritti di contribuente anche nello stato di debito dichiarato dall’ente di riscossione? Ne discutiamo con l’avvocato Nunzio Santi Di Paola,  tributarista e autore di numerosi testi in materia, tra cui il recente “Le impugnazioni della cartella esattoriale” (Maggioli) .

 

Impugnazione della cartella esattoriale: di cosa si tratta? E perché farvi ricorso?

La cartella esattoriale è un atto emesso dal Concessionario della Riscossione con il quale viene data comunicazione al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell’ente impositore. Nel caso in cui il carico iscritto a ruolo non sia dovuto ovvero la cartella presenti vizi di nullità, è necessario proporre ricorso nei termini di legge al fine di ottenere la sospensione e l’annullamento del provvedimento ed evitare l’espropriazione forzata.

 

Chi può avanzare l’impugnazione? Quali sono le varie modalità?

Il contribuente che ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento può proporre ricorso dinnanzi al giudice competente nei termini di legge  – a seconda della natura del debito iscritto a ruolo – ovvero può chiedere l’annullamento direttamente al Concessionario ottenendo l’immediata sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2013 ma solo in alcuni casi tassativamente determinati.

 

Quali sono i termini e i modi per la corretta notificazione?

I termini per la corretta notifica della cartella di pagamento variano a seconda del tributo iscritto a ruolo: ad es. nel caso di iscrizione a ruolo a seguito liquidazione automatica ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero nel caso di sanzioni amministrative per violazione alle norme del codice della strada nel termine di cinque anni dalla commessa infrazione. Per quanto riguarda, invece, le modalità di notifica si applicano le disposizioni del codice di procedura civile con alcune esclusioni.

 

Quanto tempo è necessario, in media, prima che si arrivi ad instaurare un giudizio?

L’eventuale giudizio di impugnazione dovrà essere intrapreso nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento nel caso di debiti tributari, quaranta giorni nel caso di recupero di contributi previdenziali, trenta giorni nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada qualora si facciano valere vizi dell’iscrizione a ruolo per mancata notifica dell’atto presupposto.

 

Nel ddl delega fiscale (A.S.1058) attualmente all’esame del Senato, c’è un articolo sulla riscossione: se la riforma diventerà legge, cosa cambierà in concreto?

In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, la legge delega propone la revisione della procedura dell’ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Inoltre, il Governo dovrà provvedere affinché vengano ulteriormente snellite le procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengano previste iniziative per rafforzare all’interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie stante che a partire dal 30 dicembre 2013 Equitalia non procederà più alla riscossione dei tributi per i Comuni.  

 

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