Il nuovo modello recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, ovvero l’addio all’aggio, la somma a carico del debitore a copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione. Gli oneri di gestione saranno quindi a carico dello Stato, rendendo di fatto le cartelle più leggere per il debitore.
Restano comunque le quote a titolo di spese esecutive e quelle a titolo di spese di notifica. Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio e il nuovo modello di cartelle esattoriali.
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Cartelle esattoriali: le novità in Legge di Bilancio
La Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), e in particolare l’articolo 1 comma 15 della suddetta legge, interviene sull’art. 17 del d.l.gs. n. 112 del 1999 modificandone parzialmente il contenuto. L’articolo così modificato riporta il seguente comma 3:
“Sono riversate ed acquisite all’entrata del bilancio dello Stato:
- una quota, a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
- una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
- una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell’agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della riscossione.“
Cosa cambia quindi? Viene cancellata la quota, a carico del debitore, denominata oneri di riscossione, il cosiddetto aggio. Questa quota era pari:
- all’1%, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- al 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
- al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine.
Sempre nella Legge di Bilancio, al successivo comma 16 dell’articolo 1, si legge che le nuove disposizioni si applicheranno solo ai ruoli affidati al gestore della riscossione nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Manovra. Per le cartelle già emesse al 31 dicembre 2021 restano ferme le precedenti disposizioni, nonché il modello approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017.
Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, quindi, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
>> Scarica il testo del Provvedimento in pdf <<
Cartelle esattoriali: il nuovo modello
Come anticipato, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2022 viene approvato il nuovo modello di cartelle esattoriali da utilizzare per i carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il Provvedimento recepisce le modifiche introdotte dalla nuova Legge di Bilancio.
Nel nuovo modello non si farà quindi più riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore. Restano tuttavia, in base a quanto previsto dalla normativa vigente:
- la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute;
- la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione (art. 17, comma 2, lett. a) e b)).
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