La notifica della cartella di pagamento a mezzo Pec dal 1° luglio 2017

Come cambia la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo posta elettronica certificata dal 1° luglio 2017, con la chiusura di Equitalia

La notifica della cartella di pagamento a mezzo della PEC

Anche la tecnica della notifica si aggiorna ai mezzi di comunicazione legittimando l’utilizzazione della PEC (posta elettronica certificata) accanto alla notifica conforme all’art. 137 e seguenti c.p.c. e all’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L’art. 38 del d.l. 31.5.2010, n. 78, aveva introdotto la possibilità di ricorrere alla PEC per le notifiche da effettuare nei confronti di professionisti e di imprese, anche individuali, secondo quanto è previsto dal d.p.r. 11.2.2005, n. 68, e con esclusione dell’art. 149-bis c.p.c..

 

Le regole in materia di PEC

Il d.p.r. 11.2.2005, n. 68, detta le regole che vanno osservate in materia di notifica a mezzo PEC per cui si intende per:

  1. “busta di trasporto”, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata;
  2. “certificazione”, i dati che sono inseriti nelle ricevute relative alla trasmissione del messaggio di posta elettronica;
  3. “dominio di posta elettronica certificata”, l’insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata, il cui indirizzo è riferito ad uno stesso dominio della rete internet;
  4. “posta elettronica certificata”, il sistema di posta elettronica nel quale al mittente è fornita la documentazione elettronica che attesta l’invio e la consegna di documenti informatici;
  5. “messaggio di posta elettronica certificata”, il documento informatico che è composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici che vi sono allegati;
  6. “utente di posta elettronica certificata”, il soggetto che invia o riceve il messaggio di posta elettronica certificata.

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente quando è inviato al proprio gestore e consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo che questi ha dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore (art. 3).

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Il mittente acquisisce la prova del perfezionamento dell’invio mediante la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, con la certificazione del momento della consegna tramite un testo che indica il giorno e l’ora.

Il gestore rilascia la ricevuta e la busta di trasporto, documenti che, entrambi, sono sottoscritti mediante firma elettronica, la quale garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio (art. 9). Il gestore, inoltre, per un periodo di trenta mesi, è obbligato a mantenere la traccia delle operazioni che sono state effettuate nel registro informatico delle operazioni di trasmissione (art. 11, comma 2).

 

La normativa in vigore fino al 31.5.2016

L’art. 26, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, nel testo modificato con l’art. 38 del d.l. 31.5.2010, n. 78, aveva richiamato espressamente la disciplina del d.p.r. 11.2.2005, n. 68, per cui la cartella di pagamento doveva essere notificata mediante il messaggio di posta elettronica certificata contenente la cartella di pagamento quale allegato. Dalla lettura della norma si desume che non sussisteva la necessità della sottoscrizione dell’atto in quanto la certificazione della provenienza poteva soddisfare il concetto di riconducibilità del mittente.

Inoltre, essendo esclusa l’applicazione dell’art. 149-bis c.c., l’agente della riscossione stesso era il soggetto abilitato ad eseguire la notificazione.

In questa cornice, la procedura si perfezionava in quanto la riconducibilità del mittente e del destinatario, l’identificazione del documento trasmesso a mezzo posta elettronica certificata e l’intervento del gestore erano gli elementi che garantivano la certezza della notifica. Nessun problema poteva avere per oggetto la relata di notifica (art. 148 c.p.c.) che, seppure non compilata (e, quindi, “in bianco”) era surrogata, come prova di perfezionamento, mediante la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata e la sua consegna  (art. 6 del d.p.r. citato) quando il gestore emetteva la ricevuta di avvenuta consegna, circostanza che coincideva, per il mittente, con la prova legale sul fatto che il destinatario aveva effettivamente ricevuto il messaggio. In altri termini, era da ritenere che la prova dell’avvenuto ricevimento, concretizzata con il messaggio di accettazione inviato dal gestore, aveva il contenuto sostanziale di avvenuta notifica mediante consegna in mani proprie del destinatario. Se il messaggio non poteva essere consegnato, il gestore era obbligato a comunicare il fatto al mittente mediante un avviso di mancata consegna, entro le 24 ore successive, affinchè questi effettuasse un nuovo tentativo o ricorresse alla notifica diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

 

La normativa in vigore dal 1°.6.2016

La disciplina è stata rivista con l’art. 14 del d.lgs. 24.9.2014, n. 159, senza stravolgere il sistema di base ma imponendo nuove regole procedurali.

L’agente della riscossione ha l’obbligo di eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata nei confronti delle imprese e dei professionisti iscritti in albi o elenchi. Secondo tale formula, la procedura è riservata soltanto ai professionisti iscritti in albi o elenchi che sono ufficialmente riconosciuti (ad esempio, dottori commercialisti, avvocati, ecc.), anche se non esercitanti l’attività avendo un rapporto di lavoro dipendente o essendo pensionati.

Il concetto di impresa, nel quale sono incluse le società di qualsiasi tipo e le imprese individuali, pone diverse problematiche poiché ne sono esclusi gli imprenditori agricoli esonerati ai fini dell’IVA (art. 34, sesto comma, del d.p.r. 26.10.1972, n. 633) che non sono iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA. Inoltre, non è affatto chiara la posizione degli enti non commerciali (compresi gli enti pubblici) che solo ai fini fiscali esercitano un’attività considerata commerciale (art. 143, comma 1, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917).

La notifica deve essere fatta presso gli indirizzi che risultano dall’”indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Di conseguenza, l’utilizzazione di indirizzi di tipo diverso non perfeziona la notifica.

Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario non sia valido o attivo o la casella sia satura, la notificazione si intende perfezionata con il deposito dell’atto presso la CCIAA competente per territorio e con la connessa pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della CCIAA la quale, mediante successiva raccomandata con avviso di ricevimento dà notizia al debitore. In sostanza, l’agente della riscossione è sollevato da qualsiasi adempimento con l’affidamento della pratica alla CCIAA, se sussistono i presupposti suddetti di mancato ricevimento, non essendo prevista la reiterazione diretta dell’invio, a differenza del regime in vigore fino al 31.5.2016. Una svolta che la pratica è stata affidata alla CCIAA, l’agente della riscossione non è obbligato a verificate l’avvenuto ricevimento della raccomandata, anche se ciò risulta implicitamente necessario, con onere posto a carico della CCIAA, ai fini della decorrenza del termine di pagamento o di impugnazione.

In sintesi, la notifica della cartella di pagamento è così articolata:

per imprese e professionisti iscritti in albi o elenchi:

  • quale regola generale, con il ricevimento del messaggio via PEC all’indirizzo risultante dall’indice INI-PEC;
  • nei casi di indirizzo PEC non valido e attivo o di casella PEC satura, con il deposito dell’atto presso la CCIAA competente e pubblicazione dell’avviso sul sito informatico della CCIAA che ne dà notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento; ciò, ovviamente propone il rispetto delle regole procedurali indicate nella l. 20.11.1982, n. 890;

per altri soggetti, con la notifica diretta mediante consegna al destinatario o con l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC all’indirizzo segnalato dal contribuente; in tale ultima eventualità nel caso di mancato perfezionamento della notifica, la pratica non può essere affidata alla CCIAA ma l’agente deve notificare l’atto direttamente ovvero mediante il servizio postale.

 

La normativa in vigore dal 1°.7.2017

I lineamenti della procedura

A decorrere dal 1°.7.2017 la notificazione della cartella di pagamento può essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) nei confronti del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero per gli altri soggetti che ne fanno richiesta, applicando il settimo comma all’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, introdotto con l’art. 7-quater, comma 6, del d.l. 22.10.2016, n. 193.

In sostanza, la notificazione degli avvisi e degli atti destinati:

a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata con una delle seguenti alternative:

  • da messi comunali ovvero da messi speciali autorizzati d’ufficio, secondo le regole indicate dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., con le modifiche previste dall’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, compresa la notificazione a mezzo del servizio postale;
  • direttamente, in deroga all’art. 149-bis c.p.c., a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) secondo le procedure indicate al sesto comma del citato art. 60;

a soggetti diversi non può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata, salvo che l’interessato non abbia esercitato l’opzione segnalando l’indirizzo al quale vuole ricevere l’atto.

La procedura

In deroga a quanto è previsto dall’art. 149-bis c.p.c. (notificazione a mezzo di posta elettronica) la notificazione della cartella di pagamento (e degli atti del procedimento di espropriazione forzata) alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dall’ufficio competente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), secondo le modalità previste dal d.p.r. 11.2.2005, n. 68, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

La procedura rappresenta una facoltà, ma, indubbiamente, costituisce la regola per ovviare ad eventuali eccezioni di legittimità relative alle eventuali irregolarità che possono essere presenti qualora la notificazione sia fatta con l’intervento del messo comunale o speciale o a mezzo del servizio postale.

Se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio esegue un secondo tentativo di consegna dopo che sono decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche dopo tale tentativo la casella risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notifica deve essere eseguita mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni. Inoltre, l’ufficio dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

La notificazione si intende perfezionata, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza:

per il notificante, nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio;

per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio (o nei casi di casella satura o di indirizzo PEC non valido o attivo) nel 15° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa;

I soggetti privi dell’indirizzo PEC

I soggetti che non sono obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata possono richiedere che la notificazione possa essere eseguita all’indirizzo PEC di uno dei soggetti indicati all’art. 12, comma 3, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (cioè un difensore abilitato alla difesa nel processo tributario), ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all’art. 63, secondo comma, secondo periodo, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, specificatamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento.

Ai fini delle notificazioni, l’elezione dell’indirizzo, ha effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta il ricevimento della richiesta.

Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna dopo che sono decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche a seguito di tale tentativo la casella dovesse risultare satura, oppure se l’indirizzo non dovesse risultare valido o attivo, si applicano le norme in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente secondo le regole fissate dai primi sei commi dell’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, con esclusione dell’art. 149-bis c.p.c.

La decorrenza

L’innovazione normativa si applica a decorrere dal 1°.7.2017. Invece, se il termine ultimo di notificazione è fissato con il giorno 30.6.2017, la procedura deve essere ossequiente alla disciplina in vigore anteriormente.

La cartella di pagamento notificata dal 1°.6.2016 al 30.6.2017

In tali casi, trovano applicazione le regole procedurali fissate nell’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.

Relativamente al periodo che intercorre dalla data del 1°.6.2016 (dalla quale decorre la modifica introdotta con l’art. 14 del d.lgs. 24.9.2014, n. 159) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 22.10.2016, n. 193, se sono state eseguite con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, le notificazioni delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione relativi alle imprese individuali, alle società e ai professionisti iscritti in albi o elenchi, ovvero a chi ha richiesto la procedura a mezzo PEC, devono essere rinnovate mediante PEC e i termini di impugnazione di tali atti “decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione”.

 

Il quadro delle notifiche a mezzo PEC

Atto impositivo Effetti
Avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e atti di irrogazione delle sanzioni notificati:

a)   entro il 30.6.2017

b)  dal 1°.7.2017:

–     a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato

–     a soggetti diversi che hanno richiesto la notifica via PEC:

·      regola generale

·      se a seguito del secondo invio la casella PEC risulta satura o l’indirizzo non è valido o attivo

–        a altri soggetti

 

 

nulli (procedura non prevista per legge)

legittimi

 

 

 

 

legittimi

notifica da eseguire secondo le regole ordinarie

 

regole ordinarie

Cartelle di pagamento notificate:

a)   dal 1°.6.2016

–     a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi nonché a soggetti diversi che ne hanno fatto richiesta

–     a altri soggetti

 

b)  dal 1°.6.2016 al 1°.7.2017 a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi, nonché altri soggetti che ne hanno fatto richiesta, con modalità diverse dalla PEC

c)   dal 1°.7.2017:

–          al destinatario risultante all’indirizzo INI-PEC ovvero per chi non risulta iscritto ma fa richiesta per l’invio all’indirizzo dichiarato

–          altri soggetti

 

 

legittime

 

 

nulle (procedura non prevista per legge)

rinnovazione della notifica a mezzo PEC (e i termini di impugnazione decorrono da tale data)

 

 

legittima (1)

 

 

consegna diretta o a mezzo posta

Ricorso tributario e atti del processo

a)   regola generale

 

 

 

b)  regioni in cui è attiva la procedura di processo tributario telematico (dd.dd. 4.8.2015, 30.6.2016 e 15.12.2016)

 

inammissibili (perché la procedura non è prevista per legge) (Corte di Cassazione, ordinanza 12.9.2016, n. 17941)

legittimità

(1) Si applica l’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.

 

La problematica della notificazione a mezzo PEC

La notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC pone problematiche interpretative di non poco conto in quanto, per effettuare la notificazione, l’agente della riscossione, deve avvalersi dei soggetti indicati al primo comma, cioè ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dall’agente della riscossione nelle forme previste dalla legge, secondo un’interpretazione letterale della normativa (vedasi, da ultimo la C.T.R. dell’Emilia-Romagna, sentenza 12.10.2015, n. 2005) anche se sussistono interpretazioni diverse (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza 12.11.2015, n. 23/82).

L’atto notificato contiene la relata di notifica “in bianco”, e, quindi, non è compilata, né l’attestazione di avvenuto ricevimento. Tuttavia, secondo la normativa (art. 4, comma 6, del d.p.r. 11.2.2005, n. 68) sussiste la validità della trasmissione e ricezione del messaggio PEC in quanto la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna costituiscono la prova dell’avvenuto sia invio sia ricevimento del messaggio nella casella PEC del contribuente, senza che sia attribuita alcuna valenza procedurale e sostanziale al momento in cui questi apre la propria casella per procedere all’apertura e alla lettura del messaggio.

Nel sistema tradizionale al debitore è notificato l’originale della cartella di pagamento a differenza della procedura tramite PEC, secondo cui al destinatario previene soltanto la copia informatica dell’atto priva dell’attestato di conformità, reso da un soggetto a ciò abilitato secondo le regole poste dal codice civile (art. 2714). Tale circostanza inficia del tutto la valenza giuridica della cartella di pagamento quale atto di riscossione–intimazione, in quanto non garantisce che quanto è stato ritirato dal debitore intimato corrisponda, del tutto, all’originale della cartella di pagamento in possesso dell’agente della riscossione. In sostanza, mediante la posta elettronica certificata il contribuente riceve soltanto una copia dell’originale dell’atto, con valenza di mera riproduzione formale ma non sostanziale. E, per di più, l’atto ricevuto non può essere integrato con l’attestato di conformità all’originale apposto dai funzionari dell’agente della riscossione i quali non sono equiparati alla figura di pubblico ufficiale, a differenza del sistema ordinario nel quale all’ufficiale giudiziario, al messo notificatore e all’agente postale è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale nella fase della consegna dell’originale della cartella di pagamento.

Perplessità ulteriori emergono sulla ricevuta di consegna poiché il gestore garantisce soltanto il fatto che il documento è stato reso disponibile nella casella PEC del destinatario ma non l’effettività dell’apertura e della lettura del messaggio. In pratica, la norma vuole conferire alla casella PEC una funzione sostanziale di conoscibilità dell’atto, anche senza considerare il fatto che il controllo della medesima non è sempre contestuale (o ravvicinato) alla consegna.

La procedura quindi è ben differente rispetto non solo alla consegna diretta ma anche rispetto alla raccomandata ove sussistono i “tempi certi di consegna”, individuati dall’art. 8 della l. 20.11.1982, n. 890, ai fini del computo del termine di scadenza sia del pagamento sia dell’impugnazione.

Da ultimo, la notifica via PEC prescinde dal considerare l’indirizzo effettivo del debitore, derogando alle regole fissate dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., dell’art. 26 del d.p.r. 22.9.1973, n. 602, e dall’art. 7 della l 20.11.1982, n. 890.

 

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